AS 2020 1589
Ordinanza sul test pilota con il «sistema svizzero di tracciamento di prossimità» per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità)
Ordinanza sul test pilota con il «sistema svizzero di tracciamento di prossimità» per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità)
del 13 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 17a capoversi 1 e 3 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati (LPD); visto l’articolo 78 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp); e visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale (LStat), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il test pilota con il sistema svizzero di tracciamento di prossimità (Swiss Proximity Tracing System, SPTS) per informare le persone (art. 31 cpv. 2 e 33 LEp) che sono state potenzialmente esposte al coronavirus (COVID-19) durante il test pilota. Disciplina l’organizzazione, il funzionamento, i dati trattati e l’utilizzazione dell’SPTS.
Art. 2 Scopo del test pilota 1 Il test pilota serve a testare e valutare l’SPTS in vista della sua introduzione defini- tiva.
2 Sono da testare e valutare in particolare:
a. le nuove soluzioni sviluppate per quanto concerne la decentralità del tratta- mento dei dati e i metodi crittografici; b. la stabilità di funzionamento;
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Ordinanza COVID-19 test pilota di tracciamento di prossimità RU 2020
c. la sicurezza contro le manipolazioni involontarie o illecite; d. la facilità d’impiego; e. la comprensibilità delle informazioni per i partecipanti e gli specialisti aventi diritto di accesso.
Art. 3 Scopo dell’SPTS e dei dati trattati
1 L’SPTS e i dati trattati con questo sistema servono a:
a. informare, nel rispetto della protezione dei dati, i partecipanti che sono stati potenzialmente esposti al coronavirus; b. elaborare statistiche in relazione al coronavirus. 2 L’SPTS e i dati non possono essere utilizzati per altri scopi, in particolare per la prescrizione e il controllo di provvedimenti da parte delle autorità cantonali secondo gli articoli 33–38 LEp.
Art. 4 Rapporto con l’ordinanza sulle epidemie L’articolo 60 LEp e le disposizioni dell’ordinanza del 29 aprile 2015 4 sulle epidemie concernenti il sistema d’informazione ivi disciplinato non sono applicabili all’SPTS.
Art. 5 Struttura dell’SPTS
1 L’SPTS include i seguenti componenti:
a. un sistema di gestione dei dati di prossimità (sistema GP), costituito da un’applicazione installata dai partecipanti sul proprio telefono cellulare (app) e da un back end (back end GP); b. un sistema di gestione dei codici costituito da un front end basato sulla rete e da un back end. 2 Il back end GP e il sistema di gestione dei codici sono gestiti come server centrali dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Art. 6 Partecipanti al test pilota 1 La cerchia dei possibili partecipanti al test pilota è limitata ai seguenti gruppi di persone: a. militari dell’esercito svizzero in servizio d’istruzione, d’appoggio e in servi- zio attivo; b. collaboratori di scuole universitarie; c. collaboratori di ospedali o cliniche; d. collaboratori di amministrazioni cantonali o dell’Amministrazione federale;
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e. membri di associazioni che vogliono contribuire al miglioramento della qua- lità del sistema. 2 L’UFSP mette a disposizione di queste istituzioni e associazioni le informazioni necessarie per i partecipanti e l’accesso tecnico dal quale le persone di cui al capo- verso 1 possono scaricare l’app.
Art. 7 Volontarietà
1 I partecipanti installano l’app e utilizzano l’SPTS su base volontaria.
2 I partecipanti che sono stati potenzialmente esposti al coronavirus sono informati soltanto con il consenso esplicito della persona infetta.
Art. 8 Principi del trattamento dei dati 1 Per il trattamento dei dati devono essere adottate tutte le misure tecniche e organiz- zative adeguate per evitare che i partecipanti siano identificabili. 2 I dati su altri partecipanti registrati sul telefono cellulare di un partecipante sono trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare.
3 Nell’SPTS non sono raccolti o trattati in altro modo dati sulla posizione.
4 Il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutti i componenti dell’SPTS sono pubblici.
5 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.
Art. 9 Organo federale responsabile L’UFSP è l’organo federale responsabile degli aspetti legali di protezione dei dati di tutti i componenti dell’SPTS.
Art. 10 Modalità del funzionamento di base 1 Durante il funzionamento di base il back end GP mette a disposizione delle app il suo contenuto mediante procedura di richiamo. Il contenuto consiste in un elenco con i seguenti dati: a. le chiavi private dei partecipanti infetti che erano di attualità nel periodo in cui era probabile il contagio di altre persone (periodo rilevante); b. la data di ogni chiave.
2 L’app adempie le seguenti funzioni:
a. genera ogni giorno una nuova chiave privata che non permette di risalire all’app e al partecipante; b. invia continuamente tramite Bluetooth un codice di identificazione che cam- bia ogni quindici minuti e che è ricavato dalla chiave privata dell’app at- tualmente in uso, ma che non può essere ricondotto a questa chiave e non permette di risalire all’app e al partecipante;
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c. controlla continuamente se vengono ricevuti segnali compatibili emessi da altri telefoni cellulari. Se la prossimità con un altro telefono cellulare è di due metri o meno, l’app memorizza il codice d’identificazione di quest’ultimo in uso al momento, la potenza del segnale, la data e la durata stimata della prossimità. La prossimità è stimata in base alla potenza dei se- gnali ricevuti; d. richiama periodicamente dal back end GP l’elenco delle chiavi private dei partecipanti infetti, ricava dall’elenco i codici di identificazione corrispon- denti di cui alla lettera b e li confronta con quelli che ha memorizzato local- mente; e. se dal confronto risulta una prossimità di due metri o meno ad almeno un telefono cellulare di un partecipante infetto e se in un giorno la somma della durata di tutte queste prossimità raggiunge i quindici minuti, l’app invia l’informazione.
Art. 11 Modalità di funzionamento dopo un’infezione 1 In caso d’infezione, gli specialisti con diritto di accesso generano nel sistema di gestione dei codici un codice di attivazione univoco e limitato nel tempo. Registrano inoltre nel sistema di gestione dei codici la data in cui si sono manifestati i primi sintomi o, se la persona infetta non presenta sintomi, la data in cui è stato effettuato il test. 2 Gli specialisti con diritto di accesso comunicano il codice di attivazione al parteci- pante infetto. Quest’ultimo lo può immettere nella sua app. 3 Il back end del sistema di gestione dei codici conferma all’app la validità del codice immesso. Dalla data immessa dallo specialista avente diritto di accesso di cui al capoverso 1 il sistema sottrae al massimo tre giorni. La data risultante vale come data d’inizio del periodo rilevante. Il back end del sistema di gestione dei codici trasmette questa data all’app della persona infetta. 4 L’app della persona infetta trasmette al back end GP le chiavi private che erano di attualità nel periodo rilevante unitamente alla data corrispondente. 5 Il back end GP inserisce nel suo elenco le chiavi private ricevute unitamente alle date corrispondenti. 6 Dopo la segnalazione di un’infezione, l’app genera una nuova chiave privata. Da quest’ultima non è possibile risalire a precedenti chiavi private.
Art. 12 Contenuto dell’informazione
1 L’informazione include:
a. l’informazione che il partecipante è stato potenzialmente esposto al corona- virus; b. l’indicazione del giorno in cui lo è stato per l’ultima volta; c. le raccomandazioni di comportamento dell’UFSP.
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2 L’SPTS non dà prescrizioni ai partecipanti. Non informa né su provvedimenti delle autorità cantonali competenti secondo gli articoli 33–38 LEp né sulle possibilità di accesso al test di accertamento del virus.
Art. 13 Ricorso a terzi per la diffusione delle chiavi private 1 L’UFSP può incaricare terzi di mettere a disposizione delle app mediante procedu- ra di richiamo l’elenco dei dati di cui all’articolo 10 capoverso 1. 2 I terzi incaricati devono impegnarsi a rispettare le prescrizioni della presente ordi- nanza.
3 L’UFSP controlla il rispetto delle prescrizioni.
Art. 14 Contenuto del sistema di gestione dei codici Il sistema di gestione dei codici contiene i seguenti dati: a. i codici di attivazione; b. la data in cui si sono manifestati i primi sintomi o, se la persona infetta non presenta sintomi, la data in cui è stato effettuato il test; c. la data di distruzione dei dati di cui alle lettere a e b.
Art. 15 Diritti di accesso al sistema di gestione dei codici
1 Sono autorizzate a rilasciare il codice di attivazione le seguenti persone:
a. i medici cantonali; b. il medico in capo dell’esercito; c. altri collaboratori dei servizi medici cantonali o del servizio medico militare dell’esercito; d. i terzi incaricati dai servizi medici cantonali o dal servizio medico militare dell’esercito; e. il medico curante e i suoi assistenti. 2 La registrazione nel sistema di gestione dei codici avviene tramite il sistema cen- trale di accesso e autorizzazione dell’Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 5 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione. 3 L’UFSP concede e amministra i diritti di accesso al sistema di gestione dei codici. Ai medici cantonali e al medico in capo dell’esercito conferisce l’autorizzazione a concedere i diritti di accesso ai loro assistenti.
5 RS 172.010.59
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Art. 16 Registro degli accessi 1 Alla memorizzazione e all’analisi dei registri degli accessi al back end GP e al sistema di gestione dei codici sono applicabili gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’ordi- nanza del 22 febbraio 20127 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizza- zione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione. 2 Oltre a questi registri e alla registrazione delle prossimità, l’SPTS non tiene registri delle attività del front end e delle app.
Art. 17 Comunicazione per scopi statistici L’UFSP mette periodicamente a disposizione dell’Ufficio federale di statistica (UST) per valutazioni statistiche la raccolta dei dati disponibili in quel momento nei due back end in forma completamente anonimizzata.
Art. 18 Distruzione dei dati 1 I dati del sistema GP sono distrutti sia sul telefono cellulare sia nel back end GP 21 giorni dopo la loro registrazione. 2 I dati del sistema di gestione dei codici sono distrutti 24 ore dopo la loro registra- zione. 3 I dati dei registri di terzi incaricati ai sensi dell’articolo 13 sono distrutti 7 giorni dopo la loro registrazione. 4 Per il rimanente, la distruzione dei dati dei registri è retta dall’articolo 4 capover- so 1 lettera b dell’ordinanza del 22 febbraio 20128 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione. 5 Anche i dati messi a disposizione dell’UST sono distrutti conformemente al pre-
sente articolo.
Art. 19 Disinstallazione dell’app, installazione della versione definitiva Le istituzioni e le associazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 chiedono ai parteci- panti di disinstallare in modo autonomo l’app dal loro telefono cellulare dopo la conclusione del test pilota o, se l’SPTS è introdotto definitivamente e desiderano continuare a utilizzarlo, di installare la versione definitiva dell’app.
Art. 20 Valutazione del test pilota 1 Il Dipartimento federale dell’interno informa regolarmente il Consiglio federale e
l’Assemblea federale sul test pilota. 2 Presenta al Consiglio federale un rapporto sul test pilota al più tardi un mese dopo
la fine del test.
6 RS 172.010 7 RS 172.010.442 8 RS 172.010.442
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Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 2020 alle ore 00.009 con effetto sino al 30 giugno 2020.
13 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 Pubblicazione urgente del 13 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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