AS 2020 1601
Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento)
Regolamento del Consiglio nazionale (RCN)
Modifica del 4 maggio 2020
Il Consiglio nazionale, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 23 aprile 20201, decreta:
I Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20032 è modificato come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 3
Art. 24a Documentazione per i deputati
1 La documentazione è di norma messa a disposizione in forma elettronica.
2 Durante la seduta della Camera non viene distribuita alcuna documentazione, ad
eccezione delle schede elettorali.
Art. 25 Presentazione Durante la sessione un deputato o un gruppo parlamentare può presentare, per posta elettronica indirizzata alla Segreteria centrale, un’iniziativa o un intervento.
1bis Chi firma un’iniziativa o un intervento lo comunica alla Segreteria centrale per posta elettronica. La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del giorno di seduta successivo alla presentazione dell’iniziativa o dell’intervento.
2020-1249 1601
Regolamento del Consiglio nazionale RU 2020
2 Le domande devono essere presentate alla Segreteria centrale per posta elettronica, in termini succinti e senza motivazione, entro il mezzogiorno del mercoledì ante- cedente, prima della fine della seduta della Camera. 3 Il testo delle domande è inviato ai deputati per posta elettronica prima dell’inizio della seduta; non ne è data lettura. 4bis Se l’interrogante è scusato ai sensi dell’articolo 57 capoverso 4 lettera e, il Consiglio federale risponde per scritto.
Art. 40 Assenze 1 Ogni giorno di sessione il segretario generale dell’Assemblea federale stila una lista delle presenze. 2 Se impediti di partecipare a una seduta, i deputati lo comunicano per posta elettro- nica, possibilmente in anticipo, al segretario generale.
Art. 41 cpv. 2 Abrogato
Art. 50 cpv. 1 e 2 1 Le proposte vanno presentate per posta elettronica indirizzata alla Segreteria della Camera, prima della discussione dell’oggetto in deliberazione cui si riferiscono.
2 Il presidente può fissare un termine per la presentazione delle proposte.
Art. 56 cpv. 4 4 Ogni deputato vota di norma dal proprio posto nell’aula della Camera mediante il sistema di voto elettronico.
Art. 57 cpv. 1, secondo periodo Abrogato
Art. 58 Eccezioni all’espressione del voto mediante procedimento elettronico 1 In caso di guasto dei dispositivi elettronici di voto, la votazione avviene per alzata e seduta. 2 Chi desidera una votazione per appello nominale lo comunica per posta elettronica alla Segreteria della Camera. Se la richiesta è appoggiata da 75 deputati, la votazione avviene per appello nominale.
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Art. 58a Votazione per alzata e seduta 1 Nella votazione per alzata e seduta si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.
2 I voti e le astensioni sono conteggiati in ogni caso:
a. nelle votazioni sul complesso; b. nelle votazioni su una proposta di conciliazione; c. nelle votazioni in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei membri della Camera secondo l’articolo 159 capoverso 3 della Costituzione fede- d. nelle votazioni finali.
II 1 Il presente regolamento entra in vigore approvato che sia nella votazione finale.
2 Ha effetto sino a che il Consiglio nazionale non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento; dopo tale data tutte le modifiche in esso contenute decadono.
Consiglio nazionale, 4 maggio 2020 La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
3 RS 101
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