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AS 2020 1653

Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie

Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)

Modifica del 1° maggio 2020

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 20111 sulla contabilità delle imprese con- cessionarie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che ricevono o hanno ricevuto inden- nità, contributi o mutui ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 o 31 capoverso 2 LTV o dell’articolo 51b della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr).

Art. 2 lett. b n. 1 Nella presente ordinanza si intende per: b. settore: tutte le offerte dello stesso genere di un’impresa; un singolo settore riunisce in particolare:

1. le linee del traffico regionale viaggiatori per le quali l’impresa riceve

indennità dalla Confederazione,

Art. 3 cpv. 1, 2 e 4

1 Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, redigono una

relazione sulla gestione secondo l’articolo 958 capoverso 2 del Codice delle obbli- gazioni3. 2 Nell’allegato della relazione sulla gestione vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell’esercizio delle linee e tratte

Art. 4 cpv. 3 e 4 3 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono far verificare i loro conti almeno mediante revisione limitata. Se il totale delle indennità ricevute da Confederazione e Cantoni per il traffico regionale viag- giatori e per il settore dell’infrastruttura è superiore a dieci milioni di franchi all’anno, devono fare eseguire una revisione ordinaria. 4 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui dalla Confederazione devono farli sottoporre ogni anno a una verifica speciale se il totale annuo delle indennità secondo l’articolo 28 LTV e delle indennità e dei mutui previsti da con- venzioni sulle prestazioni secondo l’articolo 51 Lferr 4 è superiore a un milione di franchi. L’UFT disciplina i dettagli di questa verifica.

Art. 6 Verifica dell’impiego dei sussidi 1 Le imprese che hanno ricevuto indennità, contributi o mutui da Confederazione e Cantoni devono presentare all’UFT e ai rispettivi Cantoni, entro trenta giorni dall’assemblea generale, il conto annuale approvato da quest’ultima e la seguente documentazione ai fini della verifica dell’impiego conforme dei sussidi: a. la dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi; b. i conti economici per linea di tutti i settori, compresi i totali per ogni settore, e le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria; c. gli indicatori per il calcolo degli indici o per la misurazione delle presta- zioni; d. se non risulta dal conto economico, dal bilancio o dall’allegato del conto annuale, una documentazione dettagliata concernente:

1. le indennità ricevute nell’anno di esercizio, suddivise per committenti,

in virtù dell’articolo 28 LTV o dell’articolo 51b Lferr5,

2. gli importi dei mutui, suddivisi per finanziatori, ricevuti in virtù degli

articoli 51b e 58a Lferr nonché di altre basi giuridiche pertinenti per l’impiego dei sussidi,

3. gli importi degli aiuti finanziari non ancora conteggiati, suddivisi per

finanziatori,

4. la natura, la formazione, l’impiego e lo scioglimento di accantonamenti

e riserve; e. il conto dettagliato degli impianti e degli ammortamenti;

4 RS 742.101 5 RS 742.101

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f. la documentazione dei disinvestimenti relativi a impianti dei settori benefi- ciari di indennità. 2 Il verbale dell’assemblea generale deve essere presentato non appena acquisisce validità giuridica. 3 I committenti possono esigere ulteriori documenti nell’ambito della loro attività di verifica.

Art. 9 cpv. 2 2 Non sono iscrivibili all’attivo i costi unici derivanti direttamente da investimenti che figurano come tali nel manuale finanziario dell’impresa. Tali costi devono essere documentati separatamente nel piano di investimento.

Art. 10 cpv. 1 1 Gli impianti acquisiti devono essere iscritti all’attivo ai costi d’acquisto. Gli im- pianti di produzione propria vanno iscritti all’attivo ai costi di produzione.

Art. 11 cpv. 1 e 2bis 1 Per gli ammortamenti degli impianti del traffico regionale viaggiatori va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell’allegato. La durata di ammortamento inizia con l’avvio dell’esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale. 2bis Gli impianti dell’infrastruttura sono ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione tecnica.

Art. 14 cpv. 2 2 All’interno di un settore il conto di previsione deve essere strutturato secondo le stesse linee o tratte del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni.

Art. 18 cpv. 2 lett. a 2 Nel settore dell’infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all’infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri: a. indennità ai sensi dell’articolo 51b Lferr6;

Art. 19 cpv. 2, primo periodo 2 Le delimitazioni rispetto alla contabilità finanziaria che influenzano il risultato determinante ai fini dell’impiego degli utili, ai sensi dell’articolo 36 capoversi 2 e 4

6 RS 742.101

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LTV o dell’articolo 67 Lferr7, devono essere documentate almeno per ogni settore. ...

Art. 23 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° maggio 2020 Le seguenti disposizioni nella versione della modifica del 1° maggio 2020 si appli- cano per la prima volta all’anno di esercizio che termina il 31 dicembre 2020 o successivamente: a. l’articolo 4 capoversi 3 e 4 sulla revisione; b. l’articolo 6 capoverso 1 lettera a sulla dichiarazione relativa al rispetto dei principi per l’impiego dei sussidi.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020.

1° maggio 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

7 RS 742.101

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Allegato (art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

Margini per gli ammortamenti per impianti del traffico regionale viaggiatori

Gli ammortamenti per gli impianti contrassegnati da un asterisco (*) devono essere documentati separatamente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.

1 Impianti senza suddivisione prescritta in sottoimpianti

Infra- Ammortamenti traffico regionale viaggiatori Impianti struttura

Margine tassi in per cento Durata in anni

min. max. max. min.

1.0 Edifici e terreni

1.0.1 Spese per terreni 0,0 0,0 – –

1.0.2 Indennizzi iscritti all’attivo in

relazione a terreni 1,5 2,0 67 50

1.0.3 (Altri) edifici e terreni (*) x

1.0.4 Edifici necessari all’esercizio x 1,25 5,0 80 20

1.0.5 Edifici non necessari all’esercizio x 1,25 5,0 80 20

1.1 Manufatti

1.1.1 Ponti (*) x 1,25 3,0 80 33

1.1.2 Gallerie (*) x 1,0 2,0 100 50

1.1.3 Altri manufatti (*) x 1,25 3,0 80 33

1.2 Sede ferroviaria / via di corsa

1.2.1 Binari (*) x 3,0 4,0 33 25

1.2.2 Scambi (*) x 4,0 20,0 25 5

1.2.3 Altri impianti della sede ferrovia- x

ria (*) 1,25 4,0 80 25

1.2.4 Sostegni intermedi, fondazioni,

funi, rulliere di sostegno e di rite- nuta nonché sospensioni di funi- colari e funivie 2,0 20,0 50 5

1.3 Impianti per l’alimentazione

con corrente di trazione e argani

1.3.1 Linee di contatto (*) x 3,0 4,0 33 25

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Contabilità delle imprese concessionarie. O del DATEC RU 2020

Infra- Ammortamenti traffico regionale viaggiatori Impianti struttura

Margine tassi in per cento Durata in anni

min. max. max. min.

1.3.2 Sottocentrali, raddrizzatori e

trasformatori 2,0 4,0 50 25

1.3.3 Altri impianti per l’alimentazione x

con corrente di trazione (*) 3,0 10,0 33 10

1.3.4 Argani e freni per le funicolari e

le funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.2) 3,0 8,0 33 13

1.4 Impianti di sicurezza

1.4.1 Apparati centrali e impianti per x

il controllo della marcia dei treni (*) 4,0 5,0 25 20

1.4.2 Altri impianti di sicurezza (*) x

1.4.3 Dispositivi tecnici di comando

delle funicolari e delle funivie (se non contenuti negli impianti di cui al n. 1.3.4) 4,0 20,0 25 5

1.5 Impianti a bassa tensione e

di telecomunicazione

1.5.1 Consumatori a bassa tensione (*) x

1.5.2 Altri impianti a bassa tensione e x

di telecomunicazione (*) 4,0 20,0 25 5

1.6 Impianti destinati al pubblico

1.6.1 Marciapiedi e accessi x

1.6.2 Altri impianti destinati al x

pubblico (*) 1,5 5,0 67 20

1.6.3 Impianti di approdo per i battelli

(*) 5,0 10,0 20 10

1.7 Veicoli e battelli

1.7.1 Veicoli su rotaie x

dell’infrastruttura (*)

1.7.2 Altri veicoli dell’infrastruttura (*) x

1.7.3 Veicoli stradali da lavoro e di

servizio 10,0 20,0 10 5

1.7.4 Rimorchi per il trasporto di

persone e cose 7,0 10,0 14 10

1.7.5 Battelli 2,5 5,0 40 20

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Contabilità delle imprese concessionarie. O del DATEC RU 2020

Infra- Ammortamenti traffico regionale viaggiatori Impianti struttura

Margine tassi in per cento Durata in anni

min. max. max. min.

1.8 Impianti d’esercizio e varia

1.8.1 Altri impianti d’esercizio e x

varia (*) 3,0 25,0 33 4

1.8.2 Cisterne, impianti di lavaggio 5,0 10,0 20 10

1.8.3 Installazioni meccaniche ed

elettriche in edifici e all’aperto 3,0 20,0 33 5

1.8.4 Dispositivi per la vendita, par-

chimetri, dispositivi per il con- trollo d’accesso e per il conteggio delle frequenze 10,0 20,0 10 5

1.8.5 Beni mobili, hardware e software,

inventario dei locali di vendita nonché strutture mobili dei veicoli 3,0 25,0 33 4

2 Impianti con suddivisione prescritta in sottoimpianti

Impianti Sottoimpianti Ammortamenti traffico regionale viaggiatori

Margine tassi in Durata in anni per cento

min. max. max. min. in % in %

2.1 Veicoli su rotaie e

cabine di funivie (*)

2.1.1 Veicoli motore su

rotaie elettrici 2,5 5,0 40 20

2.1.2 Veicoli motore su

rotaie e treni a carburante 4,0 7,0 25 14

2.1.3 Vagoni di ferrovie e

funicolari 2,5 5,0 40 20

2.1.4 Cabine di funivie 4,0 10,0 25 10

Sottoimpianti degli impianti 2.1.1–2.1.4: Installazioni elettriche per la trazione e la sicurezza 5,0 10,0 20 10

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Contabilità delle imprese concessionarie. O del DATEC RU 2020

Impianti Sottoimpianti Ammortamenti traffico regionale viaggiatori

Margine tassi in Durata in anni per cento

min. max. max. min. in % in %

Installazioni per la clientela 5,0 10,0 20 10 Sistemi d’informazione alla clientela/ apparecchi di climatizza- zione adeguati 8,0 20,0 13 5 Componenti (in particolare di carrelli e cerniere) 10,0 20,0 10 5 Motori per la trazione a carburante 4,0 12,0 25 8

2.2 Bus (*)

2.2.1 Autobus, esclusi i

minibus 7,0 10,0 14 10

2.2.2 Minibus 12,0 15,0 8 7

2.2.3 Filobus 5,0 10,0 20 10

Sottoimpianti degli impianti 2.2.1–2.2.3: Installazioni per la clientela 5,0 10,0 20 10 Sistemi d’informazione alla clientela 8,0 20,0 13 5

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