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AS 2020 1667

Regolamento di esecuzione concernente il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifica del Regolamento d’esecuzione Adottata dall’Assemblea dell’Unione di Madrid il 2 ottobre 2018 Entrata in vigore il 1° febbraio 2020 Traduzione

Capitolo 1: Disposizioni generali Regola 1: Espressioni abbreviate Regola 1bis: [Abrogata] Regola 2: Comunicazioni con l’Ufficio internazionale; firma Regola 3: Rappresentanza dinnanzi all’Ufficio internazionale Regola 4: Calcolo dei termini di scadenza Regola 5: Perturbazioni nel servizio postale e nelle agenzie di recapito e nelle comunicazioni inviate per via elettronica Regola 5bis: Proseguimento della procedura Regola 6: Lingue Regola 7: Notifica di talune esigenze speciali Capitolo 2: Domande internazionali Regola 8: Pluralità di depositanti Regola 9: Requisiti relativi alla domanda internazionale Regola 10: Emolumenti e tasse relativi alla domanda internazionale Regola 11: Irregolarità diverse da quelle relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi od alla loro indicazione Regola 12: Irregolarità relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi Regola 13: Irregolarità relative all’indicazione dei prodotti e dei servizi Capitolo 3: Registrazione internazionale Regola 14: Registrazione del marchio nel registro internazionale Regola 15: Data della registrazione internazionale in casi speciali

2019-4273 1667

Registrazione internazionale dei marchi. RE comune RU 2020

Capitolo 4: Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registra- zioni internazionali Regola 16: Possibilità di notifica di un rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione secondo l’articolo 5.2)c) del Protocollo Regola 17: Rifiuto provvisorio Regola 18: Rifiuti irregolari Regola 18bis: Situazione provvisoria del marchio in una parte contraente designata Regola 18ter: Decisione finale concernente la situazione del marchio in una parte contraente designata Regola 19: Invalidazioni in parti contraenti designate Regola 20: Restrizione del diritto del titolare a disporre della registrazione inter- nazionale Regola 20bis: Licenze Regola 21: Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una regi- strazione internazionale Regola 21bis: Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza Regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base Regola 23: Divisione o fusione delle domande di base, delle registrazioni che ne risultano o delle registrazioni di base Capitolo 5: Designazioni posteriori; modifiche Regola 23bis: Comunicazioni degli Uffici delle parti contraenti designate inviate per il tramite dell’Ufficio internazionale Regola 24: Designazione successiva alla registrazione internazionale Regola 25: Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione Regola 26: Irregolarità nelle domande di iscrizione in virtù della regola 25 Regola 27: Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; dichiara- zione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto Regola 27bis: Divisione di una registrazione internazionale Regola 27ter: Fusione di registrazioni internazionali Regola 28: Rettifiche apportate al registro internazionale Capitolo 6: Rinnovi Regola 29: Avviso ufficioso di scadenza Regola 30: Precisazioni relative al rinnovo Regola 31: Iscrizione del rinnovo; notifica e certificato Capitolo 7: Bollettino e base dati Regola 32: Bollettino Regola 33: Base dati informatizzata Capitolo 8: Emolumenti e tasse Regola 34: Importo e pagamento degli emolumenti e tasse Regola 35: Valuta di pagamento Regola 36: Esenzione dalle tasse

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Regola 37: Ripartizione degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti com- plementari Regola 38: Iscrizione dell’ammontare delle tasse individuali portato a credito delle parti contraenti interessate Capitolo 9: Disposizioni diverse Regola 39: Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori Regola 40: Entrata in vigore; disposizioni transitorie Regola 41: Istruzioni amministrative

Capitolo 1: Disposizioni generali

Regola 1 Espressioni abbreviate Ai sensi di questo regolamento di esecuzione: i) per «Accordo» deve intendersi l’Accordo di Madrid per la registrazione in- ternazionale dei marchi del 14 aprile 1891, riveduto a Stoccolma il 14 luglio

1967 e modificato il 28 settembre 19791;

ii) per «Protocollo» deve intendersi il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 19892; iii) per «parte contraente» deve intendersi qualsiasi Stato od organizzazione in- tergovernativa parte del Protocollo; iv) per «Stato contraente» deve intendersi una parte contraente che è uno Stato; v) per «organizzazione contraente» deve intendersi una parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa; vi) per «registrazione internazionale» deve intendersi la registrazione di un mar- chio effettuata in virtù dell’Accordo, del Protocollo o di entrambi, a seconda del caso; vii) per «domanda internazionale» deve intendersi una domanda di registrazione internazionale depositata in virtù del Protocollo; viii) [Abrogato] ix) [Abrogato] x) [Abrogato] xi) per «depositante» deve intendersi la persona fisica o giuridica a nome della quale è depositata la domanda internazionale;

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Regola 3 Rappresentanza dinnanzi all’Ufficio internazionale 1) [Mandatario; numero di mandatari] a) Il depositante o il titolare può avere un mandatario presso l’Ufficio inter- nazionale. b) Il depositante o il titolare può avere un solo mandatario. Quando l’atto di co- stituzione indica più mandatari, soltanto quello che è indicato per primo è considerato mandatario ed iscritto come tale. c) Quando uno studio od un ufficio legale, oppure un ufficio di consulenza per brevetti o marchi, è stato indicato all’Ufficio internazionale come mandata- rio, esso è considerato come unico mandatario. d) [Abrogata] 2) [Costituzione del mandatario] a) La costituzione di un mandatario può essere fatta nella domanda internazio- nale o in una designazione successiva o in una domanda di cui alla rego- la 25. b) La costituzione di un mandatario può anche essere fatta in una comunica- zione separata che può riferirsi ad una o a più domande internazionali speci- fiche o ad una o più registrazioni internazionali specifiche del medesimo de- positante o titolare. Tale comunicazione deve essere presentata all’Ufficio internazionale: i) dal depositante, titolare o mandatario costituito; o ii) dall’Ufficio della parte contraente del titolare. La comunicazione deve essere firmata dal depositante o dal titolare, o dall’Ufficio tramite il quale è stata presentata. 3) [Costituzione irregolare] a) Quando l’Ufficio internazionale considera che la costituzione di un mandata- rio fatta in virtù dell’alinea 2) è irregolare, esso ne dà notifica al depositante o titolare, al mandatario presunto e, se è stato un Ufficio ad inviare o a tra- smettere l’atto di costituzione, a tale Ufficio. b) Fintantoché i requisiti applicabili in conformità dell’alinea 2) non sono sod- disfatti, l’Ufficio internazionale invia tutte le comunicazioni pertinenti al de- positante od al titolare, ma non al mandatario presunto. c) [Abrogata] 4) [Iscrizione e notifica della costituzione di un mandatario; data di entrata in vigore della costituzione] a) Quando l’Ufficio internazionale constata che la costituzione di un mandata- rio soddisfa i requisiti stabiliti, esso iscrive nel registro internazionale il fatto che il depositante o titolare ha un mandatario, nonché il nome e l ’indirizzo del mandatario. In questo caso, la data di entrata in vigore della costituzione

è la data in cui l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazio-

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nale, la designazione successiva, la domanda o la comunicazione separata con la quale il mandatario è costituito. b) L’Ufficio internazionale notifica l’iscrizione di cui al punto a) sia al deposi- tante che al titolare e, in quest’ultimo caso, anche agli Uffici delle parti con- traenti designate, nonché al mandatario. Quando la costituzione è stata fatta tramite una comunicazione separata presentata attraverso un Ufficio, l’Ufficio internazionale notifica anche l’iscrizione a tale Ufficio. 5) [Effetti della costituzione di un mandatario] a) Salvo esplicita disposizione contraria contenuta in questo regolamento di esecuzione, la firma di un mandatario iscritto in conformità dell’alinea 4)a) sostituisce la firma del depositante o titolare. b) Salvo quando questo regolamento di esecuzione fa esplicita richiesta a che un invito, una notifica od altra comunicazione sia inviata sia al depositante o titolare che al mandatario, l’Ufficio internazionale invia al mandatario iscrit- to in conformità dell’alinea 4)a) qualsiasi invito, notifica od altra comunica- zione che, in assenza di mandatario, avrebbe dovuto essere indirizzata al de- positante o titolare; qualsiasi invito, notifica od altra comunicazione in tal modo inviata al suddetto mandatario ha i medesimi effetti che se fosse stata inviata al depositante o titolare. c) Qualsiasi comunicazione inviata all’Ufficio internazionale dal mandatario iscritto in conformità dell’alinea 4)a) ha i medesimi effetti che se fosse stata inviata a tale Ufficio dal depositante o titolare. 6) [Radiazione dell’iscrizione; data di entrata in vigore della radiazione] a) Qualsiasi iscrizione fatta in conformità dell’alinea 4)a) è radiata quando la radiazione è richiesta tramite una comunicazione firmata dal depositante, dal titolare o dal mandatario. L’iscrizione è radiata d’ufficio dall’Ufficio inter- nazionale quando è nominato un nuovo mandatario o, nel caso in cui sia sta- to iscritto un cambiamento di titolare, quando il nuovo titolare della regi- strazione internazionale non costituisce un mandatario. b) Fatto salvo il punto c), la radiazione entra in vigore alla data in cui l’Ufficio internazionale riceve la comunicazione corrispondente. c) Quando la radiazione è richiesta dal mandatario, essa entra in vigore alla da- ta che sopravviene per prima, fra le date che seguono:

i) la data in cui l’Ufficio internazionale riceve una comunicazione in cui è costituito un nuovo mandatario; ii) la data di scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione con la quale il mandatario chiede la radiazione dell’iscrizione. Fino alla data in cui la radiazione entra in vigore, l’Ufficio internazionale invia tutte le comunicazioni di cui all’alinea 5)b) sia al depositante o titolare che al mandatario. d) Quando riceve una domanda di radiazione fatta dal mandatario, l’Ufficio in- ternazionale notifica tale fatto al depositante o titolare, ed allega alla notifica

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una copia di tutte le comunicazioni che sono state inviate al mandatario, o che sono state ricevute dal mandatario tramite l’Ufficio internazionale, du- rante i sei mesi che precedono la data di notifica. e) Non appena è nota la data di entrata in vigore della radiazione, l’Ufficio in- ternazionale notifica la radiazione e la data in cui essa entra in vigore al mandatario la cui iscrizione è stata radiata, al depositante o titolare e, se la costituzione del mandatario è stata presentata attraverso un Ufficio, a tale Ufficio. f) Le radiazioni richieste dal titolare o dal suo mandatario sono notificate anche agli Uffici delle parti contraenti designate.

Regola 4 Calcolo dei termini di scadenza 1) [Termini espressi in anni] Qualunque termine di scadenza espresso in anni spira, nell’anno successivo a quello considerato, nel mese che ha lo stesso nome e nel giorno che ha lo stesso numero del mese e del giorno dell’evento da cui tale periodo ha inizio; tuttavia, se l’evento ha avuto luogo un 29 febbraio e se nell’anno successivo da prendere in considerazione il mese di febbraio termina il 28, il termine scade il 28 febbraio. 2) [Termini espressi in mesi] Qualsiasi termine di scadenza espresso in mesi spira, nel mese successivo da prende- re in considerazione, nel giorno che ha lo stesso numero del giorno dell’evento da cui tale periodo ha inizio; tuttavia, se il mese successivo da prendere in considera- zione non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l ’ultimo giorno di quel mese. 3) [Termini espressi in giorni] Qualsiasi termine di scadenza espresso in giorni ha inizio il giorno successivo al giorno in cui l’evento considerato ha luogo ed il termine scade di conseguenza. 4) [Scadenza di un termine un giorno in cui l’Ufficio internazionale o un Ufficio non è aperto al pubblico] Se un termine di scadenza spira un giorno in cui l’Ufficio internazionale o l’Ufficio interessato non è aperto al pubblico, tale termine scade, nonostante gli alinea 1) a 3), il primo giorno successivo al giorno in cui l’Ufficio internazionale o l’Ufficio inte- ressato è aperto al pubblico. 5) [Indicazione della data di scadenza del termine] In tutti i casi in cui l’Ufficio internazionale comunica un termine di scadenza, esso indica la data in cui tale termine scade in conformità degli alinea 1) a 3).

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Regola 5 Perturbazioni nel servizio postale e nelle agenzie di recapito e nelle comunicazioni inviate per via elettronica 1) [Comunicazioni inviate tramite un servizio postale] L’inosservanza, effettuata da una parte interessata, di un termine di scadenza per una comunicazione inviata all’Ufficio internazionale e spedita per mezzo di un servizio postale è giustificata se la parte interessata fornisce la prova, tale da soddisfare l’Ufficio internazionale, che: i) la comunicazione è stata inviata almeno cinque giorni prima della scadenza o, quando il servizio postale è stato interrotto durante uno qualsiasi dei dieci giorni che hanno preceduto la data di scadenza per cause di guerra, rivolu- zione, disordini civili, scioperi, calamità naturali od altre cause simili, che la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del servizio postale; ii) che l’invio della comunicazione è stato effettuato dal servizio postale in pli- co raccomandato o che i dati relativi all’invio sono stati registrati dal ser- vizio postale al momento dell’invio; e che iii) nei casi in cui la corrispondenza, di qualsiasi categoria, non pervenga nor- malmente all’Ufficio internazionale entro i due giorni che seguono l’invio, la comunicazione è stata inviata tramite una categoria di corrispondenza che perviene normalmente all’Ufficio internazionale entro i due giorni successivi all’invio, od è stata inviata per aereo. 2) [Comunicazioni inviate per mezzo di un’agenzia di recapito e consegna della cor- rispondenza] L’inosservanza, da una parte interessata, di una scadenza riguardante una comunica- zione indirizzata all’Ufficio internazionale ed inviata tramite un’agenzia di recapito e consegna della corrispondenza è giustificata se la parte interessata produce la prova, tale da soddisfare l’Ufficio internazionale, che: i) la comunicazione è stata inviata almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini o, quando il funzionamento dell’agenzia di recapito e consegna della corrispondenza è stato interrotto durante uno qualsiasi dei dieci giorni che precedevano la data di scadenza dei termini a causa di guerra, rivolu- zione, disordini civili, scioperi, calamità naturali o altre cause simili, la co- municazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del fun- zionamento dell’agenzia di recapito e consegna della corrispondenza; e che

ii) i dati relativi all’invio della comunicazione sono stati registrati dall’agenzia di recapito e consegna della corrispondenza al momento dell’invio. 3) [Comunicazioni inviate per via elettronica] L’inosservanza, ad opera di una parte interessata, di un termine di scadenza riguar- dante una comunicazione indirizzata all’Ufficio internazionale e inviata per via elettronica è giustificata, se la parte interessata fornisce la prova, tale da soddisfare l’Ufficio internazionale, che il termine di scadenza non è stato osservato a causa di perturbazioni, dovute a circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà, nella comunicazione elettronica con l’Ufficio internazionale o di perturbazioni con riper-

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cussioni sulla comunicazione elettronica nella località nella quale essa è stabilita, e che la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del servizio di comunicazione elettronica. 4) [Limiti alla giustificazione] L’inosservanza di un termine di scadenza è giustificata, in virtù di questa regola, solo se la prova di cui all’alinea 1), 2) o 3) e la comunicazione o, se del caso, un duplicato di essa sono ricevuti dall’Ufficio internazionale al più tardi sei mesi dopo la scadenza dei termini. 5) [Domanda internazionale e designazione successiva] Quando l’Ufficio internazionale riceve una domanda internazionale o una designa- zione successiva dopo il termine di scadenza di due mesi di cui all’articolo 3.4) del Protocollo ed alla regola 24.6)b), e l’Ufficio interessato indica che la ricezione tardiva risulta da circostanze di cui all’alinea 1), 2) o 3), si applicano l’alinea 1), 2) o 3) e l’alinea 4).

Regola 5bis Proseguimento della procedura 1) [Richiesta] a) Se un depositante o un titolare non ha osservato uno dei termini prescritti o stabiliti nelle regole 11.2), 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) e 39.1), l’Ufficio internazionale prosegue comunque il trattamento della domanda in- ternazionale, della designazione successiva, del pagamento o della richiesta interessata se: i) una richiesta in questo senso, firmata dal depositante o dal titolare, è presentata all’Ufficio internazionale mediante il modulo ufficiale; e ii) la richiesta è ricevuta, la tassa stabilita nell’elenco delle tasse e degli emolumenti è pagata e, insieme alla richiesta, tutte le condizioni cui si applica il termine fissato sono soddisfatte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della scadenza di tale termine. b) Una richiesta che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) del pun- to a) non è considerata tale e il depositante o il titolare riceve una notifica in questo senso. 2) [Iscrizione e notifica] L’Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni proseguimento della procedura e lo notifica al depositante o al titolare.

Regola 6 Lingue 1) [Domanda internazionale] La domanda internazionale dev’essere redatta in francese, inglese o spagnolo secon- do quanto prescritto dall’Ufficio d’origine, fermo restando che l’Ufficio d’origine può consentire ai depositanti di scegliere fra il francese, l’inglese e lo spagnolo.

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2) [Comunicazioni diverse dalla domanda internazionale] Ogni comunicazione relativa a una domanda internazionale o a una registrazione internazionale deve, fatta salva la regola 17.2)v) e 3), essere redatta: i) in francese, in inglese o in spagnolo quando tale comunicazione è inviata all’Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare, o da un Ufficio; ii) nella lingua applicabile in conformità della regola 7.2) quando la comunica- zione consiste in una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio an- nesso alla domanda internazionale in virtù della regola 9.5)f) o alla designa- zione successiva in conformità della regola 24.3)b)i); iii) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è una notifica inviata dall’Ufficio internazionale ad un Ufficio, a meno che tale Ufficio non abbia notificato all’Ufficio internazionale che tutte queste notifi- che devono essere redatte in francese, in inglese o in spagnolo; quando la notifica inviata dall’Ufficio internazionale riguarda l’iscrizione di una regi- strazione internazionale nel registro internazionale, essa deve indicare la lin- gua nella quale l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internaziona- le corrispondente; iv) nella lingua della domanda internazionale quando la comunicazione è una notifica inviata dall’Ufficio internazionale al depositante od al titolare, a meno che tale depositante o titolare non abbia espresso il desiderio di riceve- re tali notifiche in francese, in inglese o in spagnolo. 3) [Iscrizione e pubblicazione] a) L’iscrizione nel registro internazionale e la pubblicazione sul bollettino della registrazione internazionale e di qualsiasi dato che debba essere oggetto sia di una iscrizione che di una pubblicazione, in virtù di questo regolamento di esecuzione, per quanto riguarda tale registrazione internazionale sono effet- tuate in francese, in inglese e in spagnolo. L’iscrizione e la pubblicazione della registrazione internazionale recano l’indicazione della lingua nella qua- le l’Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda internazionale. b) Se una prima designazione successiva è fatta per quanto riguarda una regi- strazione internazionale che, in virtù delle versioni anteriori della presente regola, è stata pubblicata unicamente in francese, o unicamente in francese e in inglese, l’Ufficio internazionale effettua, contemporaneamente alla pub-

blicazione di tale designazione successiva sul bollettino, o una pubblicazione della registrazione internazionale in inglese e in spagnolo ed una nuova pub- blicazione della registrazione internazionale in francese o una pubblicazione della registrazione internazionale in spagnolo ed una nuova pubblicazione della registrazione internazionale in inglese e in francese, a seconda del caso. Detta designazione successiva è iscritta nel registro internazionale in france- se, in inglese e in spagnolo. 4) [Traduzione] a) Le traduzioni necessarie per le notifiche in virtù dell’alinea 2) iii) e iv), e per le iscrizioni e le pubblicazioni effettuate in virtù dell’alinea 3), sono redatte

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dall’Ufficio internazionale. Il depositante o il titolare, a seconda del caso, può allegare alla domanda internazionale, o ad una domanda di iscrizione di una designazione successiva o di una modifica, una proposta di traduzione di qualsiasi testo contenuto nella domanda internazionale o la domanda di iscrizione. Se l’Ufficio internazionale ritiene che la traduzione proposta non è corretta, la corregge dopo aver invitato il depositante o il titolare ad avan- zare, entro un mese dall’invito, delle osservazioni relative alle correzioni proposte. b) Nonostante il punto a), l’Ufficio internazionale non traduce il marchio. Quando il depositante o il titolare fornisce, in conformità della rego- la 9.4)b)iii) o della regola 24.3)c), una o più traduzioni del marchio, l’Ufficio internazionale non controlla l’esattezza di tale traduzione o di tali traduzioni.

Regola 7 Notifica di talune esigenze particolari 1) … 2) [Intenzione di utilizzare il marchio] Quando una parte contraente pretende, in quanto parte contraente designata, una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio, essa notifica tale esigenza al Direttore generale. Quando tale parte contraente esige che la dichiarazione sia firma- ta personalmente dal depositante e sia fatta su un modulo ufficiale separato allegato alla domanda internazionale, la notifica deve indicare tale esigenza e precisare la formulazione esatta della dichiarazione richiesta. Quando la parte contraente preten- de, inoltre, che la dichiarazione sia redatta in francese, in inglese o in spagnolo, la notifica deve precisare la lingua richiesta. 3) [Notifica] a) Qualsiasi notifica di cui all’alinea 2) può essere fatta dalla parte contraente al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o ap- provazione del Protocollo o del proprio strumento di adesione al Protocollo, nel qual caso tale notifica entra in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto riguarda la parte contraente da cui proviene. Tale noti- fica può anche essere fatta in seguito, nel qual caso essa entra in vigore tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Direttore generale, o a qualsiasi altra data successiva che vi sia indicata, per quanto riguarda le registrazioni inter- nazionali la cui data è la medesima di quella in cui la notifica entra in vigore o è successiva a tale data. b) Qualsiasi notifica fatta in virtù del punto 2) può essere ritirata in qualsiasi momento. L’avviso di ritiro deve essere comunicato al Direttore generale. Il ritiro diventa effettivo alla data in cui il Direttore generale riceve l’avviso di ritiro, o a qualsiasi data successiva indicata in tale avviso.

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Capitolo 2: Domande internazionali

Regola 8 Pluralità di depositanti Più depositanti possono depositare congiuntamente una domanda internazionale se hanno depositato congiuntamente la domanda di base o se sono congiuntamente titolari della registrazione di base, e se ciascuno di loro ha, nei confronti della parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine, i requisiti per depositare una domanda internazionale in virtù dell’articolo 2.1) del Protocollo.

Regola 9 Requisiti relativi alla domanda internazionale 1) [Presentazione] La domanda internazionale è presentata all’Ufficio internazionale dall’Ufficio d’origine. 2) [Modulo e firma] a) La domanda internazionale deve essere presentata sul modulo ufficiale. b) La domanda internazionale deve essere firmata dall’Ufficio d’origine e, quando l’Ufficio d’origine lo pretende, anche dal depositante. Quando l’Ufficio d’origine non pretende che la domanda internazionale sia firmata dal depositante ma consente che essa sia firmata anche dal depositante, il depositante può firmare la domanda internazionale. 3) [Emolumenti e tasse] Gli emolumenti e tasse prescritti che sono applicabili alla domanda internazionale devono essere pagati in conformità delle regole 10, 34 e 35. 4) [Contenuto della domanda internazionale] a) La domanda internazionale deve contenere o indicare: i) il nome del depositante, indicato conformemente alle istruzioni ammi- nistrative; ii) l’indirizzo del depositante, indicato conformemente alle istruzioni am- ministrative; iii) il nome e l’indirizzo del mandatario, se ve ne è uno, indicati conforme- mente alle istruzioni amministrative; iv) quando il depositante desidera, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, beneficiare della priorità di un deposito precedente, una dichiarazione con la quale richieda la priorità di tale deposito, integrata dall’indicazione del nome dell’Ufficio presso il quale tale deposito è stato effettuato come pure dalla data e, se dispo- nibile, dal numero di tale deposito e, quando il deposito precedente non copre l’insieme dei prodotti e servizi elencati nella domanda internazio-

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nale, dall’indicazione dei prodotti e servizi coperti dal deposito prece- dente; v) una riproduzione del marchio che deve inserirsi nel riquadro previsto allo scopo nel modulo ufficiale; tale riproduzione deve essere nitida e deve essere in bianco e nero od a colori a seconda che la riproduzione nella domanda di base o la registrazione di base sia in bianco e nero o a colori; vi) quando il depositante desidera che il marchio sia considerato come mar- chio a caratteri standard, una dichiarazione in tal senso; vii) quando il colore è richiesto nella domanda di base o nella registrazione di base quale elemento distintivo del marchio, o quando il depositante desidera richiedere il colore quale elemento distintivo del marchio e il marchio contenuto nella domanda di base o la registrazione di base è a colori, un’indicazione che il colore è richiesto e un’indicazione, espres- sa in parole, del colore o della combinazione di colori richiesta e, quan- do la riproduzione fornita come stabilito al punto v) è in bianco e nero, una riproduzione a colori del marchio; viibis) quando il marchio che è oggetto della domanda di base o della regi- strazione di base consiste in un colore o in una combinazione di colori in quanto tali, un’indicazione di questo fatto; viii) quando la domanda di base o la registrazione di base si riferisce ad un marchio tridimensionale, l’indicazione «marchio tridimensionale»; ix) quando la domanda di base o la registrazione di base si riferisce ad un marchio sonoro, l’indicazione «marchio sonoro»; x) quando la domanda di base o la registrazione di base si riferisce ad un marchio collettivo od a un marchio di garanzia, un’indicazione in tal senso; xi) quando la domanda di base o la registrazione di base contiene una de- scrizione del marchio espressa in parole e l’Ufficio d’origine esige l’inclusione della descrizione, la medesima descrizione; quando la sud- detta descrizione è in una lingua diversa dalla lingua della domanda in- ternazionale, la descrizione deve essere fornita nella lingua della do- manda internazionale; xii) quando il marchio è formato, in tutto o in parte, da caratteri diversi dai caratteri latini o da cifre diverse dalle cifre arabe o romane, una traslit- terazione di tali caratteri in caratteri latini o di tali cifre in cifre arabe; la traslitterazione in caratteri latini deve seguire la fonetica della lingua

della domanda internazionale; xiii) i nomi dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione inter- nazionale del marchio, raggruppati secondo le classi appropriate della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ogni gruppo preceduto dal numero della classe e presentato nell’ordine delle classi di tale classificazione; i prodotti e servizi devono essere indicati con termini precisi, preferibilmente per mezzo di termini che figurano nell’elenco alfabetico della suddetta classificazione; la domanda inter-

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nazionale può contenere una limitazione dell’elenco dei prodotti e ser- vizi per quanto riguarda una o più o l’insieme delle parti contraenti de- signate; la limitazione può essere diversa per ciascuna parte contraente; xiv) l’ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di paga- mento, o le direttive per addebitare l’ammontare richiesto di emolu- menti e tasse su un conto aperto presso l’Ufficio internazionale, e l’identità di chi effettua il pagamento o dà le direttive; e xv) le parti contraenti designate. b) La domanda internazionale può contenere inoltre: i) quando il depositante è una persona fisica, un’indicazione dello Stato di cui il depositante è cittadino; ii) quando il depositante è una persona giuridica, delle indicazioni relative alla forma giuridica di tale persona giuridica nonché relative allo Stato e, all’occorrenza, all’entità territoriale all’interno di tale Stato, in con- formità della cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costi- tuita; iii) quando il marchio è composto, in tutto o in parte, da una o più parole che possono essere tradotte, una traduzione di tale parola o di tali parole in francese, in inglese e in spagnolo o in una o due lingue qualsiasi di queste tre lingue; iv) quando il depositante richiede il colore quale elemento distintivo del marchio, un’indicazione, espressa in parole, per ciascun colore, delle parti principali del marchio che hanno tale colore; v) quando il depositante desidera rinunciare alla protezione di una parte del marchio, un’indicazione di questo fatto e dell’elemento o degli ele- menti di cui non è richiesta la protezione; vi) una descrizione del marchio espressa in parole o, se il depositante lo desidera, la descrizione del marchio espressa in parole contenuta nella domanda di base o nella registrazione di base, quando questa non è sta- ta presentata in conformità dell’alinea 4)a)xi). 5) [Contenuto suppletivo della domanda internazionale] a) [Abrogata] b) La domanda internazionale deve contenere il numero e la data della doman- da di base o della registrazione di base e una o più delle indicazioni seguenti: i) se la parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine è uno Stato, l’indicazione che il depositante è cittadino di tale Stato; ii) se la parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine è un’organizza-

zione, il nome dello Stato membro di questa organizzazione di cui il depositante è cittadino; iii) l’indicazione che il depositante ha un domicilio sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine;

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iv) l’indicazione che il depositante ha uno stabilimento industriale o com- merciale reale ed effettivo sul territorio della parte contraente il cui Uf- ficio è l’Ufficio d’origine. c) Quando l’indirizzo del depositante indicato in conformità dell’alinea 4)a)ii) non è sul territorio della parte contraente il cui Ufficio è l’Ufficio d’origine ed è stato indicato in conformità del punto a)i) o ii) oppure del punto b)iii) o iv) che il depositante ha un domicilio o uno stabilimento sul territorio di questa parte contraente, tale domicilio o l’indirizzo del suddetto stabilimento deve essere indicato nella domanda internazionale. d) La domanda internazionale deve contenere una dichiarazione dell’Ufficio d’origine che certifichi: i) la data in cui l’Ufficio d’origine ha ricevuto la richiesta per la presenta- zione della domanda internazionale all’Ufficio internazionale; ii) che il depositante nominato nella domanda internazionale e il deposi- tante nominato nella domanda di base o il titolare nominato nella regi- strazione di base sono, a seconda del caso, una sola ed unica persona; iii) che qualsiasi indicazione di cui all’alinea 4)a)viibis) a xi) e contenuta nella domanda internazionale figura anche nella domanda di base o nel- la registrazione di base, a seconda del caso; iv) che il marchio oggetto della domanda internazionale è il medesimo che figura nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso; v) che, se il colore è richiesto quale elemento distintivo del marchio nella domanda di base o nella registrazione di base, la stessa richiesta figura nella domanda internazionale o che, se il colore è richiesto quale ele- mento distintivo del marchio nella domanda internazionale senza esser- lo stato nella domanda di base o nella registrazione di base, il marchio nella domanda di base o nella registrazione di base è proprio del colore o della combinazione di colori richiesta; e vi) che i prodotti e servizi indicati nella domanda internazionale sono co- perti dall’elenco di prodotti e servizi che figurano nella domanda di ba- se o nella registrazione di base a seconda del caso. e) Quando la domanda internazionale è fondata su più domande di base o regi- strazioni di base, la dichiarazione di cui al punto d) è considerata applicarsi a tutte queste domande di base ed a tutte queste registrazioni di base.

f) Quando la domanda internazionale contiene la designazione di una parte contraente che ha effettuato la notifica prevista alla regola 7.2), la domanda internazionale deve contenere anche una dichiarazione di intenzione di uti- lizzare il marchio sul territorio di tale parte contraente; la dichiarazione è considerata come facente parte della designazione della parte contraente che la richiede e deve, come richiesto da tale parte contraente: i) essere firmata personalmente dal depositante ed essere redatta su un modulo ufficiale separato allegato alla domanda internazionale; oppure ii) essere compresa nella domanda internazionale.

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g) Quando una domanda internazionale contiene la designazione di una orga- nizzazione contraente, può contenere inoltre le indicazioni seguenti: i) se il depositante desidera rivendicare, in virtù della legislazione di que- sta organizzazione contraente, la preesistenza di uno o più marchi ante- riori registrati in, o per, uno Stato membro di questa organizzazione, una dichiarazione in tal senso con l’indicazione dello Stato o degli Stati membri in cui, o per cui, è registrato il marchio anteriore, la data da cui la registrazione corrispondente è divenuta effettiva, il numero della re- gistrazione considerata e i prodotti e servizi per i quali il marchio ante- riore è registrato. Queste indicazioni sono fornite su un modulo ufficia- le allegato alla domanda internazionale; ii) se, in virtù della legislazione di questa organizzazione contraente, il de- positante deve indicare una seconda lingua di lavoro davanti all’Ufficio di questa organizzazione contraente, oltre a quella della domanda inter- nazionale, un’indicazione di questa seconda lingua. 6)–7) …

Regola 10 Emolumenti e tasse relativi alla domanda internazionale 1) [Abrogato] 2) [Emolumenti e tasse prescritti] La domanda internazionale è subordinata al pagamento dell’emolumento di base, dell’emolumento complementare o della tassa individuale o di entrambi e, all’occorrenza, dell’emolumento suppletivo, indicati o specificati al punto 2 della tabella degli emolumenti e tasse. Tali emolumenti e tasse sono pagati per un periodo di dieci anni. 3) [Abrogato]

Regola 11 Irregolarità diverse da quelle relative alla classificazione dei prodotti e dei servizi o alla loro indicazione 1) [Abrogato] 2) [Irregolarità la cui correzione incombe al depositante] a) Se l’Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale contenga delle irregolarità diverse da quelle oggetto degli alinea 3), 4) e 6) e delle re- gole 12 e 13, esso notifica l’irregolarità al depositante e ne informa contem- poraneamente l’Ufficio d’origine. b) Tali irregolarità possono essere corrette dal depositante entro tre mesi a de- correre dalla data in cui sono state notificate dall’Ufficio internazionale. Se un’irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata notificata dall’Ufficio internazionale, la domanda internazionale è con- siderata abbandonata e l’Ufficio internazionale notifica tale fatto contempo- raneamente al depositante ed all’Ufficio d’origine.

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3) [Irregolarità la cui correzione incombe al depositante o all’Ufficio d’origine] a) Nonostante l’alinea 2), quando gli emolumenti e tasse che devono essere pa- gati in virtù della regola 10 sono stati pagati all’Ufficio internazionale dall’Ufficio d’origine e l’Ufficio internazionale ritiene che l’ammontare ri- cevuto degli emolumenti e tasse sia inferiore all’ammontare dovuto, esso no- tifica questo fatto contemporaneamente all’Ufficio d’origine ed al deposi- tante. La notifica precisa l’ammontare ancora dovuto. b) L’ammontare ancora dovuto può essere pagato dall’Ufficio d’origine o dal depositante entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica da parte dell’Ufficio internazionale. Se l’ammontare ancora dovuto non è pagato en- tro tre mesi a decorrere dalla data in cui l’irregolarità è stata notificata dall’Ufficio internazionale, la domanda internazionale è considerata abban- donata e l’Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente all’Ufficio d’origine ed al depositante. 4) [Irregolarità la cui correzione incombe all’Ufficio d’origine] a) Se l’Ufficio internazionale: i) constata che la domanda internazionale non soddisfa i requisiti di cui alla regola 2 o non è stata presentata sul modulo ufficiale prescritto dal- la regola 9.2)a); ii) constata che la domanda internazionale contiene una qualsiasi delle ir- regolarità di cui alla regola 15.1); iii) considera che la domanda internazionale contiene una qualsiasi delle ir- regolarità relative al diritto del depositante di depositare una domanda internazionale; iv) considera che la domanda internazionale contiene delle irregolarità rela- tive alla dichiarazione dell’Ufficio d’origine di cui alla regola 9.5)d); v) … vi) constata che la domanda internazionale non è firmata dall’Ufficio d’origine; vii) constata che la domanda internazionale non contiene la data e il numero della domanda di base o della registrazione di base, a seconda del caso; lo notifica all’Ufficio d’origine e ne informa contemporaneamente il deposi- tante. b) Tali irregolarità possono essere corrette dall’Ufficio d’origine entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono state notificate dall’Ufficio internazionale. Se una irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata notificata dall’Ufficio internazionale, la domanda internazionale è

considerata abbandonata e l’Ufficio internazionale notifica tale fatto con- temporaneamente all’Ufficio d’origine ed al depositante. 5) [Rimborso degli emolumenti e tasse] Quando, in conformità degli alinea 2)b), 3) oppure 4)b), la domanda internazionale è considerata abbandonata, l’Ufficio internazionale rimborsa all’autore del pagamento gli emolumenti e tasse pagati per tale domanda, dopo la deduzione di un ammontare

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corrispondente a metà dell’emolumento di base di cui al punto 2.1.1 della tabella degli emolumenti e tasse. 6) [Altra irregolarità relativa alla designazione di una parte contraente] a) Quando, in conformità dell’articolo 3.4) del Protocollo, una domanda inter- nazionale è ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi dalla data di ricezione di tale domanda internazionale da parte dell’Ufficio d’origine e quando l’Ufficio internazionale considera che una dichiarazione di intenzio- ne di utilizzare il marchio è richiesta in conformità della regola 9.5)f) ma che essa fa difetto o non soddisfa le prescrizioni applicabili, l’Ufficio internazio- nale notifica tale fatto senza indugio e contemporaneamente al depositante ed all’Ufficio d’origine. b) La dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio è considerata essere stata ricevuta dall’Ufficio internazionale insieme alla domanda internazio- nale se la dichiarazione che faceva difetto o la dichiarazione regolarizzata è ricevuta dall’Ufficio internazionale entro il termine di due mesi di cui al punto a). c) La domanda internazionale è considerata non contenere la designazione del- la parte contraente per la quale è richiesta la dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio, se la dichiarazione che faceva difetto o la dichiarazione regolarizzata è ricevuta dopo la scadenza del termine di due mesi di cui al punto b). L’Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporaneamente al depositante ed all’Ufficio d’origine, rimborsa la tassa di designazione già pagata per tale parte contraente ed indica che la designazione della suddetta parte contraente può essere effettuata sotto forma di designazione successiva in conformità della regola 24, a condizione che tale designazione sia accom- pagnata dalla dichiarazione richiesta. 7) [Domanda internazionale non considerata tale] Se la domanda internazionale è presentata direttamente all’Ufficio internazionale dal depositante o se essa non soddisfa i requisiti applicabili in conformità della rego- la 6.1), essa non è considerata tale ed è rinviata al mittente.

Regola 12 Irregolarità riguardanti la classificazione dei prodotti e dei servizi 1) [Proposta di classificazione] a) Se l’Ufficio internazionale ritiene che le condizioni stabilite alla rego- la 9.4)a)xiii) non siano soddisfatte, esso presenta una sua proposta di classi- ficazione e di raggruppamento, la notifica all’Ufficio d’origine e ne informa contemporaneamente il depositante. b) La notifica della proposta indica anche, all’occorrenza, l’ammontare degli emolumenti e tasse da pagare in rapporto alla classificazione ed al raggrup- pamento proposti.

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2) [Divergenza di pareri nei confronti della proposta] L’Ufficio d’origine può, entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della propo- sta, comunicare all’Ufficio internazionale il proprio parere sulla classificazione ed il raggruppamento proposti. 3) [Richiamo della proposta] Se, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica di cui all’alinea 1)a), l’Ufficio d’origine non ha comunicato alcun parere sulla classificazione e sul rag- gruppamento proposti, l’Ufficio internazionale invia all’Ufficio d’origine ed al depositante una comunicazione che ripete tale proposta. L’invio di tale comunica- zione non ha incidenza sul termine di tre mesi di cui all’alinea 2). 4) [Ritiro della proposta] Se, in considerazione del parere comunicato in conformità dell’alinea 2), l’Ufficio internazionale ritira la sua proposta, esso notifica tale fatto all’Ufficio d’origine e ne informa contemporaneamente il depositante. 5) [Modifica alla proposta] Se, in considerazione del parere comunicato in conformità dell’alinea 2), l’Ufficio internazionale modifica la sua proposta, esso notifica all’Ufficio d’origine tale modifica nonché qualsiasi cambiamento riguardante l’ammontare indicato all’alinea 1)b) che ne può risultare, e ne informa contemporaneamente il depositante. 6) [Conferma alla proposta] Se, nonostante il parere di cui all’alinea 2), l’Ufficio internazionale conferma la sua proposta, esso notifica tale fatto all’Ufficio d’origine e ne informa contemporanea- mente il depositante. 7) [Emolumenti e tasse] a) Se non è stato comunicato alcun parere all’Ufficio internazionale in confor- mità dell’alinea 2), l’ammontare di cui all’alinea 1)b) deve essere pagato en- tro quattro mesi a decorrere dalla data della notifica di cui all’alinea 1)a), al- trimenti la domanda internazionale è considerata abbandonata e l’Ufficio in- ternazionale notifica questo fatto all’Ufficio d’origine e ne informa con- temporaneamente il depositante. b) Se un parere è stato comunicato all’Ufficio internazionale in conformità dell’alinea 2), l’ammontare di cui all’alinea 1)b) o, all’occorrenza, all’ali- nea 5) deve essere pagato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l’Ufficio internazionale ha comunicato la modifica o la conferma della sua proposta in virtù dell’alinea 5) o 6), a seconda del caso, altrimenti la doman-

da internazionale è considerata abbandonata e l’Ufficio internazionale noti- fica questo fatto all’Ufficio d’origine e ne informa contemporaneamente il depositante. c) Se un parere è stato comunicato all’Ufficio internazionale in virtù dell’alinea 2) e se, considerato tale parere, l’Ufficio internazionale ritira la sua proposta in conformità dell’alinea 4), l’ammontare di cui all’alinea 1)b) non è dovuto.

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8) [Rimborso degli emolumenti e tasse] Quando, in conformità dell’alinea 7) la domanda internazionale è considerata ab- bandonata, l’Ufficio internazionale rimborsa all’autore del pagamento gli emolu- menti e tasse pagati per tale domanda, dopo la deduzione di un ammontare corri- spondente a metà dell’emolumento di base di cui al punto 2.1.1 della tabella degli emolumenti e tasse. 8bis) [Esame delle limitazioni] L’Ufficio internazionale esamina le limitazioni contenute in una domanda interna- zionale, applicando gli alinea 1)a) e da 2) a 6) mutatis mutandis. Se non è in grado di raggruppare i prodotti e i servizi indicati nella limitazione secondo le classi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi elencati nella domanda internazionale in questione, modificata se del caso in virtù degli alinea da 1) a 6), l’Ufficio internazionale notifica un’irregolarità. Se l’irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata notificata, si considera che la limitazione non contiene i prodotti e i servizi in questione. 9) [Classificazione indicata nella registrazione] A condizione che la domanda internazionale soddisfi le altre condizioni richieste, il marchio è registrato con la classificazione ed il raggruppamento che l’Ufficio inter- nazionale considera corretti.

Regola 13 Irregolarità riguardanti l’indicazione dei prodotti e dei servizi 1) [Comunicazione di un’irregolarità da parte dell’Ufficio internazionale all’Ufficio d’origine] Se l’Ufficio internazionale ritiene che taluni prodotti e servizi siano indicati nella domanda internazionale con un termine che è troppo vago ai sensi della classifica- zione, o che è incomprensibile, o scorretto dal punto di vista linguistico, esso notifi- ca questo fatto all’Ufficio d’origine e ne informa contemporaneamente il depositan- te. L’Ufficio internazionale può, nella stessa notifica, suggerire un termine sostitutivo o la soppressione del termine stesso. 2) [Periodo di tempo concesso per correggere l’irregolarità] a) L’Ufficio d’origine può presentare una proposta volta a correggere l’irre- golarità entro tre mesi a decorrere dalla notifica di cui all’alinea 1). b) Se nessuna proposta accettabile è presentata all’Ufficio internazionale per correggere l’irregolarità entro il termine indicato al punto a), l’Ufficio inter- nazionale fa figurare nella registrazione internazionale il termine contenuto nella domanda internazionale, a condizione che l’Ufficio d’origine abbia in- dicato la classe in cui tale termine dovrebbe essere classificato; la registra- zione internazionale contiene un’indicazione in base alla quale, secondo il parere dell’Ufficio internazionale, il suddetto termine è troppo vago ai sensi della classificazione, o incomprensibile o scorretto dal punto di vista lingui- stico, a seconda del caso. Quando non è stata indicata nessuna classe da par- te dell’Ufficio d’origine, l’Ufficio internazionale sopprime d’ufficio il sud-

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detto termine, notifica questo fatto all’Ufficio d’origine e ne informa con- temporaneamente il depositante.

Capitolo 3: Registrazione internazionale

Regola 14 Registrazione del marchio nel registro internazionale 1) [Registrazione del marchio nel registro internazionale] Quando l’Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale soddisfi le condizioni richieste, esso registra il marchio nel registro internazionale, notifica la registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti designate e ne informa l’Ufficio d’origine, e invia un certificato al titolare. Il certificato è inviato al titolare per il tramite dell’Ufficio d’origine quando questi lo desidera e quando ha informato l’Ufficio internazionale di questo fatto. 2) [Contenuto della registrazione] La registrazione internazionale contiene: i) tutti i dati iscritti nella domanda internazionale, ad eccezione di qualsiasi ri- chiesta di priorità in conformità della regola 9.4)a)iv) quando la data del de- posito antecedente precede di oltre sei mesi la data della registrazione inter- nazionale; ii) la data della registrazione internazionale; iii) il numero della registrazione internazionale; iv) quando il marchio può essere classificato secondo la classificazione interna- zionale degli elementi figurativi, e a meno che la domanda internazionale non contenga una dichiarazione secondo cui il depositante desidera che il marchio sia considerato come marchio a caratteri standard, i simboli relativi a tale classificazione fissati dall’Ufficio internazionale; v) [Abrogato] vi) le indicazioni allegate alla domanda internazionale, conformemente alla re- gola 9.5)g)i), relative allo Stato membro o agli Stati membri in cui o per cui è registrato un marchio anteriore di cui si rivendica la preesistenza, alla data da cui la registrazione di questo marchio anteriore è divenuta effettiva e al numero della registrazione corrispondente.

Regola 15 Data della registrazione internazionale 1) [Irregolarità che incidono sulla data della registrazione internazionale] a) Quando la domanda internazionale ricevuta dall’Ufficio internazionale non contiene tutti i seguenti elementi:

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i) le indicazioni che permettano di stabilire l’identità del depositante e che siano sufficienti per entrare in contatto con il depositante o con il man- datario, se ve ne è uno; ii) le parti contraenti designate; iii) una riproduzione del marchio; iv) l’indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio; v) ... la registrazione internazionale porta la data in cui l’ultimo degli elementi mancanti è pervenuto all’Ufficio internazionale; tuttavia, se l’ultimo degli elementi mancanti perviene all’Ufficio internazionale entro il termine di due mesi di cui all’articolo 3.4) del Protocollo, la registrazione internazionale porta la data in cui la domanda internazionale in difetto è stata ricevuta dall’Ufficio d’origine. b) ... 2) [Data della registrazione internazionale negli altri casi] In tutti gli altri casi, la registrazione internazionale porta la data che è stabilita con- formemente all’articolo 3.4) del Protocollo.

Capitolo 4: Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali

Regola 16 Possibilità di notifica di un rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione secondo l’articolo 5.2)c) del Protocollo 1) [Informazioni relative ad eventuali opposizioni e termine per notificare un rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione] a) Fatto salvo l’articolo 9sexies.1)b) del Protocollo, quando una dichiarazione è stata fatta da una parte contraente in virtù dell’articolo 5.2)b) e c), prima fra- se, del Protocollo e risulta che per quel che riguarda una data registrazione internazionale che designa tale parte contraente il termine di opposizione spirerà troppo tardi perché un rifiuto provvisorio fondato su una opposizione possa essere notificato all’Ufficio internazionale entro la scadenza del termi- ne di 18 mesi di cui all’articolo 5.2)b), l’Ufficio di tale parte contraente in- forma l’Ufficio internazionale del numero, e del nome del titolare, di tale re- gistrazione internazionale. b) Quando, al momento della comunicazione delle informazioni di cui al pun- to a), sono note le date in cui il periodo di opposizione ha inizio e fine, tali date sono indicate nella comunicazione. Se, in quel momento, tali date non sono ancora note, esse sono comunicate all’Ufficio internazionale appena sono note.

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c) Quando si applica il punto a) e quando l’Ufficio oggetto di questo punto ha informato l’Ufficio internazionale, prima della scadenza del termine di

18 mesi oggetto del medesimo punto, che il termine per il deposito delle op-

posizioni spirerà entro i 30 giorni che precedono la scadenza del termine di

18 mesi e della possibilità che siano depositate delle opposizioni nel corso di

questi 30 giorni, un rifiuto provvisorio fondato su una opposizione deposita- ta durante questi 30 giorni può essere notificato all’Ufficio internazionale entro un mese a decorrere dalla data del deposito dell’opposizione. 2) [Iscrizione e trasmissione delle informazioni] L’Ufficio internazionale iscrive sul registro internazionale le informazioni ricevute in conformità dell’alinea 1) e le trasmette al titolare.

Regola 17 Rifiuto provvisorio 1) [Notifica di rifiuto provvisorio] a) Una notifica di rifiuto provvisorio può comprendere una dichiarazione che indica i motivi per cui l’Ufficio che effettua la notifica considera che la pro- tezione non può essere accordata nella parte contraente interessata («rifiuto provvisorio d’ufficio») o una dichiarazione secondo cui la protezione non può essere accordata nella parte contraente interessata poiché è stata deposi- tata un’opposizione («rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione») oppu- re entrambe le dichiarazioni. b) Una notifica di rifiuto provvisorio deve riferirsi ad una sola registrazione in- ternazionale, essere datata ed essere firmata dall’Ufficio che effettua tale no- tifica. 2) [Contenuto della notifica] Una notifica di rifiuto provvisorio contiene o indica: i) l’Ufficio che effettua la notifica; ii) il numero della registrazione internazionale, accompagnato, di preferenza, da altre indicazioni che permettono di confermare l’identità della registrazione internazionale, come gli elementi verbali della marca o il numero della do- manda di base o della registrazione di base; iii) … iv) tutti i motivi sui quali è fondato il rifiuto provvisorio, accompagnati da un rinvio alle corrispondenti disposizioni essenziali della legge; v) quando i motivi su cui si fonda il rifiuto provvisorio si riferiscono ad un marchio che è stato oggetto di una domanda o di una registrazione e con cui il marchio che è oggetto della registrazione internazionale appare essere in conflitto, la data ed il numero di deposito, la data di priorità (all’occorrenza), la data ed il numero di registrazione (se sono disponibili), il nome e l’indirizzo del titolare ed una riproduzione di questo primo marchio, nonché l’elenco di tutti i prodotti e servizi o dei prodotti e servizi pertinenti che figu- rano nella domanda o la registrazione riguardante questo primo marchio, es-

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sendo convenuto che il suddetto elenco può essere redatto nella lingua della suddetta domanda o della suddetta registrazione; vi) sia che i motivi su cui è fondato il rifiuto provvisorio concernono la totalità dei prodotti e servizi, sia un’indicazione dei prodotti e servizi che sono inte- ressati, o che non sono interessati, dal rifiuto provvisorio; vii) il termine, ragionevole considerate le circostanze, per presentare una richie- sta di riesame o un ricorso riferito al rifiuto provvisorio d’ufficio o al rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione e, all’occorrenza, per presentare una risposta all’opposizione, preferibilmente con un’indicazione della data in cui il suddetto termine spira, nonché l’autorità competente per giudicare tale ri- chiesta di riesame, tale ricorso o tale risposta, con l’indicazione, all’occorrenza, dell’obbligo di presentare la richiesta di riesame, il ricorso o la risposta tramite un mandatario che ha l’indirizzo sul territorio della parte contraente il cui Ufficio ha pronunciato il rifiuto. viii) … 3) [Condizioni supplementari riguardanti una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione] Quando il rifiuto provvisorio è fondato su un’opposizione, o su un’opposizione ed altri motivi, la notifica deve non soltanto soddisfare le condizioni richieste al pun- to 2) ma altresì indicare questo fatto nonché il nome e l’indirizzo dell’oppositore; tuttavia, nonostante il punto 2)v), l’Ufficio che fa la notifica deve, quando l’oppo- sizione è fondata su un marchio che è stato oggetto di una domanda o di una regi- strazione, comunicare l’elenco dei prodotti e servizi su cui si fonda l’opposizione e può, inoltre, comunicare l’elenco completo dei prodotti e servizi di tale domanda precedente o di tale registrazione precedente, essendo convenuto che i suddetti elenchi possono essere redatti nella lingua della domanda precedente o della regi- strazione precedente. 4) [Iscrizione; trasmissione di copie delle notifiche] L’Ufficio internazionale iscrive il rifiuto provvisorio sul registro internazionale insieme ai dati che figurano nella notifica e con un’indicazione della data in cui la notifica è stata inviata all’Ufficio internazionale o è considerata esserlo stata in virtù della regola 18.1)d) e ne trasmette una copia all’Ufficio d’origine, se quest’ultimo ha

comunicato all’Ufficio internazionale che desidera ricevere tali copie nello stesso tempo del titolare. 5) [Dichiarazioni relative alla possibilità di un riesame] a)–c) … d) L’Ufficio di una parte contraente può, in una dichiarazione, notificare al Di- rettore generale il fatto che, conformemente alla legislazione della suddetta parte contraente: i) ogni rifiuto provvisorio notificato all’Ufficio internazionale è oggetto di un riesame da parte del suddetto Ufficio, che tale riesame è stato richie- sto o meno dal titolare; e

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ii) la decisione presa a seguito del suddetto riesame può essere oggetto di un nuovo riesame o di un ricorso dinnanzi all’Ufficio. Quando si applica questa dichiarazione e l’Ufficio non è in grado di comuni- care la suddetta decisione direttamente al titolare della registrazione interna- zionale interessato, l’Ufficio invia all’Ufficio internazionale, nonostante il fatto che tutte le procedure davanti al suddetto Ufficio concernenti la prote- zione del marchio possano non essere concluse, la dichiarazione di cui alla regola 18ter.2) o 3) immediatamente dopo la suddetta decisione. Ogni nuova decisione che incide sulla protezione del marchio è inviata all’Ufficio inter- nazionale conformemente alla regola 18ter.4. e) L’Ufficio di una parte contraente può, in una dichiarazione, notificare al Di- rettore generale il fatto che, conformemente alla legislazione della suddetta parte contraente, un rifiuto provvisorio d’ufficio notificato all’Ufficio inter- nazionale non è suscettibile di riesame davanti al suddetto Ufficio. Quando si applica questa dichiarazione, ogni notifica di un rifiuto provvisorio d’ufficio emessa dal suddetto Ufficio include una dichiarazione conforme- mente alla regola 18ter.2)ii) o 3). 6) …

Regola 18 Notifiche irregolari di rifiuto provvisorio 1) [Informazioni generali] a) Una notifica di rifiuto provvisorio comunicata dall’Ufficio di una parte con- traente designata non è considerata tale dall’Ufficio internazionale: i) se essa non contiene nessun numero di registrazione internazionale, a meno che altre indicazioni contenute nella notifica non permettano di identificare la registrazione internazionale alla quale si riferisce il rifiu- to provvisorio; ii) se essa non indica alcun motivo di rifiuto; oppure iii) se essa è indirizzata tardivamente all’Ufficio internazionale, cioè dopo la scadenza del termine applicabile in virtù dell’articolo 5.2)a) o, fatto salvo l’articolo 9sexies.1)b) del Protocollo, in virtù dell’articolo 5.2)b) oppure c)ii) del Protocollo, a decorrere dalla data in cui è stata effettua- ta l’iscrizione della registrazione internazionale o l’iscrizione della de- signazione successiva alla registrazione internazionale, essendo conve- nuto che tale data è la medesima di quella dell’invio della notifica della registrazione internazionale o della designazione successiva. b) Quando si applica il punto a), l’Ufficio internazionale trasmette ciononostan- te una copia della notifica al titolare, informa contemporaneamente il titolare e l’Ufficio che ha inviato la notifica di rifiuto provvisorio del fatto che que- sta notifica non è considerata come tale dall’Ufficio internazionale e ne indi- ca i motivi.

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c) Se la notifica: i) non è firmata a nome dell’Ufficio che l’ha comunicata, o non soddisfa le condizioni oggetto della regola 2 o la condizione stabilita dalla rego- la 6.2); ii) non contiene, all’occorrenza, indicazioni dettagliate sul marchio con cui il marchio oggetto della registrazione internazionale appare essere in conflitto (regola 17.2)v) e 3)); iii) non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vi); iv) non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vii); o v) … vi) non contiene, all’occorrenza, il nome e l’indirizzo dell’opponente e neppure l’indicazione dei prodotti e servizi su cui è fondata l’opposi- zione (regola 17.3); l’Ufficio internazionale, salvo quando si applica il punto d), iscrive ciononostante il rifiuto provvisorio nel registro inter- nazionale. L’Ufficio internazionale invita l’Ufficio che ha comunicato il rifiuto provvi- sorio a inviare una notifica regolarizzata entro due mesi a decorrere dall’invito e trasmette al titolare una copia della notifica irregolare di rifiuto e dell’invito inviato all’Ufficio interessato. d) Quando la notifica non soddisfa le condizioni stabilite dalla regola 17.2)vii), il rifiuto provvisorio non è iscritto nel registro internazionale. Ciononostante, se una notifica regolarizzata è inviata entro il termine previsto al punto c), essa sarà considerata, ai sensi dell’articolo 5 del Protocollo, essere stata in- viata all’Ufficio internazionale alla data in cui la notifica irregolare gli era stata inviata. Se la notifica non è regolarizzata entro questi termini, essa non è considerata come notifica di rifiuto provvisorio. In quest’ultimo caso, l’Ufficio internazionale informa contemporaneamente il titolare e l’Ufficio che ha inviato la notifica del fatto che la notifica di rifiuto provvisorio non è considerata come tale dall’Ufficio internazionale e ne indica i motivi. e) Ogni notifica regolarizzata indica, quando lo permette la legislazione appli- cabile, un nuovo termine, ragionevole considerate le circostanze, per presen- tare una richiesta di riesame o un ricorso in relazione al rifiuto provvisorio pronunciato d’ufficio o al rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione e, all’occorrenza, per presentare una risposta all’opposizione, preferibilmente con un’indicazione della data di scadenza del termine.

f) L’Ufficio internazionale trasmette una copia di ogni notifica regolarizzata al titolare. 2) [Notifica di rifiuto provvisorio effettuata secondo l’articolo 5.2)c) del Protocollo] a) [Abrogata] b) L’alinea 1)a) si applica per determinare se il termine prima della cui sca- denza l’Ufficio della parte contraente interessata deve fornire all’Ufficio in- ternazionale l’informazione oggetto dell’articolo 5.2)c)i) del Protocollo, è stato rispettato. Se tale informazione è fornita dopo la scadenza di tale ter-

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mine, essa è considerata come se non fosse stata fornita e l’Ufficio inter- nazionale ne informa l’Ufficio interessato. c) Quando la notifica di rifiuto provvisorio è fatta in virtù dell’articolo 5.2)c)ii) del Protocollo senza che le condizioni dell’articolo 5.2)c)i) siano state soddi- sfatte, tale notifica di rifiuto provvisorio non è considerata tale. In questo ca- so, l’Ufficio internazionale trasmette ciononostante una copia della notifica al titolare, informa contemporaneamente il titolare e l’Ufficio che ha inviato la notifica del fatto che la notifica di rifiuto provvisorio non è considerata ta- le dall’Ufficio internazionale e ne indica i motivi.

Regola 18bis Situazione provvisoria del marchio in una parte contraente designata 1) [Esame d’ufficio terminato, ma opposizione o osservazioni da parte di terzi ancora possibili] a) Un Ufficio che non ha comunicato una notifica di rifiuto provvisorio può, entro il termine applicabile in virtù dell’articolo 5.2)a) o b) del Protocollo, trasmettere all’Ufficio internazionale una dichiarazione indicante che l’esame d’ufficio è terminato e che l’Ufficio non ha rilevato alcun motivo di rifiuto ma che la protezione del marchio può ancora essere oggetto di un’opposizione o di osservazioni da parte di terzi; l’Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni o osservazioni. b) Un Ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto provvisorio può tra- smettere all’Ufficio internazionale una dichiarazione indicante che l’esame d’ufficio è terminato ma che la protezione del marchio può ancora essere oggetto di un’opposizione o di osservazioni da parte di terzi; l’Ufficio indi- cherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni o osservazioni. 2) [Iscrizione, informazione del titolare e trasmissione di copie] L’Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni dichiarazione ricevuta in virtù della presente regola, ne informa il titolare e, quando la dichiarazio- ne è stata comunicata o può essere riprodotta sotto forma di documento distinto, trasmette una copia di tale documento al titolare.

Regola 18ter Decisione finale concernente la situazione del marchio in una parte contraente designata 1) [Dichiarazione di concessione della protezione quando non è stata comunicata alcuna notifica di rifiuto provvisorio]6 Quando, prima della scadenza del termine previsto all’articolo 5.2)a), b) o c) del Protocollo, tutte le procedure dinnanzi a un Ufficio sono concluse e non sussiste alcun motivo per cui tale Ufficio debba rifiutare la protezione, l’Ufficio invia all’Ufficio internazionale, non appena possibile e prima della scadenza di tale termi-

6 Quando ha adottato questa disposizione l’Assemblea dell’Unione di Madrid ha considera- to che una dichiarazione di concessione della protezione può riferirsi a più registrazioni internazionali e assumere le sembianze di un elenco, comunicato elettronicamente o in forma cartacea, che consente di identificare queste registrazioni internazionali.

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ne, una dichiarazione indicante che la protezione del marchio oggetto della registra- zione internazionale è concessa nella parte contraente interessata.7 2) [Dichiarazione di concessione della protezione a seguito di un rifiuto provviso- rio] Quando tutte le procedure concernenti la protezione del marchio davanti all’Ufficio sono concluse, un Ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto provvisorio invia all’Ufficio internazionale, a meno che non abbia inviato una dichiarazione in virtù dell’alinea 3): i) una dichiarazione indicante che il rifiuto provvisorio è ritirato e che la prote- zione del marchio è concessa nella parte contraente interessata per tutti i prodotti e i servizi per cui la protezione è stata richiesta; oppure ii) una dichiarazione indicante i prodotti e i servizi per cui la protezione del marchio è concessa nella parte contraente interessata. 3) [Conferma di rifiuto provvisorio totale] Un Ufficio che ha inviato all’Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provviso- rio totale, quando tutte le procedure concernenti la protezione del marchio davanti all’Ufficio sono concluse e l’Ufficio ha deciso di confermare il rifiuto della prote- zione del marchio nella parte contraente interessata per tutti e prodotti e i servizi invia all’Ufficio internazionale una dichiarazione in questo senso. 4) [Nuova decisione] Quando una notifica di rifiuto provvisorio non è stata inviata entro il termine appli- cabile in virtù dell’articolo 5.2) del Protocollo, o quando, dopo l’invio di una dichia- razione in virtù dell’alinea 1), 2) o 3) una nuova decisione, presa dall’Ufficio o da un’altra autorità, influisce sulla protezione del marchio, l’Ufficio, nella misura in cui è a conoscenza di tale decisione, senza pregiudicare le disposizioni della regola 19, invia all’Ufficio internazionale una nuova dichiarazione indicante lo stato del mar- chio e, all’occorrenza, i prodotti e i servizi per cui il marchio è protetto nella parte contraente interessata.8 5) [Iscrizione, informazione del titolare e trasmissione di copie] L’Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni dichiarazione ricevuta in virtù della presente regola, ne informa il titolare e, quando la dichiarazio- ne è stata comunicata o può essere riprodotta sotto forma di documento distinto, trasmette una copia di tale documento al titolare.

7 Quando ha adottato gli alinea 1) e 2) di questa regola l’Assemblea dell’Unione di Madrid ha considerato che quando la regola 34.3) sarà applicabile, la protezione sarà concessa previo pagamento della seconda parte della tassa. 8 Dichiarazione interpretativa approvata dall’Assemblea dell’Unione di Madrid: «Nella regola 18ter.4, il riferimento a una nuova decisione che influisce sulla protezione del marchio si estende anche alle nuove decisioni prese dall’Ufficio, ad esempio in caso di restitutio in integrum, anche nei casi in cui lo stesso ha già dichiarato che le procedure davanti all’Ufficio sono concluse».

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Regola 19 Invalidazioni in parti contraenti designate 1) [Contenuto della notifica di invalidazione] Quando gli effetti di una registrazione internazionale sono invalidati in una parte contraente designata, in virtù dell’articolo 5.6) del Protocollo, e quando l’invali- dazione non può essere oggetto di ricorso, l’Ufficio della parte contraente di cui l’autorità competente ha pronunciato l’invalidazione, notifica tale fatto all’Ufficio internazionale. La notifica contiene o indica: i) l’autorità che ha pronunciato l’invalidazione; ii) il fatto che l’invalidazione non può più essere oggetto di ricorso; iii) il numero della registrazione internazionale; iv) il nome del titolare; v) se l’invalidazione non concerne la totalità dei prodotti e dei servizi, quei pro- dotti e servizi per i quali essa è stata pronunciata o quelli per i quali non è stata pronunciata; e vi) la data in cui l’invalidazione è stata pronunciata nonché, se possibile, la data in cui essa entra in vigore. 2) [Iscrizione dell’invalidazione e informazione del titolare e dell’Ufficio interes- sato] a) L’Ufficio internazionale iscrive l’invalidazione nel registro internazionale con i dati che figurano nella notifica di invalidazione, e ne informa il titolare. L’Ufficio internazionale informa anche l’Ufficio che ha comunicato la noti- fica di invalidazione della data in cui l’invalidazione è stata iscritta nel regi- stro internazionale se tale Ufficio ha chiesto di ricevere queste informazioni. b) L’invalidazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell’Ufficio interna- zionale di una notifica che soddisfi le condizioni richieste.

Regola 20 Restrizione del diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale 1) [Comunicazione dell’informazione] a) Il titolare di una registrazione internazionale o l’Ufficio della parte contraen- te del titolare può informare l’Ufficio internazionale che il diritto del titolare a disporre della registrazione internazionale è stato ristretto, indicando, se è il caso, le parti contraenti interessate. b) L’Ufficio di una parte contraente designata può informare l’Ufficio inter- nazionale che il diritto del titolare a disporre della registrazione internazio- nale è stato ristretto sul territorio di tale parte contraente. c) L’informazione data conformemente al punto a) o b) deve consistere in un compendio dei fatti principali riguardanti tale restrizione.

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2) [Ritiro parziale o totale della restrizione] Quando l’Ufficio internazionale è stato informato, in conformità dell’alinea 1), di una restrizione del diritto da parte del titolare di disporre della registrazione, la parte che ha comunicato tale informazione informa anche l’Ufficio internazionale di qualsiasi ritiro parziale o totale di tale restrizione. 3) [Iscrizione] a) L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le informazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) e ne informa il titolare, l’Ufficio del- la parte contraente del titolare e gli Uffici delle parti contraenti designate in- teressate. b) Le informazioni comunicate in virtù degli alinea 1) e 2) sono iscritte alla da- ta di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale, a condizione che la co- municazione soddisfi le condizioni richieste. 4) …

Regola 20bis Licenze 1) [Domanda d’iscrizione di una licenza] a) Una domanda d’iscrizione di una licenza deve essere presentata all’Ufficio internazionale tramite l’apposito formulario ufficiale, dal titolare o, se l’Ufficio ammette tale presentazione, dall’Ufficio della parte contraente del titolare o dall’Ufficio di una parte contraente nei confronti della quale la li- cenza è accordata. b) La domanda deve indicare: i) il numero della registrazione internazionale considerata; ii) il nome del titolare; iii) il nome e l’indirizzo del titolare della licenza indicati conformemente alle istruzioni amministrative; iv) le parti contraenti designate per le quali è accordata la licenza; v) il fatto che la licenza è accordata per tutti i prodotti e servizi coperti dal- la registrazione internazionale, o i prodotti e servizi per i quali è accor- data la licenza, raggruppati secondo le classi appropriate della classifi- cazione internazionale dei prodotti e dei servizi. c) La domanda può anche indicare: i) quando la persona cui è concessa la licenza è una persona fisica, lo Sta- to di cui il titolare della licenza è cittadino; ii) quando il titolare della licenza è una persona giuridica, la forma giuridi- ca di tale persona giuridica nonché lo Stato e, all’occorrenza, l’entità territoriale all’interno di tale Stato, in conformità della cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita; iii) il fatto che la licenza concerne solo una parte del territorio di una parte contraente determinata;

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iv) quando il titolare della licenza ha un mandatario, il nome e l’indirizzo del mandatario, indicati conformemente alle istruzioni amministrative; v) quando la licenza è una licenza esclusiva o una licenza unica, questo fatto; vi) all’occorrenza, la durata della licenza. d) La domanda deve essere firmata dal titolare o dall’Ufficio tramite il quale è stata presentata. 2) [Domanda irregolare] a) Se la domanda d’iscrizione di una licenza non soddisfa le condizioni previste all’alinea 1)a), b) e d), l’Ufficio internazionale notifica tale fatto al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio. b) Se l’irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della no- tifica dell’irregolarità da parte dell’Ufficio internazionale, la domanda è con- siderata abbandonata e l’Ufficio internazionale notifica tale fatto contempo- raneamente al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio e rimborsa tutte le tasse pagate all’autore del pagamento di que- ste tasse, dopo aver dedotto un importo corrispondente alla metà delle relati- ve tasse di cui al punto 7 della tabella degli emolumenti e tasse. 3) [Iscrizione e notifica] a) Quando la domanda soddisfa le condizioni previste all’alinea 1) a), b) e d), l’Ufficio internazionale iscrive la licenza nel registro internazionale, con le informazioni contenute nella domanda, notifica questo fatto all’Ufficio delle parti contraenti designate per le quali è accordata la licenza e informa con- temporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio. b) La licenza è iscritta alla data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale di una domanda che soddisfi le condizioni richieste. c) Nonostante il punto b), quando il proseguimento della procedura è stato iscritto in virtù della regola 5bis, la licenza è iscritta nel registro internazio- nale alla data in cui scade il termine previsto al punto 2)b). 4) [Modifica o radiazione dell’iscrizione di una licenza] Gli alinea 1) a 3) si applicano mutatis mutandis a una domanda di modifica o di radiazione dell’iscrizione di una licenza. 5) [Dichiarazione in base alla quale l’iscrizione di una data licenza è priva di effet- to] a) L’Ufficio di una parte contraente designata a cui l’Ufficio internazionale no-

tifica l’iscrizione di una licenza riguardante tale parte contraente può dichia- rare che questa iscrizione è priva di effetto nella suddetta parte contraente. b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare: i) i motivi per i quali l’iscrizione della licenza è priva di effetto;

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ii) quando la dichiarazione non riguarda tutti i prodotti e servizi cui si rife- risce la licenza, i prodotti e servizi che sono considerati, o quelli che non sono considerati, dalla dichiarazione; iii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge; e iv) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso. c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all’Ufficio internazionale prima della scadenza di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui all’alinea 3) è stata inviata all’Ufficio interessato. d) L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichia- razione fatta conformemente al punto c), e la notifica, a seconda che la do- manda d’iscrizione della licenza sia stata presentata dal titolare o dall’Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio. La dichiarazione è iscritta alla data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale di una co- municazione che soddisfi le condizioni richieste. e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conforme- mente al punto a) è notificata all’Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e la notifica, a seconda che la domanda di iscri- zione della licenza sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddet- to titolare o al suddetto Ufficio. 6) [Dichiarazione in base alla quale l’iscrizione delle licenze nel registro inter- nazionale è priva di effetto in una parte contraente] a) L’Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede l’iscrizione di licenze di marchi può notificare al Direttore generale che l’iscrizione delle licenze nel registro internazionale è priva di effetto in questa parte contra- ente. b) L’Ufficio di una parte contraente la cui legislazione prevede l’iscrizione di licenze di marchi può, prima della data in cui la presente regola entra in vi- gore o alla data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dal Pro- tocollo, notificare al Direttore generale che l’iscrizione delle licenze nel re- gistro internazionale è priva di effetto in questa parte contraente. Tale notifica può essere ritirata in ogni momento.

Regola 21 Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale 1) [Notifica] Quando, in conformità dell’articolo 4bis.2) del Protocollo, l’Ufficio di una parte contraente designata ha, in seguito ad una domanda presentata direttamente dal titolare a tale Ufficio, annotato nel proprio registro, il fatto che una registrazione nazionale o regionale è stata sostituita da una registrazione internazionale, tale Ufficio lo notifica all’Ufficio internazionale. Tale notifica indica: i) il numero della registrazione internazionale considerata; ii) quando la sostituzione riguarda soltanto uno o taluni dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale, tali prodotti e servizi; e

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iii) la data ed il numero di deposito, la data ed il numero di registrazione e, all’occorrenza, la data di priorità della registrazione nazionale o regionale che è stata sostituita dalla registrazione internazionale. La notifica può anche includere informazioni su qualsiasi altro diritto acquisito in seguito a questa registrazione nazionale o regionale, in una forma convenuta fra l’Ufficio internazionale e l’Ufficio interessato. 2) [Iscrizione] a) L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le indicazioni no- tificate in virtù dell’alinea 1) e ne informa il titolare. b) Le indicazioni notificate in virtù dell’alinea 1) sono iscritte alla data di rice- zione da parte dell’Ufficio internazionale di una notifica che soddisfi le con- dizioni richieste.

Regola 21bis Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza 1) [Rifiuto definitivo di una rivendicazione di preesistenza] Quando una rivendicazione di preesistenza è stata iscritta sul registro internazionale nei confronti della designazione di un’organizzazione contraente, l’Ufficio di tale organizzazione notifica all’Ufficio internazionale qualsiasi decisione definitiva che rifiuta, in tutto o in parte, la validità di questa rivendicazione. 2) [Preesistenza rivendicata successivamente alla registrazione internazionale] Quando il titolare di una registrazione internazionale che designa un’organizzazione contraente ha, in virtù della legislazione di tale organizzazione contraente, rivendica- to direttamente presso l’Ufficio di tale organizzazione la preesistenza di uno o più marchi anteriori in, o per, uno Stato membro di questa organizzazione, e quando questa rivendicazione è stata accettata dall’Ufficio interessato, questo Ufficio notifi- ca tale fatto all’Ufficio internazionale. La notifica indica: i) il numero della registrazione internazionale considerata; e ii) lo Stato o gli Stati membri in cui, o per cui, è registrato il marchio anteriore, nonché la data da cui la registrazione di questo marchio è divenuta effettiva e il numero della registrazione corrispondente. 3) [Altre decisioni riguardanti una rivendicazione di preesistenza] L’Ufficio di un’organizzazione contraente notifica all’Ufficio internazionale qual- siasi altra decisione definitiva riguardante una rivendicazione di preesistenza che è stata iscritta nel registro internazionale, compresi il suo ritiro o la sua radiazione. 4) [Iscrizione nel registro internazionale] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale le informazioni notificate in virtù degli alinea 1) a 3).

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Regola 22 Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base 1) [Notifica relativa alla cessazione degli effetti della domanda di base, della regi- strazione che ne risulta o della registrazione di base] a) Quando l’articolo 6.3) e 4) del Protocollo si applica, l’Ufficio d’origine noti- fica tale fatto all’Ufficio internazionale e indica: i) il numero della registrazione internazionale; ii) il nome del titolare; iii) i fatti e le decisioni che incidono sulla registrazione di base o, quando la registrazione internazionale considerata è fondata su una domanda di base che non ha dato luogo ad una registrazione, i fatti e le decisioni che incidono sulla domanda di base o, quando la registrazione inter- nazionale si fonda su una domanda di base che ha dato luogo ad una re- gistrazione, i fatti e le decisioni che incidono su tale registrazione, non- ché la data a decorrere dalla quale tali fatti e decisioni entrano in vigo- re; e iv) quando i suddetti fatti e decisioni incidono sulla registrazione interna- zionale soltanto nei confronti di taluni dei prodotti e servizi, i prodotti e servizi su cui tali fatti e decisioni incidono o quelli su cui tali fatti e de- cisioni non incidono. b) Quando una procedura oggetto del punto i), ii) oppure iii) dell’articolo 6.3) del Protocollo, ha avuto inizio prima della scadenza del periodo di cinque anni ma non si è conclusa, prima della scadenza di tale periodo, con la deci- sione finale oggetto della seconda frase dell’articolo 6.3) del Protocollo o con il ritiro o la rinuncia oggetto della terza frase dell’articolo 6.3) del Pro- tocollo, l’Ufficio d’origine, quando ne è a conoscenza, notifica tale fatto all’Ufficio internazionale non appena possibile dopo la scadenza del suddet- to periodo. c) Non appena la procedura oggetto del punto b) si è conclusa con la decisione finale oggetto della seconda frase dell’articolo 6.3) del Protocollo o col ritiro o la rinuncia oggetto della terza frase dell’articolo 6.3) del Protocollo, l’Ufficio d’origine, quando ne è a conoscenza, notifica tale fatto all’Ufficio internazionale e fornisce le indicazioni oggetto del punto a)i) a iv). Quando l’azione giudiziaria o la procedura oggetto del punto b) si conclude senza giudizio definitivo, ritiro o rinuncia di cui sopra, l’Ufficio d’origine, quando

ne è a conoscenza, o a richiesta del titolare, lo notifica all’Ufficio interna- zionale. 2) [Iscrizione e trasmissione della notifica; radiazione della registrazione internazio- nale] a) L’Ufficio internazionale iscrive sul registro internazionale la notifica di cui all’alinea 1) e trasmette una copia di tale notifica agli Uffici delle parti con- traenti designate ed al titolare. b) Quando una notifica di cui all’alinea 1) a) oppure c) richiede la radiazione della registrazione internazionale e soddisfa le condizioni di tale alinea,

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l’Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, la registrazione interna- zionale nel registro internazionale. A seguito della suddetta notifica, l’Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, anche le registrazioni in- ternazionali risultanti da un cambiamento parziale di titolare o da una divi- sione iscritte sotto la registrazione internazionale radiata e quelle risultanti dalla loro fusione. c) Quando la registrazione internazionale è stata radiata dal registro internazio- nale in conformità del punto b), l’Ufficio internazionale notifica agli Uffici delle parti contraenti designate ed al titolare: i) la data in cui la registrazione internazionale è stata radiata dal registro internazionale; ii) quando la radiazione riguarda l’insieme dei prodotti e dei servizi, tale fatto; iii) quando la radiazione concerne soltanto taluni dei prodotti e dei servizi, quelli che sono stati indicati in virtù dell’alinea 1)a)iv).

Regola 23 Divisione o fusione delle domande di base, delle registrazioni che ne risultano o delle registrazioni di base 1) [ Notifica della divisione della domanda di base o della fusione delle domande di base] Quando, durante il periodo di cinque anni oggetto dell’articolo 6.3) del Protocollo, la domanda di base è divisa in più domande, o quando più domande di base sono fuse in una sola domanda, l’Ufficio d’origine notifica questo fatto all’Ufficio internazio- nale e indica: i) il numero della registrazione internazionale o, se la registrazione internazio- nale non è stata ancora effettuata, il numero della domanda di base; ii) il nome del titolare o del depositante; iii) il numero di ogni domanda che risulta dalla divisione o il numero della do- manda che risulta dalla fusione. 2) [Iscrizione e notifica effettuate dall’Ufficio internazionale] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale la notifica oggetto dell’alinea 1) e ne invia notifica contemporaneamente agli Uffici delle parti con- traenti designate ed al titolare. 3) [Divisione o fusione di registrazioni che risultano da domande di base o da registrazioni di base] Si applicano gli alinea 1) e 2), mutatis mutandis, alla divisione di qualsiasi registra- zione che risulti dalla domanda di base o alla fusione di qualsiasi registrazione che risulti da domande di base se tale divisione o tale fusione è intervenuta durante il periodo di cinque anni oggetto dell’articolo 6.3) del Protocollo, ed alla divisione della registrazione di base o alla fusione di registrazioni di base se tale divisione o tale fusione è intervenuta durante il periodo di cinque anni oggetto dell’articolo 6.3) del Protocollo.

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Regola 23bis Comunicazioni degli Uffici delle parti contraenti designate inviate per il tramite dell’Ufficio internazionale (1) [Comunicazioni che non rientrano nel presente regolamento di esecuzione] Quando la legislazione di una parte contraente designata non autorizza l’Ufficio a trasmettere una comunicazione inerente a una registrazione internazionale diretta- mente al titolare, tale Ufficio può chiedere all’Ufficio internazionale di trasmettere la comunicazione a suo nome al titolare. (2) [Formato della comunicazione] L’Ufficio internazionale definisce il formato per la trasmissione della comunicazio- ne di cui all’alinea 1) da parte dell’Ufficio interessato. (3) [Trasmissione al titolare] L’Ufficio internazionale trasmette al titolare la comunicazione di cui all’alinea 1) nel formato definito dall’Ufficio internazionale, senza esaminarne il contenuto e senza iscriverla nel registro internazionale.

Capitolo 5: Designazioni posteriori; modifiche

Regola 24 Designazione successiva alla registrazione internazionale 1) [Capacità] a) Una parte contraente può essere oggetto di una designazione successiva alla registrazione internazionale (in seguito detta «designazione successiva») quando, all’atto di tale designazione, il titolare soddisfa le condizioni previ- ste all’articolo 2 del Protocollo per essere il titolare di una registrazione in- ternazionale. b) [Abrogata] c) [Abrogata] 2) [Presentazione; modulo e firma] a) Una designazione successiva deve essere presentata all’Ufficio internaziona- le dal titolare o dall’Ufficio della parte contraente del titolare; tuttavia: i) … ii) [Abrogato] iii) quando si applica l’alinea 7), la designazione successiva risultante da una conversione deve essere presentata dall’Ufficio dell’organizzazione contraente. b) La designazione successiva deve essere presentata sul modulo ufficiale. Quando essa è presentata dal titolare, deve essere firmata dal titolare. Quan- do è presentata da un Ufficio, deve essere firmata da tale Ufficio e, quando l’Ufficio lo pretende, anche dal titolare. Quando essa è presentata da un Uf- ficio e quando questo Ufficio, senza pretendere che la designazione succes-

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siva sia firmata dal titolare, consente che sia anche firmata dal titolare, il ti- tolare può firmare la designazione successiva. 3) [Contenuto] a) Fatto salvo l’alinea 7)b), la designazione successiva deve contenere o indi- care: i) il numero di registrazione internazionale considerata; ii) il nome e l’indirizzo del titolare; iii) la parte contraente che è designata; iv) se la designazione successiva si riferisce a tutti i prodotti e servizi elen- cati nella registrazione internazionale considerata, tale fatto, oppure, se la designazione successiva si riferisce soltanto a una parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale considerata, tali pro- dotti e servizi; v) l’ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di paga- mento, o le direttive per prelevare l’ammontare richiesto degli emolu- menti e tasse da un conto aperto presso l’Ufficio internazionale, e l’identità dell’autore del pagamento o delle direttive; e vi) se la designazione successiva è presentata da un Ufficio, la data in cui essa è stata ricevuta da tale Ufficio. b) Quando la designazione successiva riguarda una parte contraente che ha ef- fettuato una notifica in virtù della regola 7.2), tale designazione successiva deve anche contenere una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio sul territorio di tale parte contraente; la dichiarazione deve, in conformità di ciò che è richiesto da tale parte contraente: i) essere firmata personalmente dal titolare e redatta su un modulo ufficia- le separato allegato alla designazione successiva; oppure ii) essere inclusa nella designazione successiva. c) La designazione successiva può anche contenere: i) le indicazioni e la o le traduzioni, secondo il caso, di cui nella rego- la 9.4) b); ii) una richiesta intesa a far sì che la designazione successiva abbia effetto dopo l’iscrizione di una modifica o di una radiazione concernente la re- gistrazione internazionale in questione o dopo il rinnovo della registra- zione internazionale; iii) quando la designazione successiva riguarda una parte contraente, le indi- cazioni di cui alla regola 9.5)g)i), fornite su un modulo ufficiale allega- to alla designazione successiva, e le indicazioni di cui alla rego- la 9.5)g)ii). d) [Abrogata] 4) [Emolumenti e tasse] La designazione successiva è subordinata al pagamento degli emolumenti e tasse

precisati o previsti al punto 5 della tabella degli emolumenti e tasse.

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5) [Irregolarità] a) Se la designazione successiva non soddisfa le condizioni richieste, e fatto salvo l’alinea 10), l’Ufficio internazionale notifica tale fatto al titolare e, se la designazione successiva è stata presentata da un Ufficio, a tale Ufficio. b) Se l’irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica dall’Ufficio internazionale, la designazione successiva è considerata abbandonata, e l’Ufficio internazionale notifica tale fatto contemporanea- mente al titolare e, se la designazione successiva è stata presentata da un Uf- ficio, a tale Ufficio, e rimborsa all’autore del pagamento gli emolumenti e tasse pagati, dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà dell’emolumento di base di cui al punto 5.1 della tabella degli emolumenti e tasse. c) Nonostante i punti a) e b), quando le condizioni stabilite all’alinea 3)b)i) non sono soddisfatte nei confronti di una o più delle parti contraenti designate, la designazione successiva è considerata non contenere la designazione di tali parti contraenti, e tutti gli emolumenti complementari o le tasse individuali già pagati a nome di tali parti contraenti sono rimborsati. Se le condizioni dell’alinea 3)b)i) non sono soddisfatte nei confronti di nessuna delle parti contraenti designate, si applica il punto b). 6) [Data della designazione successiva] a) Una designazione successiva presentata all’Ufficio internazionale diretta- mente dal titolare porta, fatto salvo il punto c)i), la data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale. b) Una designazione successiva presentata all’Ufficio internazionale da un Uf- ficio porta, fatto salvo il punto c)i), d) ed e), la data in cui essa è stata ricevu- ta da tale Ufficio, a condizione che la suddetta designazione sia stata ricevu- ta dall’Ufficio internazionale entro il termine di due mesi a decorrere da tale data. Se la designazione successiva non è stata ricevuta dall’Ufficio interna- zionale entro tale termine, essa porta, fatto salvo il punto c)i), d) ed e), la da- ta della sua ricezione da parte dell’Ufficio internazionale. c) Quando la designazione successiva non soddisfa le condizioni richieste e quando è regolarizzata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica di cui all’alinea 5)a): i) la designazione successiva, nei casi in cui l’irregolarità riguardi una

qualsiasi delle condizioni di cui agli alinea 3)a)i), iii) e iv) e b)i), porta la data in cui tale designazione è regolarizzata, a meno che la suddetta designazione non sia stata presentata all’Ufficio internazionale da un Ufficio e non sia stata regolarizzata entro il termine di due mesi di cui al punto b); in tal caso, la designazione successiva porta la data in cui essa è stata ricevuta da tale Ufficio; ii) una irregolarità che poggia su condizioni diverse da quelle oggetto degli alinea 3)a)i), iii) e iv) e b)i) non incide sulla data applicabile in virtù del punto a) o del punto b), a seconda del caso.

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d) Nonostante i punti a), b) e c), quando contiene una richiesta presentata con- formemente al capoverso 3)c)ii), la designazione successiva può recare una data successiva a quella risultante dall’applicazione del punto a), b) o c). e) Quando una designazione successiva risulta da una conversione conforme- mente all’alinea 7), questa designazione successiva porta la data in cui la de- signazione dell’organizzazione contraente è stata iscritta nel registro interna- zionale. 7) [Designazione successiva risultante da una conversione] a) Quando la designazione di un’organizzazione contraente è stata iscritta nel registro internazionale e nella misura in cui questa designazione è stata riti- rata, rifiutata o ha cessato di avere effetto in virtù della legislazione di questa organizzazione, il titolare della registrazione internazionale considerata può domandare che la designazione della suddetta organizzazione contraente sia convertita in una designazione di qualsiasi Stato membro di questa organiz- zazione che è partecipe del Protocollo. b) Una domanda di conversione in virtù del punto a) indica gli elementi di cui all’alinea 3)a)i) a iii) e v), nonché: i) l’organizzazione contraente la cui designazione deve essere convertita; e ii) il fatto che la designazione successiva di uno Stato membro risultante dalla conversione concerne tutti i prodotti e servizi coperti dalla desi- gnazione dell’organizzazione contraente o, se la designazione successi- va di tale Stato membro riguarda solo una parte di questi prodotti e ser- vizi, tali prodotti e servizi. 8) [Iscrizione e notifica] Quando l’Ufficio internazionale constata che la designazione successiva soddisfa le condizioni richieste, la iscrive sul registro internazionale e notifica questo fatto all’Ufficio della parte contraente che è stata designata nella designazione successiva, e ne informa contemporaneamente il titolare e, se la designazione successiva è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio. 9) [Rifiuto] Le regole da 16 a 18ter si applicano mutatis mutandis. 10) [Designazione successiva non considerata tale] Se le condizioni dell’alinea 2)a) non sono soddisfatte, la designazione successiva non è considerata tale e l’Ufficio internazionale ne informa il mittente.

Regola 25 Domanda di iscrizione di una modifica 1) [Presentazione della domanda] a) Una domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio internazionale sul modulo ufficiale pertinente quando tale domanda si riferisce a:

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i) un cambiamento di titolare della registrazione internazionale per la tota- lità o una parte dei prodotti e servizi e riguardante l’insieme o talune delle parti contraenti designate; ii) una limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi riguardanti l’insieme o talune delle parti contraenti designate; iii) una rinuncia riguardante talune parti contraenti designate per tutti i pro- dotti e servizi; iv) una modifica del nome o dell’indirizzo del titolare o, quando il titolare è una persona giuridica, all’introduzione o a una modifica delle indica- zioni relative alla forma giuridica del titolare, nonché allo Stato e, all’occorrenza, all’entità territoriale all’interno di questo Stato in base alla cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita; v) la radiazione della registrazione internazionale riguardante tutte le parti contraenti designate per la totalità o per una parte dei prodotti e servizi; vi) una modifica del nome o dell’indirizzo del mandatario. b) La domanda deve essere presentata dal titolare o dall’Ufficio della parte con- traente del titolare; ciononostante, la domanda d’iscrizione di un cambia- mento di titolare può essere presentata per il tramite dell’Ufficio della parte contraente o di una delle parti contraenti indicate in questa domanda con- formemente all’alinea 2)a)iv). c) [Abrogata] d) Quando la domanda è presentata dal titolare, essa deve essere firmata dal ti- tolare. Quando è presentata da un Ufficio, deve essere firmata da questo Uf- ficio e, quando l’Ufficio lo pretende, anche dal titolare. Quando la domanda è presentata da un Ufficio e quando questo Ufficio, senza pretendere che la domanda sia firmata dal titolare, consente che sia firmata anche dal titolare, il titolare può firmare la domanda. 2) [Contenuto della domanda] a) La domanda di iscrizione di una modifica o la domanda di iscrizione di una radiazione deve contenere o indicare, oltre all’iscrizione o alla radiazione ri- chiesta: i) il numero della registrazione internazionale considerata; ii) il nome del titolare o il nome del mandatario, quando la modifica si ri- ferisce al nome o all’indirizzo del mandatario; iii) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internaziona- le, il nome e l’indirizzo, indicati in conformità delle istruzioni ammini- strative, della persona fisica o giuridica indicata nella domanda come

nuovo titolare della registrazione internazionale (più avanti chiamato «nuovo titolare»); iv) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internaziona- le, la parte contraente o le parti contraenti nei cui confronti il nuovo ti- tolare soddisfa le condizioni previste nell’articolo 2 del Protocollo per essere il titolare di una registrazione internazionale;

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v) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internaziona- le, quando l’indirizzo del nuovo titolare indicato in conformità del pun- to iii) non è sul territorio della parte contraente o di una delle parti con- traenti, indicato in conformità del punto iv), e a meno che il nuovo titolare non abbia indicato di essere cittadino di uno Stato contraente o di uno Stato membro di un’organizzazione contraente, l’indirizzo dell’azienda, o il domicilio, del nuovo titolare nella parte contraente o in una delle parti contraenti nei confronti della quale costui soddisfa le condizioni richieste per essere titolare della registrazione internazio- nale; vi) nel caso di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale che non riguarda tutti i prodotti e servizi e neppure tutte le parti con- traenti designate, i prodotti e servizi e le parti contraenti designate che sono interessate dal cambiamento di titolare; e vii) l’ammontare delle tasse pagate e le modalità di pagamento, o le diret- tive per prelevare l’ammontare richiesto degli emolumenti e tasse da un conto aperto presso l’Ufficio internazionale, e l’identità dell’autore del pagamento o delle direttive. b) La domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale può anche contenere: i) quando il nuovo titolare è una persona fisica, un’indicazione dello Stato di cui il nuovo titolare è cittadino; ii) quando il nuovo titolare è una persona giuridica, delle indicazioni rela- tive alla forma giuridica di tale persona giuridica nonché allo Stato e, all’occorrenza, all’entità territoriale all’interno di questo Stato, in base alla cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita. c) La domanda di iscrizione di una modifica o di una radiazione può anche contenere una richiesta intesa a far sì che questa iscrizione sia effettuata prima o dopo quella di un’altra modifica o radiazione o di una designazione successiva concernente la registrazione internazionale in questione o dopo il rinnovo della registrazione internazionale. d) La domanda di iscrizione di una limitazione deve raggruppare unicamente i prodotti e i servizi limitati secondo i numeri corrispondenti delle classi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi che figurano nella re- gistrazione internazionale o, quando la limitazione riguarda tutti i prodotti e i

servizi in una o più di tali classi, deve indicare le classi da sopprimere. 3) [Abrogato] 4) [Pluralità di nuovi titolari] Quando la domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare della registrazione internazionale indica una pluralità di nuovi titolari, ognuno di loro deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2 del Protocollo di Madrid per essere titolare della registrazione internazionale.

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Regola 26 Irregolarità nelle domande di iscrizione in virtù della regola 25 1) [Domanda irregolare] Quando una domanda in virtù della regola 25.1)a) non soddisfa le condizioni richie- ste, e fatto salvo l’alinea 3), l’Ufficio internazionale notifica questo fatto al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, a questo Ufficio. Ai sensi della presente regola, quando una domanda riguarda l’iscrizione di una limitazione, l’Ufficio internazionale verifica unicamente se i numeri delle classi indicati nella limitazione figurano nella registrazione internazionale in questione. 2) [Periodo di tempo concesso per correggere l’irregolarità] L’irregolarità può essere corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica da parte dell’Ufficio internazionale. Se l’irregolarità non è corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica dell’irregolarità da parte dell’Ufficio inter- nazionale, la domanda è considerata abbandonata, e l’Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporaneamente al titolare nonché, se la domanda in virtù della regola 25.1)a) è stata presentata da un Ufficio, a questo Ufficio, e rimborsa tutte le tasse pagate all’autore del pagamento di tali tasse, dopo la deduzione di un ammon- tare corrispondente a metà delle tasse pertinenti oggetto del punto 7 della tabella degli emolumenti e tasse. 3) [Domanda non considerata tale] Se le condizioni della regola 25.1)b) non sono soddisfatte, la domanda non è consi- derata tale e l’Ufficio internazionale ne informa il mittente.

Regola 27 Iscrizione e notifica relativi alla regola 25; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto 1) [Iscrizione e notifica] a) A condizione che la domanda oggetto della regola 25.1)a) sia regolare, l’Ufficio internazionale iscrive senza indugio le indicazioni, la modifica o la radiazione nel registro internazionale e notifica questo fatto agli Uffici delle parti contraenti designate nelle quali l’iscrizione ha effetto o, nel caso di una radiazione, agli Uffici di tutte le parti contraenti designate, e ne informa con- temporaneamente il titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, tale Ufficio. Quando l’iscrizione riguarda un cambiamento di titolare, l’Ufficio internazionale deve anche informare l’ex titolare, se si tratta di un cambiamento globale di titolare, e il titolare della parte della registrazione internazionale che è stata ceduta o trasmessa, se si tratta di un cambiamento parziale di titolare. Quando la domanda di iscrizione di una radiazione è sta- ta presentata dal titolare o da un Ufficio che non sia l’Ufficio d’origine du- rante il periodo di cinque anni di cui all’articolo 6.3) del Protocollo, l’Ufficio internazionale informa anche l’Ufficio d’origine. b) Le indicazioni, la modifica o la radiazione sono iscritte alla data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale della domanda d’iscrizione che soddisfa le condizioni richieste; tuttavia, quando è stata presentata conformemente al- la regola 25.2)c), una richiesta può essere iscritta a una data ulteriore.

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c) Nonostante il punto b), quando il proseguimento della procedura è stato iscritto in virtù della regola 5bis, la modifica o la radiazione viene iscritta nel registro internazionale alla data di scadenza del termine prescritto dalla rego- la 26.2); tuttavia, quando una richiesta è stata presentata in conformità della regola 25.2)c), essa può essere iscritta a una data successiva. (2) [Iscrizione di un cambiamento parziale di titolare] a) Un cambiamento di titolare della registrazione internazionale riguardante una parte soltanto dei prodotti e servizi o soltanto talune delle parti contraen- ti designate è iscritto nel registro internazionale sotto il numero della regi- strazione internazionale interessata dal cambiamento parziale di titolare. b) La parte della registrazione internazionale per la quale è stato iscritto il cam- biamento di titolare è radiata dalla registrazione internazionale interessata ed è oggetto di una registrazione internazionale separata. 3) … 4) [Dichiarazione in base alla quale un cambiamento di titolare è privo di effetto] a) L’Ufficio di una parte contraente designata a cui l’Ufficio internazionale no- tifica un cambiamento di titolare riguardante tale parte contraente può di- chiarare che questo cambiamento di titolare è privo di effetto nella suddetta parte contraente. Questa dichiarazione ha come conseguenza che, nei con- fronti della suddetta parte contraente, la registrazione internazionale consi- derata rimane a nome del titolare precedente. b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare: i) i motivi per i quali il cambiamento di titolare è privo di effetto; ii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge; e iii) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso. c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui al punto a) è stata inviata all’Ufficio interessato. d) L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichia- razione fatta conformemente al punto c) e, a seconda del caso, iscrive come registrazione internazionale separata quella parte della registrazione inter- nazionale che è stata oggetto della suddetta dichiarazione, e notifica questo fatto, a seconda che la domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare

sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio al suddetto titolare o al sud- detto Ufficio, nonché al nuovo titolare. e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conforme- mente al punto c) è notificata all’Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e, all’occorrenza, modifica il registro internazio- nale di conseguenza, e notifica questo fatto a seconda che la domanda di iscrizione di un cambiamento di titolare sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio, nonché al nuovo tito- lare.

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5) [Dichiarazione in base alla quale una limitazione è priva di effetto] a) L’Ufficio di una parte contraente designata a cui l’Ufficio internazionale no- tifica una limitazione della lista dei prodotti e servizi riguardante tale parte contraente può dichiarare che la limitazione è priva di effetto nella suddetta parte contraente. Questa dichiarazione ha come conseguenza che, nei con- fronti della suddetta parte contraente, la limitazione non si applica ai prodotti e servizi considerati dalla dichiarazione. b) La dichiarazione di cui al punto a) deve indicare: i) i motivi per i quali la limitazione è priva di effetto; ii) quando la dichiarazione non concerne tutti i prodotti e servizi cui si ri- ferisce la limitazione, i prodotti e servizi considerati dalla dichiarazione o quelli che non sono considerati dalla dichiarazione; iii) le disposizioni essenziali corrispondenti della legge; e iv) se questa dichiarazione può essere oggetto di riesame o di ricorso. c) La dichiarazione di cui al punto a) è inviata all’Ufficio internazionale prima della scadenza del termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la notifica di cui al punto a) è stata inviata all’Ufficio interessato. d) L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi dichia- razione fatta conformemente al punto c) e la notifica, a seconda che la do- manda di iscrizione della limitazione sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio. e) Qualsiasi decisione definitiva riguardante una dichiarazione fatta conforme- mente al punto c) è notificata all’Ufficio internazionale, il quale la iscrive nel registro internazionale e la notifica, a seconda che la domanda di iscri- zione della limitazione sia stata presentata dal titolare o da un Ufficio, al suddetto titolare o al suddetto Ufficio.

Regola 27bis Divisione di una registrazione internazionale 1) [Domanda di divisione di una registrazione internazionale] a) Le domande di divisione di una registrazione internazionale presentate da un titolare per una parte soltanto dei prodotti e servizi nei confronti di una parte contraente designata devono essere presentate all’Ufficio internazionale tra- mite il modulo ufficiale dell’Ufficio di tale parte contraente designata appe- na quest’ultima è certa che la divisione oggetto della domanda soddisfa, an- che in materia di tasse, i requisiti del diritto applicabile. b) La domanda deve indicare: i) la parte contraente dell’Ufficio che presenta la domanda; ii) il nome dell’Ufficio che presenta la domanda; iii) il numero della registrazione internazionale; iv) il nome del titolare;

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v) i nomi dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la divisione, raggrup- pati secondo le classi appropriate della classificazione internazionale dei prodotti e servizi; vi) l’ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di pagamen- to, o le direttive per addebitare l’ammontare richiesto su un conto aper- to presso l’Ufficio internazionale, e l’identità di chi effettua il pagamen- to o dà le direttive. c) La domanda deve essere firmata dall’Ufficio che presenta la domanda e, quando l’Ufficio lo pretende, anche dal titolare. d) Una domanda presentata in virtù del presente alinea può contenere o essere accompagnata da una dichiarazione trasmessa in conformità della rego- la 18bis o 18ter per i prodotti e servizi indicati nella domanda. 2) [Tassa] La divisione di una domanda internazionale è subordinata al pagamento della tassa indicata al punto 7.7 dell’elenco delle tasse e degli emolumenti. 3) [Domanda irregolare] a) Se la domanda non soddisfa le condizioni di cui all’alinea 1), l’Ufficio inter- nazionale invita l’Ufficio che ha presentato la domanda a correggere l’irregolarità e ne informa contemporaneamente il titolare. b) Se l’ammontare della tassa ricevuta è inferiore all’ammontare previsto dall’alinea 2), l’Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporanea- mente al titolare e all’Ufficio che ha presentato la domanda. c) Se l’irregolarità non viene corretta entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione prevista dai punti a) o b), la domanda è considerata abban- donata e l’Ufficio internazionale notifica questo fatto all’Ufficio che ha pre- sentato la domanda e contemporaneamente ne informa il titolare e rimborsa la tassa pagata in virtù dall’alinea 2), dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà della tassa. 4) [Iscrizione e notifica] a) Se l’Ufficio internazionale constata che la domanda soddisfa le condizioni richieste, iscrive la divisione, crea una registrazione internazionale divisa nel registro internazionale e notifica questo fatto contemporaneamente all’Uffi- cio che ha presentato la domanda e al titolare. b) La divisione di una registrazione internazionale è iscritta con la data in cui la domanda è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale o, se del caso, la data in cui è stata corretta l’irregolarità di cui all’alinea 3). 5) [Domanda non considerata tale]

Una domanda di divisione di una registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata che non è oppure non è più designata per le classi della classificazione internazionale dei prodotti e servizi indicate nella domanda, non è considerata tale.

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6) [Dichiarazione in base alla quale una parte contraente non presenterà una do- manda di divisione] Una parte contraente la cui legislazione non prevede la divisione delle domande di registrazione o delle registrazioni può, prima della data in cui la presente regola entra in vigore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dal Protocollo, notificare al Direttore generale che non presenterà una domanda di cui all’alinea 1) all’Ufficio internazionale. Tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento.

Regola 27ter Fusione di registrazioni internazionali 1) [Fusione di registrazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare] Se la medesima persona fisica o giuridica è iscritta come titolare di due o più regi- strazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare, tali registrazioni sono fuse dietro richiesta della suddetta persona, presentata direttamen- te o per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare. La domanda è presentata all’Ufficio internazionale mediante l’apposito modulo ufficiale. L’Ufficio internazionale iscrive la fusione, notifica questo fatto contemporaneamente agli Uffici della o delle parti contraenti designate che sono interessate dalla modifica e al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, anche a detto Ufficio. 2) [Fusione di registrazioni internazionali che risultano dall’iscrizione della divisio- ne di una registrazione internazionale] a) Una registrazione internazionale che risulta da una divisione è fusa con la registrazione internazionale da cui è stata divisa dietro richiesta del titolare, presentata per il tramite dell’Ufficio che ha presentato la domanda di cui alla regola 27bis 1), sempreché la stessa persona fisica o giuridica sia stata iscritta come titolare delle due registrazioni internazionali suddette e che l’Ufficio interessato sia certo che la domanda soddisfa le condizioni definite nel dirit- to applicabile incluse le condizioni relative alle tasse. La domanda è presen- tata all’Ufficio internazionale mediante l’apposito modulo ufficiale. L’Ufficio internazionale iscrive la fusione e notifica questo fatto contempo- raneamente all’Ufficio che ha presentato la domanda e al titolare. b) L’Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede la fusione delle registrazioni può, prima della data in cui la presente regola entra in vi- gore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dal Protocollo, notificare al Direttore generale che non presenterà una domanda di cui al punto a) all’Ufficio internazionale. Tale dichiarazione può essere ri- tirata in ogni momento.

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Regola 28 Rettifiche apportate al registro internazionale 1) [Rettifica] Se l’Ufficio internazionale, intervenendo d’ufficio o dietro richiesta del titolare o di un Ufficio, considera che in registro internazionale contiene un errore relativo ad una registrazione internazionale, esso modifica il registro di conseguenza. 2) [Notifica] L’Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporaneamente al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate in cui tale rettifica ha effetto. Inoltre, nel caso in cui l’Ufficio che ha chiesto la rettifica non sia una parte contraente designata nella quale la rettifica ha effetto, l’Ufficio internazionale informa di questo fatto parimenti tale Ufficio. 3) [Rifiuto conseguente a una rettifica] Qualsiasi Ufficio di cui al punto 2) ha il diritto di dichiarare, in una notifica di rifiuto provvisorio indirizzata all’Ufficio internazionale, che considera che la protezione non può, o non può più, essere accordata alla registrazione internazionale così come rettificata. L’articolo 5 del Protocollo e le regole da 16 a 18ter si applicano mutatis mutandis, essendo convenuto che il termine per inviare la suddetta notifica è calcola- to a decorrere dalla data dell’invio della notifica della rettifica all’Ufficio interes- sato. 4) [Periodo di tempo concesso per una rettifica] Nonostante l’alinea 1), un errore imputabile a un ufficio, la rettifica del quale incide- rebbe sui diritti derivanti dalla registrazione internazionale, può essere rettificato solo se una domanda di rettifica è ricevuta dall’Ufficio internazionale entro nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’iscrizione nel registro internaziona- le che è oggetto della rettifica.

Capitolo 6: Rinnovi

Regola 29 Avviso ufficioso di scadenza Il fatto che l’avviso ufficioso di scadenza di cui all’articolo 7.3) del Protocollo non sia ricevuto non costituisce una giustificazione per l’inosservanza di uno qualsiasi dei termini di scadenza previsti nella regola 30.

Regola 30 Precisazioni relative al rinnovo 1) [Emolumenti e tasse] a) La registrazione internazionale è rinnovata per mezzo di un pagamento, al più tardi alla data in cui il rinnovo della registrazione internazionale deve es- sere effettuato: i) dell’emolumento di base; ii) all’occorrenza, dell’emolumento suppletivo; e

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iii) dell’emolumento complementare o della tassa individuale, a seconda del caso, per ciascuna parte contraente designata per la quale nessuna dichiarazione di rifiuto in virtù della regola 18ter né invalidazione per l’insieme dei prodotti e servizi considerati sono iscritte nel registro in- ternazionale, come specificati o elencati al punto 6 degli emolumenti e tasse. Tuttavia, questo pagamento può essere fatto entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il rinnovo della registrazione deve essere effettuato, a condizione che la sovrattassa specificata al punto 6.5 dell’elenco delle tasse e degli emolumenti sia pagata contemporanea- mente. b) Qualsiasi pagamento per il rinnovo che è ricevuto dall’Ufficio internazionale oltre tre mesi prima della data in cui il rinnovo della registrazione inter- nazionale deve essere effettuato è considerato essere stato ricevuto tre mesi prima di tale data. c) Senza pregiudicare le disposizioni dell’alinea 2, quando una dichiarazione in virtù della regola 8ter.2) o 4) è stata iscritta nel registro internazionale per una parte contraente a cui è dovuto il pagamento di una tassa individuale in virtù del punto a)iii), l’ammontare di tale tassa individuale è determinato te- nendo conto unicamente dei prodotti e servizi indicati nella dichiarazione in questione. 2) [Precisazioni ulteriori] a) Quando il titolare non desidera rinnovare la registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata per la quale nessuna dichiara- zione di rifiuto in virtù della regola 18ter per l’insieme dei prodotti e servizi considerati è iscritta nel registro internazionale, il pagamento delle tasse ri- chieste deve essere accompagnato da una dichiarazione del titolare in base alla quale il rinnovo della registrazione internazionale non deve essere iscrit- to nel registro internazionale nei confronti di questa parte contraente. b) Quando il titolare desidera rinnovare la registrazione internazionale nei con- fronti di una parte contraente designata nonostante il fatto che una dichiara- zione di rifiuto in virtù della regola 18ter è iscritta nel registro internazionale per questa parte contraente per l’insieme dei prodotti e servizi considerati, il pagamento delle tasse richieste, compresi l’emolumento complementare o la tassa individuale, a seconda del caso, per tale parte contraente, deve essere

accompagnato da una dichiarazione del titolare in base alla quale il rinnovo della registrazione internazionale deve essere iscritto nel registro interna- zionale nei confronti di tale parte contraente per tutti i prodotti e servizi con- siderati. c) La registrazione internazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente designata nei cui confronti è stata iscritta un’invalidazione per tutti i prodotti e servizi in virtù della regola 19.2) o nei cui confronti è stata iscritta una rinuncia in virtù della regola 27.1)a). La registrazione inter- nazionale non può essere rinnovata nei confronti di una parte contraente de- signata per i prodotti e servizi per i quali un’invalidazione degli effetti della registrazione internazionale in questa parte contraente è stata iscritta in virtù

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della regola 19.2) o per i quali una limitazione è stata iscritta in virtù della regola 27.1)a). d) [Abrogata] e) Il fatto che la registrazione internazionale non sia rinnovata nei confronti di tutte le parti contraenti designate non è considerato costituire una modifica ai sensi dell’articolo 7.2) del Protocollo. 3) [Pagamento insufficiente] a) Se l’ammontare degli emolumenti e tasse ricevuto è inferiore all’ammontare degli emolumenti e tasse richiesto per il rinnovo, l’Ufficio internazionale no- tifica questo fatto senza indugio e contemporaneamente al titolare e all’eventuale mandatario. La notifica precisa l’ammontare ancora dovuto. b) Se, alla scadenza del termine di sei mesi di cui all’alinea 1)a), l’ammontare degli emolumenti e tasse ricevuto è inferiore all’ammontare richiesto in virtù dell’alinea 1), l’Ufficio internazionale, fatto salvo il punto c), non iscrive il rinnovo, notifica tale fatto al titolare e all’eventuale mandatario e rimborsa l’ammontare ricevuto all’autore del pagamento. c) Se la notifica di cui al punto a) è stata spedita entro i tre mesi che precedono la scadenza del termine dei sei mesi di cui all’alinea 1)a) e se l’ammontare degli emolumenti e tasse ricevuto è, alla scadenza di questo termine, infe- riore all’ammontare richiesto in virtù dell’alinea 1) ma pari ad almeno il 70% di tale ammontare, l’Ufficio internazionale procede conformemente alle disposizioni della regola 31.1) e 3). Se l’ammontare richiesto non è inte- gralmente pagato entro un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica, l’Ufficio internazionale annulla il rinnovo, notifica questo fatto al titolare, all’eventuale mandatario e agli Uffici ai quali era stato notificato il rinnovo, e rimborsa l’ammontare ricevuto all’autore del pagamento. 4) [Periodo per il quale sono pagati gli emolumenti e tasse di rinnovo] Gli emolumenti e tasse richiesti per ciascun rinnovo sono pagati per un periodo di dieci anni.

Regola 31 Iscrizione del rinnovo; notifica e certificato 1) [Iscrizione e data di entrata in vigore del rinnovo] Il rinnovo è iscritto nel registro internazionale e porta la data in cui doveva essere effettuato, anche se le tasse richieste sono pagate durante il periodo di tolleranza di cui all’articolo 7.4) del Protocollo. 2) [Data di rinnovo in caso di designazione successiva] La data di entrata in vigore del rinnovo è la stessa per tutte le designazioni contenute nella registrazione internazionale, a prescindere dalla data in cui queste designazioni sono state iscritte nel registro internazionale.

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3) [Notifica e certificato] L’Ufficio internazionale notifica il rinnovo agli Uffici delle parti contraenti designa- te che sono interessate e invia un certificato al titolare. 4) [Notifica in caso di mancato rinnovo] a) Quando una registrazione internazionale non è rinnovata, l’Ufficio inter- nazionale notifica questo fatto al titolare, al mandatario, se del caso, e agli Uffici di tutte le parti contraenti designate in questa registrazione internazio- nale. b) Quando una registrazione internazionale non è rinnovata nei confronti di una parte contraente designata, l’Ufficio internazionale notifica questo fatto al titolare, al mandatario, se del caso, e all’Ufficio di questa parte contraente.

Capitolo 7: Bollettino e base dati

Regola 32 Bollettino 1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali] a) L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti: i) registrazioni internazionali effettuate in virtù della regola 14; ii) informazioni comunicate in virtù della regola 16.1); iii) rifiuti provvisori iscritti in virtù della regola 17.4), indicando se il rifiu- to concerne tutti i prodotti e servizi o solo una parte di essi, ma senza l’indicazione dei prodotti e servizi interessati e senza l’indicazione dei motivi di rifiuto, delle dichiarazioni e delle informazioni iscritte in virtù iv) rinnovi iscritti in virtù della regola 31.1); v) designazioni successive iscritte in virtù della regola 24.8); vi) la continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in virtù della regola 39; vii) iscrizioni effettuate in virtù della regola 27; viii) radiazioni effettuate in virtù della regola 22.2) o iscritte in virtù della regola 27.1) o della regola 34.3)d); viiibis) le divisioni iscritte in virtù della regola 27bis 4) e le fusioni iscritte in virtù della regola 27ter; ix) rettifiche effettuate in virtù della regola 28; x) invalidazioni iscritte in virtù della regola 19.2); xi) le informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 20bis, 21, 21bis, 22 2)a),

23 e 27 4);

xii) registrazioni internazionali non rinnovate;

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xiii) iscrizioni della costituzione del mandatario del titolare comunicata in virtù della regola 3.2)b) e radiazioni richieste dal titolare o dal mandata- rio del titolare in virtù della regola 3.6)a). b) La riproduzione del marchio è pubblicata come figura nella domanda inter- nazionale. Quando il depositante ha fatto una dichiarazione di cui alla rego- la 9.4)a)vi), la pubblicazione indica tale fatto. c) Quando una riproduzione a colori è fornita in virtù della regola 9.4)a)v) o vii), il bollettino contiene sia una riproduzione del marchio in bianco e nero che la riproduzione a colori. 2) [Informazioni riguardanti esigenze particolari e talune dichiarazioni di parti contraenti, nonché altre informazioni generali] L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino: i) qualsiasi notifica fatta in virtù delle regole 7, 20bis 6), 27bis 6), 27ter 2) b) o

40 6) e qualsiasi dichiarazione fatta in virtù della regola 17 5) d) o e);

ii) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5.2)b) o dell’articolo 5.2)b) e c), prima frase, del Protocollo; iii) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 8.7) del Protocollo; iv) qualsiasi notifica fatta in virtù della regola 34.2)b) o 3)a); v) l’elenco dei giorni in cui è previsto che l’Ufficio internazionale non sarà aperto al pubblico durante l’anno civile in corso e l’anno civile successivo. 3) [Pubblicazioni sul sito Internet] L’Ufficio internazionale effettua le pubblicazioni di cui agli alinea 1) e 2) sul sito Internet dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. 4) …

Regola 33 Base dati informatizzata

1. [Contenuto della base dati]

I dati che sono iscritti sia nel registro internazionale che pubblicati sul bollettino in virtù della regola 32 sono incorporati in una base dati informatizzata. 2) [Dati riguardanti le domande internazionali e le designazioni successive pen- denti] Se una domanda internazionale o una designazione di cui alla regola 24 non è iscrit- ta nel registro internazionale entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla sua ricezione da parte dell’Ufficio internazionale, questo Ufficio incorpora nella base dati informatizzata tutti i dati contenuti nella domanda internazionale o la designazione così come è stata ricevuta, nonostante le irregolarità che può presen- tare. 3) [Accesso alla base di dati informatizzata] La base dati informatizzata è messa a disposizione degli Uffici delle parti contraenti, e del pubblico tramite il pagamento della tassa prescritta all’occorrenza, sia attraver-

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so l’accesso in linea sia attraverso altri mezzi adatti stabiliti dall’Ufficio internazio- nale. Il costo di accesso è a carico dell’utilizzatore. I dati di cui all’alinea 2) sono integrati da un’avvertenza in base alla quale l’Ufficio internazionale non ha ancora preso una decisione nei confronti della domanda internazionale o della designazione di cui alla regola 24.

Capitolo 8: Emolumenti e tasse

Regola 34 Importo e pagamento degli emolumenti e tasse 1) [Importo degli emolumenti e tasse] L’importo degli emolumenti e tasse dovuti in virtù del Protocollo o del presente regolamento di esecuzione, salvo le tasse individuali, sono indicati nella tabella degli emolumenti e tasse che figura in allegato al presente regolamento di esecuzione del quale è parte integrante. 2) [Pagamenti] a) Gli emolumenti e tasse che figurano nella tabella degli emolumenti e tasse possono essere pagati all’Ufficio internazionale dal depositante o dal titolare o, quando l’Ufficio della parte contraente del titolare accetta di percepirli e trasferirli ed il depositante o il titolare lo desidera, da tale Ufficio. b) Ogni parte contraente il cui Ufficio accetta di percepire e trasferire gli emo- lumenti e tasse notifica questo fatto al Direttore generale. 3) [Tassa individuale pagabile in due rate] a) Una parte contraente che fa, o che ha fatto, una dichiarazione in virtù dell’articolo 8.7) del Protocollo può notificare al Direttore generale che la tassa individuale da pagare in relazione a una designazione di tale parte con- traente comprende due rate, la prima delle quali deve essere pagata al mo- mento del deposito della domanda internazionale o della designazione suc- cessiva della detta parte contraente e la seconda a una data successiva che è stabilita conformemente alla legislazione di tale parte contraente. b) In caso di applicazione del punto a), i riferimenti a una tassa individuale ai punti 2 e 5 della tabella degli emolumenti e tasse vanno intesi come riferi- menti alla prima rata della tassa individuale. c) In caso di applicazione del punto a), l’Ufficio della parte contraente designa- ta interessata notifica all’Ufficio internazionale il momento in cui il paga- mento della seconda rata è dovuto. La notifica deve indicare: i) il numero della registrazione internazionale considerata; ii) il nome del titolare; iii) la data limite per il pagamento della seconda rata della tassa indivi- duale;

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iv) quando l’ammontare della seconda rata dipende dal numero di classi di prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto nella parte contraente designata considerata, il numero di tali classi. d) L’Ufficio internazionale trasmette la notifica al titolare. Se la seconda rata della tassa individuale è pagata entro il termine applicabile, l’Ufficio inter- nazionale iscrive il pagamento nel registro internazionale e notifica tale fatto all’Ufficio della parte contraente considerata. Se la seconda rata della tassa individuale non è pagata entro il termine applicabile, l’Ufficio internazionale notifica tale fatto all’Ufficio della parte contraente considerata, radia la regi- strazione internazionale dal registro internazionale in relazione alla parte contraente considerata e notifica questo fatto al titolare. 4) [Modalità di pagamento degli emolumenti e delle tasse all’Ufficio internazionale] Gli emolumenti e tasse sono pagati all’Ufficio internazionale secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative. 5) [Indicazioni che corredano il pagamento] Al momento del pagamento di un emolumento o di una tassa all’Ufficio internazio- nale, occorre indicare: i) prima della registrazione internazionale, il nome del depositante, il marchio considerato e l’oggetto del pagamento; ii) dopo la registrazione internazionale, il nome del titolare, il numero della re- gistrazione internazionale considerata e l’oggetto del pagamento. 6) [Data del pagamento] a) Fatte salve la regola 30.1)b) e il punto b), un emolumento o una tassa è con- siderato pagato all’Ufficio internazionale il giorno in cui l’Ufficio inter- nazionale riceve l’importo dovuto. b) Quando l’importo dovuto è disponibile su un conto aperto presso l’Ufficio internazionale e l’Ufficio ha ricevuto dal titolare del conto le istruzioni per operare il prelievo, l’emolumento o la tassa è considerato pagato all’Ufficio internazionale il giorno in cui l’Ufficio internazionale riceve una domanda internazionale, una designazione successiva, una domanda d’iscrizione di una modifica o l’istruzione di rinnovare una registrazione internazionale. 7) [Modifica dell’importo degli emolumenti e tasse] a) Quando l’ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per il deposito di una domanda internazionale è modificato tra, da un lato, la

data in cui la richiesta di presentazione di una domanda internazionale all’Ufficio internazionale è ricevuta dall’Ufficio d’origine e, d’altro lato, la data della ricezione da parte dell’Ufficio internazionale della domanda inter- nazionale, gli emolumenti e tasse applicabili sono quelli che erano in vigore alla prima di queste due date. b) Quando una designazione in conformità della regola 24 è presentata dall’Uf- ficio della parte contraente del titolare e quando l’ammontare degli emolu- menti e tasse che devono essere pagati per questa designazione è modificato

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tra, da un lato, la data di ricezione da parte dell’Ufficio della richiesta del ti- tolare per la suddetta designazione e, d’altro lato, la data in cui la designa- zione è ricevuta dall’Ufficio internazionale, gli emolumenti e tasse appli- cabili sono quelli che erano in vigore alla prima di queste due date. c) Quando si applica l’alinea 3)a), l’ammontare della seconda rata della tassa individuale che è in vigore alla data ulteriore considerata in questo alinea è applicabile. d) Quando l’ammontare degli emolumenti e tasse che devono essere pagati per il rinnovo di una registrazione internazionale è modificato tra la data del pa- gamento e la data in cui il rinnovo deve essere effettuato, l’ammontare che è applicabile è quello che era in vigore alla data del pagamento, o alla data considerata essere quella del pagamento in conformità della regola 30.1)b). Quando il pagamento avviene dopo la data in cui il rinnovo doveva essere effettuato, l’ammontare che è applicabile è quello che era in vigore a tale data. e) Quando l’ammontare di qualsiasi emolumento o di qualsiasi tassa diversi dagli emolumenti e tasse di cui ai punti a), b), c) e d) è modificato, l’am- montare applicabile è quello che era in vigore alla data in cui l’emolumento o la tassa sono stati ricevuti dall’Ufficio internazionale.

Regola 35 Valuta di pagamento 1) [Obbligo di utilizzare la valuta svizzera] Tutti i pagamenti dovuti in conformità di questo regolamento di esecuzione devono essere fatti all’Ufficio internazionale in valuta svizzera nonostante il fatto che, se gli emolumenti e tasse sono pagati da un Ufficio, questo Ufficio abbia potuto percepirli in valuta diversa. 2) [Determinazione dell’ammontare delle tasse individuali in valuta svizzera] a) Quando una parte contraente fa, in virtù dell’articolo 8.7)a) del Protocollo, una dichiarazione in base alla quale desidera ricevere una tassa individuale, tale parte indica all’Ufficio internazionale l’ammontare di questa tassa espresso nella valuta utilizzata dal suo Ufficio. b) Quando, nella dichiarazione di cui al punto a), la tassa è indicata in una valu- ta diversa dalla svizzera, il Direttore generale stabilisce l’ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, dopo una consultazione con l’Ufficio della parte contraente interessata, sulla base del tasso ufficiale di cambio del- le Nazioni Unite. c) Quando, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera ed un’altra valuta nella quale l’am- montare di una tassa individuale è stato indicato da una parte contraente, è superiore o inferiore di almeno il 5 % in rapporto all’ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell’ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, l’Ufficio di questa parte contraente può chiedere al Direttore generale di stabilire un nuovo ammontare della tassa individuale in valuta

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svizzera sulla base del tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite applica- bile il giorno che precede quello in cui questa domanda è presentata. Il Direttore generale prende le disposizioni necessarie in tal senso. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data fissata dal Direttore generale, essendo convenuto che questa data è situata al più presto un mese ed al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione del suddetto ammontare sul bollettino. d) Quando, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso ufficiale di cambio delle Nazioni Unite tra la valuta svizzera ed un’altra valuta nella quale l’ammon- tare di una tassa individuale è stato indicato da una parte contraente, è infe- riore di almeno il 10 % in rapporto all’ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell’ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, il Direttore generale stabilisce un nuovo ammontare della tassa individuale in valuta svizzera, sulla base del tasso attuale ufficiale di cambio delle Nazioni Unite. Il nuovo ammontare è applicabile a decorrere dalla data sta- bilita dal Direttore generale, essendo convenuto che tale data è situata al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione del suddetto ammontare sul bollettino.

Regola 36 Esenzione dalle tasse Le iscrizioni relative ai seguenti dati sono esenti da tasse: i) la costituzione di un mandatario, qualsiasi modifica riguardante un mandata- rio e la radiazione dell’iscrizione di un mandatario; ii) qualsiasi modifica riguardante i numeri di telefono e di telecopiatrice, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo e-mail e gli altri mezzi di co- municazione elettronica con il depositante o il titolare, secondo le modalità specificate nelle istruzioni amministrative; iii) la radiazione della registrazione internazionale; iv) qualsiasi rinuncia in virtù della regola 25.1)a)iii); v) qualsiasi limitazione effettuata nella domanda internazionale stessa in virtù della regola 9.4)a)xiii) o in una designazione successiva in conformità della regola 24.3)a)iv); vi) qualsiasi domanda fatta da un Ufficio in virtù della prima frase dell’arti- colo 6.4) del Protocollo; vii) l’esistenza di un’azione giudiziaria o di una sentenza definitiva che abbia un’incidenza sulla domanda di base, sulla registrazione che ne risulta o sulla registrazione di base; viii) qualsiasi rifiuto in conformità della regola 17, della regola 24.9) o della regola 28.3), o qualsiasi dichiarazione in conformità delle regole 18bis o 18ter, della regola 20bis.5 o della regola 27.4) o 5); ix) l’invalidazione della registrazione internazionale; x) le informazioni comunicate in virtù della regola 20;

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xi) qualsiasi notifica in virtù della regola 21 o della regola 23; xii) qualsiasi rettifica del registro internazionale.

Regola 37 Ripartizione degli emolumenti suppletivi e degli emolumenti complementari 1) Il coefficiente indicato nell’articolo 8.5) e 6) del Protocollo è il seguente: per le parti contraenti che procedono ad un esame soltanto dei motivi assoluti di rifiuto due per le parti contraenti che procedono, inoltre, ad un esame di anteriorità: a) in seguito a opposizione di terzi tre b) d’ufficio quattro 2) Il coefficiente quattro è applicato anche alle parti contraenti che procedono d’ufficio a ricerche di anteriorità con indicazione delle anteriorità più pertinenti.

Regola 38 Iscrizione dell’ammontare delle tasse individuali portato a credito delle parti contraenti interessate Qualsiasi tassa individuale pagata all’Ufficio internazionale nei confronti di una parte contraente che ha fatto una dichiarazione in conformità dell’articolo 8.7)a) del Protocollo, è accreditata sul conto di questa parte contraente presso l’Ufficio inter- nazionale nel mese che segue quello dell’iscrizione della registrazione internaziona- le, della designazione successiva o del rinnovo per il quale tale tassa è stata pagata oppure nel mese che segue quello dell’iscrizione del pagamento della seconda rata della tassa individuale.

Capitolo 9: Disposizioni diverse

Regola 39 Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori 1) Quando uno Stato il cui territorio faceva parte, prima dell’indipendenza di tale Stato, del territorio di una parte contraente («parte contraente predecessora») ha deposto dinnanzi al Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una dichiarazione di continuazione che ha come effetto l’applicazione del Protocollo da parte dello Stato successore, qualsiasi registrazione internazionale che era in vigore nella parte contraente predecessora alla data stabilita in conformità dell’alinea 2) produce i suoi effetti nello Stato successore se sono osservate le condi- zioni seguenti: i) deposito presso l’Ufficio internazionale, entro i sei mesi che seguono un pa- rere indirizzato in tal senso dall’Ufficio internazionale al titolare della regi- strazione considerata, di una domanda affinché tale registrazione internazio- nale continui ad avere effetto nello Stato successore; e

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ii) pagamento all’Ufficio internazionale, entro i medesimi termini di scadenza, di una tassa di 41 franchi svizzeri, che sarà trasferita dall’Ufficio internazio- nale all’Ufficio nazionale dello Stato successore, e di una tassa di 23 franchi svizzeri a profitto dell’Ufficio internazionale. 2) La data di cui all’alinea 1) è la data notificata dallo Stato successore all’Ufficio internazionale ai sensi di questa regola, a condizione che tale data non sia antece- dente alla data dell’indipendenza dello Stato successore. 3) L’Ufficio internazionale, a partire dalla ricezione della domanda e dell’ammon- tare delle tasse indicate all’alinea 1), notifica questo fatto all’Ufficio nazionale dello Stato successore e procede alla corrispondente iscrizione nel registro internazionale. 4) Per quanto concerne qualsiasi registrazione internazionale per la quale l’Ufficio dello Stato successore ha ricevuto una notifica in virtù dell’alinea 3), questo Ufficio può rifiutare la protezione soltanto se il termine applicabile secondo l’articolo 5.2)a), b) o c) del Protocollo non è scaduto nei confronti dell’estensione territoriale alla parte contraente predecessora e se la notifica del rifiuto è ricevuta dall’Ufficio internazionale entro tale termine. 5) Questa regola non si applica alla Federazione russa, né a uno Stato che abbia depositato presso il Direttore generale una dichiarazione in cui affermi di essere il prosecutore della personalità giuridica di una parte contraente.

Regola 40 Entrata in vigore; disposizioni transitorie 1) [Entrata in vigore] Questo regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° febbraio 2020 e sostituisce, a decorrere da tale data, il Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo così come era in vigore fino al 31 gennaio 2020 (più avanti chiamato «regolamento di esecuzione comune»). 2) [Disposizioni transitorie generali] a) Nonostante l’alinea 1): i) una domanda internazionale di cui è stata ricevuta la richiesta di presen- tazione all’Ufficio internazionale dall’Ufficio d’origine prima del 1° febbraio 2020, è considerata, nei limiti in cui essa soddisfa le condi- zioni richieste dal regolamento di esecuzione comune, soddisfare le condizioni applicabili ai sensi della regola 14; ii) una designazione successiva o una domanda di iscrizione presentata all’Ufficio internazionale prima del 1° febbraio 2020 è considerata, nei limiti in cui essa soddisfa le condizioni richieste dal regolamento di esecuzione comune, soddisfare le condizioni applicabili ai sensi delle iii) una domanda internazionale, una designazione successiva o una do- manda di iscrizione la quale, prima del 1° febbraio 2020, è stata oggetto di un provvedimento dell’Ufficio internazionale come stabilito dalle re- gole 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26 oppure 27bis.3)a) del regolamento di

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esecuzione comune, continua ad essere istruita dall’Ufficio internazio- nale in virtù di queste regole; la data di registrazione internazionale o di iscrizione nel registro internazionale che ne risulterà è assoggettata alle regole 15, 20bis.3)b), 24.6, 27.1)b) e c) oppure 27bis.4)b) del regolamen- to di esecuzione comune; iv) una notifica in virtù degli articoli 4bis.2), 5.1) e 2), 5.6) o 6.4) del Proto- collo oppure delle regole 21bis, 23 o 34.3)c) del regolamento di esecu- zione comune all’Ufficio internazionale prima del 1° febbraio 2020 è considerata, nei limiti in cui soddisfa le condizioni richieste dal regola- mento di esecuzione comune, soddisfare le condizioni applicabili ai sensi delle regole 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4, 22.2), 23.2) oppure 34.3)d); v) una comunicazione, una dichiarazione o una decisione definitiva se- condo le regole 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5, 23bis oppure 27.4) o 5) del regolamento di esecuzione comune inviata all’Ufficio internazionale prima del 1° febbraio 2020 è considerata, nei limiti in cui soddisfa le condizioni richieste dal regolamento di esecuzione comune, soddisfare le condizioni applicabili ai sensi elle regole 16.2), 18bis.2), 18ter.5, b) Ai sensi della regola 34.7), gli emolumenti e tasse in vigore a qualsiasi data antecedente al 1° febbraio 2020 sono gli emolumenti e tasse prescritti dalla regola 34.1) del regolamento di esecuzione comune. c) Una notifica in virtù delle regole 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) o 40.6) del regolamento di esecuzione comune inviata dall’Ufficio di una parte contraente all’Ufficio internazionale prima del 1° febbraio 2020 continua a produrre i suoi effetti in conformità delle rego- d) [Abrogata] 3) [Abrogato] 4) [Disposizioni transitorie riguardanti le lingue] a) La regola 6 del regolamento di esecuzione comune così come era in vigore prima del 1° aprile 2004 continua ad applicarsi nei confronti di qualsiasi domanda internazionale depositata prima di tale data e di qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dall’Accordo, come definita alla regola 1.viii) del regolamento di esecuzione comune, depositata entro questa data e il 31 agosto 2008 incluso, come pure nei confronti di qualsiasi comu- nicazione ad essa relativa e di qualsiasi comunicazione, iscrizione nel regi-

stro internazionale o pubblicazione nel bollettino relativa alla registrazione internazionale che ne è scaturita, tranne nel caso in cui: i) la registrazione internazionale è stata oggetto di una designazione suc- cessiva in virtù del Protocollo conformemente alla regola 24.1)c) del regolamento di esecuzione comune tra il 1° aprile 2004 e il 31 agosto 2008; o

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ii) la registrazione internazionale è stata oggetto di una designazione suc- cessiva a partire dal 1° settembre 2008; e iii) la designazione successiva è iscritta nel registro internazionale. b) Ai fini del presente alinea, una domanda internazionale è considerata deposi- tata alla data alla quale la richiesta di presentazione della domanda inter- nazionale all’Ufficio internazionale è stata ricevuta o è considerata essere stata ricevuta, in conformità della regola 11.1)a) o c) del regolamento di ese- cuzione comune, dall’Ufficio di origine e una registrazione internazionale è considerata essere oggetto di una designazione successiva alla data alla qua- le la designazione successiva è presentata all’Ufficio internazionale, se è presentata direttamente dal titolare, o alla data alla quale la richiesta di pre- sentazione della designazione successiva è stata consegnata all’Ufficio della parte contraente del titolare, se è presentata dall’intermediario di questo Ufficio. 5) … 6) [Incompatibilità con la legislazione nazionale o regionale] Se, alla data in cui la presente regola entra in vigore o alla data in cui una parte contraente diventa vincolata dal Protocollo, le regole 27bis 1) o 27ter 2) a) non sono compatibili con la legislazione nazionale o regionale della suddetta parte contraente, tale o tali alinea, secondo il caso, non si applicano nei confronti della suddetta parte contraente fintantoché continuano a essere incompatibili con tale legislazione, a condizione che la suddetta parte contraente notifichi questo fatto all’Ufficio interna- zionale prima della data in cui la presente regola entra in vigore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dal Protocollo. Tale notifica può essere ritirata in ogni momento.

Regola 41 Istruzioni amministrative 1) [Istruzioni amministrative e materie trattate] a) Il Direttore generale elabora istruzioni amministrative. Il Direttore generale può modificarle. Prima di stabilire o di modificare le istruzioni amministra- tive, il Direttore generale consulta gli Uffici che sono direttamente interessa- ti dalle istruzioni amministrative o dalle modifiche proposte. b) Le istruzioni amministrative trattano questioni per le quali il presente rego- lamento di esecuzione rinvia esplicitamente a tali istruzioni e particolari relativi all’applicazione del presente regolamento di esecuzione. 2) [Controllo dell’Assemblea] L’Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare qualsiasi disposizione delle istruzioni amministrative, e il Direttore generale agisce in conseguenza. 3) [Pubblicazione ed entrata in vigore] a) Le istruzioni amministrative e ogni modifica di cui sono oggetto vengono pubblicate nel bollettino.

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b) Ciascuna pubblicazione precisa la data in cui entrano in vigore le disposizio- ni pubblicate. Le date possono essere differenti per disposizioni diverse, fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione nel bollettino. 4) [Divergenza fra le istruzioni amministrative e il Protocollo o il presente regola- mento di esecuzione] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministrative, da un canto, e una disposizione del Protocollo o del presente regolamento di esecuzione, dall’altro, quest’ultima prevale.

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Elenco delle tasse e degli emolumenti (testo in vigore il 1° febbraio 2020) Franchi svizzeri

1. [Abrogato]

2. Domanda internazionale

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono 10 anni:

2.1 Emolumento di base (articolo 8.2)i) del Protocollo*

2.1.1 quando nessuna riproduzione del marchio è a colori 653

2.1.2 quando una riproduzione del marchio è a colori 903

2.2 Emolumento suppletivo per ogni classe di prodotti e servizi oltre

la terza, salvo quando sono designate soltanto parti contraenti per cui devono essere pagate (articoli 8.2)ii) e 7)a)i) del Proto- collo) tasse individuali (vedasi il punto 2.4 qui di seguito) 100

2.3 Emolumento complementare per ogni parte contraente designa-

ta, salvo quando la parte contraente designata è una parte con- traente per la quale deve essere pagata una tassa individuale (articolo 8.2)iii) e 7)a)ii) del Protocollo) (vedasi il punto 2.4 qui di seguito) 100

2.4 Tassa individuale per ogni parte contraente designata per la

quale una tassa individuale (e non un emolumento complemen- tare) deve essere pagata, salvo quando la parte contraente desi- gnata e la parte contraente dell’Ufficio di origine sono entrambe Stati vincolati anche dall’Accordo, nel qual caso un emolumento complementare dev’essere pagato per la suddetta parte contraen- te designata (articoli 8.7)a) e 9sexies.1)b) del Protocollo): l’ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata

3. [Abrogato]

4. Irregolarità riguardanti la classificazione dei prodotti e dei servizi

Le seguenti tasse devono essere pagate (regola 12.1)b)):

4.1 Quando i prodotti e servizi non sono raggruppati per classi 77 più 4 per

ogni termine oltre i 20

* Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui Paese d’origine è un Paese che figura nell’elenco dei Paesi meno avanzati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’emolumento di base è pari al 10% dell’importo fissato (arrotondato al numero intero più vicino). L’emolumento di base sarà quindi di 65 franchi svizzeri (se nessuna riproduzione del marchio è a colori) e di 90 franchi svizzeri (se una riproduzione del marchio è a colori).

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4.2 Quando la classificazione indicata nella domanda per uno 20 più 4 per

o più termini è inesatta ogni termine la cui classi- ficazione è inesatta essendo convenuto che, se l’ammontare totale dovuto in virtù di questo punto nei confronti di una domanda internazionale è inferiore a

150 franchi svizzeri, nessuna tassa dovrà essere pagata

5. Designazione successiva alla registrazione internazionale

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono il periodo tra la data in cui la designazione entra in vigore e la scaden- za del periodo per il quale la registrazione internazionale è in vigore (articolo 3ter.2) del Protocollo):

5.1 Emolumento di base 300

5.2 Emolumento complementare per ciascuna parte contraente

designata che è indicata nella medesima domanda e per la quale non deve essere pagata una tassa individuale (vedasi il punto 5.3 qui di seguito) 100

5.3 Tassa individuale per ciascuna parte contraente designata per

la quale una tassa individuale (e non un emolumento comple- mentare) deve essere pagata, salvo quando la parte contraente designata e la parte contraente del titolare sono entrambe Stati vincolati anche dall’Accordo nel qual caso, deve essere pagato un emolumento complementare per la suddetta parte contraente designata (articoli 8.7)a) e 9sexies.1)b) del Protocollo): l’ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata

6. Rinnovo

I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono 10 anni (articolo 7.1 del Protocollo):

6.1 Emolumento di base 653

6.2 Emolumento suppletivo, salvo se il rinnovo è effettuato soltan-

to per parti contraenti designate per le quali devono essere paga- te tasse individuali (vedasi il punto 6.4 qui di seguito) 100

6.3 Emolumento complementare per una parte contraente desi-

gnata per la quale una tassa individuale non deve essere pagata (vedasi il punto 6.4 qui di seguito) 100

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6.4 Tassa individuale per ciascuna parte contraente designata per la

quale deve essere pagata una tassa individuale (e non un emo- lumento complementare), salvo quando la parte contraente desi- gnata e la parte contraente del titolare sono entrambe Stati vin- colati anche dall’Accordo nel qual caso, deve essere pagato un emolumento complementare per la suddetta parte contraente de- signata (articoli 8.7)a) e 9sexies.1)b) del Protocollo): l’ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte con traente interessata

6.5 Sovrattassa per l’uso del periodo di tolleranza (articolo 7.4) 50 %

del Protocollo) dell’ammon- tare dell’emo- lumento do- vuto in base al punto 6.1

7. Iscrizioni diverse (articolo 9ter del Protocollo)

7.1 Trasmissione totale di una registrazione internazionale 177

7.2 Trasmissione parziale (per una parte dei prodotti e dei servizi

o per una parte delle parti contraenti) di una registrazione internazionale 177

7.3 Limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi chiesta

dal titolare successivamente alla registrazione internazionale, a condizione che, se la limitazione riguarda più parti con- traenti, essa sia la medesima per tutte 177

7.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare o, quando

il titolare è una persona giuridica, introduzione o modifica del- le indicazioni relative alla forma giuridica del titolare, nonché allo Stato e, all’occorrenza, all’entità territoriale all’interno di questo Stato in base alla cui legislazione la suddetta persona giuridica è stata costituita, riguardanti una o più registrazioni internazionali per le quali è richiesta la medesima iscrizione o modifica nel medesimo modulo 150

7.5 Iscrizione di una licenza relativa a una registrazione internazio-

nale o modifica dell’iscrizione di una licenza 177

7.6 Richiesta relativa al proseguimento della procedura in virtù 200

della regola 5bis.1)

7.7 Divisione di una registrazione internazionale 177

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8. Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali

(articolo 5ter del Protocollo)

8.1 Compilazione di un estratto autenticato del Registro internazio-

nale consistente in un’analisi della situazione di una registrazio- ne internazionale (estratto autenticato specifico), fino a tre pagine 155 per ogni pagina oltre la terza 10

8.2 Compilazione di un estratto autenticato del Registro internazio-

nale consistente in una copia di tutte le pubblicazioni, e di tutte le notifiche di rifiuto, relative ad una registrazione internaziona- le (estratto autenticato semplice), fino a tre pagine 77 per ogni pagina oltre la terza 2

8.3 Dichiarazione singola o informazione singola fornita per iscritto

per una sola registrazione internazionale 77 per ciascuna delle successive registrazioni internazionali, se la medesima informazione è richiesta nella medesima domanda 10

8.4 Ristampa o fotocopia della pubblicazione di una registrazione

internazionale, per pagina 5

9. Servizi speciali

L’Ufficio internazionale è autorizzato a percepire una tassa, il cui ammontare sarà fissato dall’Ufficio medesimo, per le operazioni che devono essere effettuate d’urgenza e per i servizi che non sono coperti da questa tabella degli emolumenti e tasse.

Registrazione internazionale dei marchi. RE comune RU 2020

Istruzioni amministrative per l’applicazione del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (testo in vigore il 1° febbraio 2020)

Elenco delle istruzioni Parte prima: Definizioni Istruzione 1 Espressioni abbreviate Parte seconda: Moduli Istruzione 2 Moduli prescritti Istruzione 3 Moduli facoltativi Istruzione 4 Pubblicazione dei moduli Istruzione 5 Messa a disposizione dei moduli Parte terza: Comunicazioni con l’Ufficio internazionale; firma Istruzione 6 Esigenza della forma scritta; invio di più documenti in un unico plico Istruzione 7 Firma Istruzione 8 [Abrogata] Istruzione 9 [Abrogata] Istruzione 10 [Abrogata] Istruzione 11 Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale di una trasmissione elettronica Parte quarta: Requisiti relativi ai nomi e agli indirizzi Istruzione 12 Nomi e indirizzi Istruzione 13 Indirizzo per la corrispondenza Parte quinta: Notifica di rifiuti provvisori Istruzione 14 Data d’invio di una notifica di rifiuto provvisorio Istruzione 15 Contenuto di una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione Parte sesta: Numerazione delle registrazioni internazionali Istruzione 16 Numerazione risultante da un cambiamento parziale di titolare Istruzione 17 Numerazione risultante dalla fusione di registrazioni inter- nazionali Istruzione 18 Numerazione risultante da una dichiarazione per cui un cam- biamento di titolare è privo di effetto Parte settima: Pagamento degli emolumenti e tasse Istruzione 19 Modalità di pagamento

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Parte prima: Definizioni

Istruzione 1 Espressioni abbreviate a) Ai sensi di queste istruzioni amministrative, si deve intendere per: i) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione del Proto- collo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi; ii) «regola», una regola del regolamento di esecuzione. b) Per queste istruzioni amministrative, un’espressione di cui alla regola 1 ha lo stesso significato che nel regolamento di esecuzione.

Parte seconda: Moduli

Istruzione 2 Moduli prescritti Per ogni procedura per la quale il regolamento di esecuzione prescrive l’utilizzo di un modulo, l’Ufficio internazionale allestisce il modulo in questione.

Istruzione 3 Moduli facoltativi Per le procedure previste dal regolamento di esecuzione ma diverse da quelle di cui all’istruzione 2, l’Ufficio internazionale può allestire moduli facoltativi.

Istruzione 4 Pubblicazione dei moduli L’Ufficio internazionale pubblica la lista completa di tutti i moduli prescritti e facoltativi di cui alle istruzioni 2 e 3 sul sito Internet dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

Istruzione 5 Messa a disposizione dei moduli L’Ufficio internazionale mette a disposizione tutti i moduli prescritti e facoltativi di cui alle istruzioni 2 e 3 sul suo sito Internet.

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Parte terza: Comunicazioni con l’Ufficio internazionale; firma

Istruzione 6 Esigenza della forma scritta; invio di più documenti in un unico plico a) Fatta salva l’istruzione 11.a), le comunicazioni indirizzate all’Ufficio inter- nazionale devono essere effettuate per scritto tramite una macchina da scri- vere o qualsiasi altra macchina e devono essere firmate. b) Se più documenti sono inviati in un medesimo plico, occorre allegarvi un elenco che permetta l’identificazione di ognuno di essi.

Istruzione 7 Firma Una firma deve essere manoscritta, stampata, dattilografata od impressa per mezzo di un bollo; essa può essere sostituita dall’apposizione di un sigillo. Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche di cui all’istruzione 11.a)i), una firma può essere sostituita da un modo di identificazione convenuto fra l’Ufficio internazionale e l’Ufficio interessato. Trattandosi di comunicazioni elettroniche di cui all’istru- zione 11. a) ii), una firma può essere sostituita da un modo di identificazione da determinare dall’Ufficio internazionale.

Istruzione 8 [Abrogata]

Istruzione 9 [Abrogata]

Istruzione 10 [Abrogata]

Istruzione 11 Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale di una trasmissione elettronica a) i) Se un Ufficio lo desidera, le comunicazioni tra tale Ufficio e l’Ufficio internazionale, compresa la presentazione della domanda internazio- nale, saranno effettuate attraverso mezzi elettronici in base alle moda- lità convenute tra l’Ufficio internazionale e l’Ufficio interessato. ii) Le comunicazioni tra l’Ufficio internazionale e i depositanti e i titolari possono essere effettuate attraverso mezzi elettronici nel momento e se- condo modalità stabiliti dall’Ufficio internazionale, le cui prescrizioni dettagliate sono pubblicate sul sito Internet dell’Organizzazione Mon- diale della Proprietà Intellettuale. b) L’Ufficio internazionale informa, senza indugio e tramite una trasmissione elettronica, il mittente di qualsiasi trasmissione elettronica della ricezione di tale trasmissione e lo informa anche quando la trasmissione elettronica rice- vuta è incompleta o inutilizzabile per qualsiasi altro motivo, a condizione che il mittente possa essere identificato e raggiunto.

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c) Quando una comunicazione è effettuata attraverso mezzi elettronici e, a cau- sa della differenza di fuso orario tra la località da dove la comunicazione è effettuata e Ginevra, la data in cui tale trasmissione ha avuto inizio è diversa dalla data in cui la comunicazione completa è stata ricevuta dall’Ufficio in- ternazionale, la data anteriore tra le due date è considerata essere la data di ricezione da parte dell’Ufficio internazionale.

Parte quarta: Requisiti relativi ai nomi e agli indirizzi

Istruzione 12 Nomi e indirizzi a) Nel caso di una persona fisica, il nome da indicare è il cognome o nome principale ed il o i nomi o cognomi secondari della persona fisica. b) Nel caso di una persona giuridica, il nome da indicare è la denominazione ufficiale completa della persona giuridica. c) Quando un nome è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale nome deve es- sere indicato sotto forma di traslitterazione in caratteri latini la quale deve seguire la fonetica della lingua della domanda internazionale. Nel caso di una persona giuridica il cui nome è in caratteri diversi dai caratteri latini, tale traslitterazione può essere sostituita da una traduzione nella lingua della do- manda internazionale. d) Un indirizzo deve essere formulato nel modo abitualmente richiesto per sod- disfare una celere consegna postale e deve comprendere, per lo meno, tutte le unità amministrative pertinenti fino ad includere il numero civico, se que- sto esiste. Inoltre, possono essere indicati un numero di telefono, un indiriz- zo elettronico nonché un indirizzo diverso per la corrispondenza.

Istruzione 13 Indirizzo per la corrispondenza Quando vi sono più depositanti, più nuovi proprietari o più titolari di licenza con indirizzi diversi, deve essere indicato un indirizzo unico per la corrispondenza. Quando tale indirizzo non è indicato, l’indirizzo per la corrispondenza è l’indirizzo della persona che è nominata per prima.

Parte quinta: Notifica di rifiuti provvisori

Istruzione 14 Data d’invio di una notifica di rifiuto provvisorio Nel caso di una notifica di rifiuto provvisorio inviata per mezzo di un servizio posta- le, fa fede il timbro postale. Se il timbro postale è illeggibile o se fa difetto, l’Ufficio internazionale tratta la notifica come se essa fosse stata inviata 20 giorni prima della data in cui l’ha ricevuta. Tuttavia, se la data di invio così determinata è antecedente

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ad ogni data di rifiuto e ad ogni data di invio menzionata nella notifica, l’Ufficio internazionale considera tale notifica come se fosse stata inviata a quest’ultima data. Nel caso di una notifica di rifiuto inviata tramite un’agenzia di consegna e recapito della corrispondenza, la data dell’invio è determinata dall’indicazione fornita da tale agenzia sulla base dei dati registrati riguardanti tale invio.

Istruzione 15 Contenuto di una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione a) Una notifica di rifiuto provvisorio fondato su un’opposizione deve limitarsi agli elementi di cui alla regola 17.2) e 3). L’indicazione dei motivi su cui è fondato il rifiuto provvisorio, conformemente alla regola 17.2)iv), deve, oltre alla dichiarazione in base alla quale il rifiuto è fondato su un’opposizione, elencare in modo conciso i motivi dell’opposizione (per esempio, un conflit- to con un marchio anteriore o con un altro diritto anteriore o una lacuna di carattere distintivo). Quando l’opposizione è fondata su un conflitto con un diritto anteriore che non sia un marchio registrato o che è oggetto di una domanda di registrazione, questo diritto e, di preferenza, il proprietario di questo diritto, devono essere identificati nel modo più conciso possibile. La notifica non deve essere accompagnata da un memorandum o da documenti giustificativi. b) Tutti i documenti che corredano la notifica che non sono su fogli separati di formato A4 o che non si prestano ad essere numerati, nonché tutti gli atti che non sono di natura documentaria, quali campioni o imballaggi, non saranno iscritti e l’Ufficio internazionale potrà disporne.

Parte sesta: Numerazione delle registrazioni internazionali

Istruzione 16 Numerazione risultante da un cambiamento parziale di titolare a) La registrazione internazionale separata che risulta dall’iscrizione di un cambiamento parziale di titolare porta il numero, unito ad una lettera maiu- scola, della registrazione di cui una parte è stata oggetto di cambiamento di titolare. b) [Abrogata]

Istruzione 17 Numerazione risultante dalla fusione di registrazioni internazionali La registrazione internazionale che risulta dalla fusione di registrazioni internaziona- li conformemente alla regola 27ter porta il numero unito, all’occorrenza, ad una lettera maiuscola, della registrazione internazionale di cui una parte è stata ceduta o trasferita.

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Istruzione 18 Numerazione risultante da una dichiarazione per cui un cambiamento di titolare è privo di effetto La registrazione internazionale separata che è iscritta nel registro internazionale conformemente alla regola 27.4)e) porta il numero, unito ad una lettera maiuscola, della registrazione di cui una parte è stata ceduta o trasferita.

Parte settima: Pagamento degli emolumenti e tasse

Istruzione 19 Modalità di pagamento Gli emolumenti e tasse possono essere pagati all’Ufficio internazionale: i) per mezzo di un prelievo da un conto corrente aperto presso l’Ufficio inter- nazionale; ii) per mezzo di un versamento sul conto corrente postale svizzero dell’Ufficio internazionale o su qualsiasi conto bancario dell’Ufficio internazionale indi- cato allo scopo; iii) per mezzo di una carta di credito, quando, nel caso di una comunicazione elettronica menzionata nell’istruzione 11, un’interfaccia elettronica è stata messa a disposizione dall’Ufficio internazionale per un pagamento in linea.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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