AS 2020 17
AS 2020 17
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Modifica del 13 dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Art. 41 cpv. 3 lett. e nonché 5
3 I contributi federali sono destinati:
e. al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale. 5 I contributi federali destinati al sostegno dello svolgimento di allenamenti e com- petizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale sono calcolati in base all’uso effettivo di tali impianti.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 415.01
2019-2820 17
O sulla promozione dello sport RU 2020