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AS 2020 17

AS 2020 17

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del 13 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 3 lett. e nonché 5

3 I contributi federali sono destinati:

e. al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale. 5 I contributi federali destinati al sostegno dello svolgimento di allenamenti e com- petizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale sono calcolati in base all’uso effettivo di tali impianti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 415.01

2019-2820 17

O sulla promozione dello sport RU 2020

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