AS 2020 1757
AS 2020 1757
Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Modifica del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 4
4 I quadri G+S il cui riconoscimento verrebbe a scadere ai sensi del capoverso 1
continuano a poter svolgere offerte G+S e offerte della formazione dei quadri G+S.
2bis Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus in corsi G+S non si può rispettare il numero minimo richiesto di attività, l’UFSPO concede contributi; i contributi sono concessi per le attività effettivamente svolte.
Art. 23a Contributi speciali 1 Nel quadro dei crediti approvati l’UFSPO può sostenere con contributi speciali gli organizzatori di offerte G+S.
2 Ricevono un contributo speciale:
a. gli organizzatori di offerte G+S dei gruppi di utenti 1 e 2 come pure federa- zioni sportive nazionali del gruppo di utenti 4 che hanno annunciato lo svol- gimento di un’offerta nel periodo fra il 13 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; b. su richiesta, gli organizzatori di offerte G+S del gruppo di utenti 3 che pos- sono dimostrare di aver pianificato almeno un campo G+S con inizio previ- sto fra il 13 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
1 RS 415.01
2020-1510 1757
Ordinanza sulla promozione dello sport RU 2020
3 Il contributo speciale si calcola come percentuale sui contributi che l’organizzatore ha ricevuto per le proprie offerte G+S chiuse nel 2019. Il tasso percentuale è uguale per tutti gli organizzatori e ammonta a un massimo del 50 per cento dei contributi ricevuti nel 2019. 4 Se gli organizzatori di cui al capoverso 2 lettera b non hanno chiuso alcuna offerta G+S nel 2019, il contributo si calcola sulla base delle offerte chiuse nel 2018. 5 I coach G+S degli organizzatori di cui al capoverso 2 lettera b devono inoltrare la propria richiesta all’UFSPO fino al 31 ottobre 2020.
Art. 39 cpv. 4 4 I quadri ESA che per adempiere all’obbligo di formazione continua si sono iscritti per tempo a un modulo di perfezionamento che non può essere svolto a causa dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus continuano a essere riconosciuti
Art. 41, rubrica Contributi all’associazione mantello dello sport svizzero
Art. 41a Prestiti per assicurare il funzionamento delle leghe di calcio e di hockey su ghiaccio 1 Nel quadro dei crediti approvati, l’UFSPO può concedere alle federazioni sportive nazionali di calcio e hockey su ghiaccio prestiti per assicurare il funzionamento delle rispettive leghe con campionati professionistici. 2 I prestiti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di esercizio delle rispet- tive leghe nella stagione 2018/2019.
3 Possono essere concessi se:
a. il campionato prosegue o ricomincia nella stagione 2020/2021; e b. le federazioni offrono garanzie per un importo totale pari ad almeno il 35 per cento della somma ricevuta in prestito. 4 I prestiti sono concessi mediante contratti fra l’UFSPO e le federazioni. I contratti regolano in particolare i seguenti punti: a. l’impegno a utilizzare il prestito per assicurare lo svolgimento dei campiona- ti delle leghe, eventualmente anche senza pubblico; b. le condizioni previste per ridistribuire quote di prestito ai singoli club, in particolare l’impegno dei club a:
1. essere solidalmente responsabili nei confronti della Confederazione per
la loro eventuale quota di prestito,
2. utilizzare per la restituzione della loro eventuale quota di prestito alme-
no il 30 per cento delle entrate provenienti dalla commercializzazione di diritti di diffusione e ogni anno almeno il 25 per cento dei ricavi dal trasferimento di giocatori,
Ordinanza sulla promozione dello sport RU 2020
3. non distribuire dividendi, non concedere prestiti attivi e non procedere a
restituzione anticipata di prestiti esistenti fino alla restituzione della lo- ro eventuale quota di prestito,
4. rinunciare fino alla restituzione della loro eventuale quota di prestito
all’aumento degli stipendi medi di tutti i giocatori attivi nelle leghe, compresi tutti i premi, i bonus e le ulteriori facilitazioni valutabili in denaro e, se la quota di prestito non è restituita entro tre anni, a ridurre di almeno il 20 per cento lo stipendio medio di tutti i giocatori attivi nelle leghe compresi tutti i premi, i bonus e le ulteriori facilitazioni va- lutabili in denaro,
5. continuare a sostenere i giovani allo stesso livello di prima della pan-
demia di COVID-19; c. il divieto di trasmettere quote di prestito a club che hanno già ricevuto presti- ti giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza COVID-19 sport del 20 marzo 20202; d. l’impegno alla restituzione lineare del prestito entro 10 anni a partire dal 2022; e. l’impegno a costituire, entro cinque anni dalla restituzione del prestito, un fondo di sicurezza nell’ambito della lega per fronteggiare crisi future che sia in grado di garantire il funzionamento delle leghe per almeno sei mesi; f. l’impegno a prevedere i seguenti tassi di interesse:
1. per gli anni 2021 e 2022: 0 per cento,
2. a partire dal 2023: tasso d’interesse svizzero di riferimento SARON più
l’uno per cento e comunque almeno l’uno per cento; g. l’impegno a presentare all’UFSPO un rapporto annuale sul rispetto delle condizioni previste nella presente ordinanza e negli accordi.
Art. 63a Adattamenti dei cicli di studio durante la pandemia di COVID-19 1 La SUFSM può svolgere con altre modalità, rispondenti agli obiettivi del ciclo di studio, cicli di studio, perfezionamenti e verifiche delle competenze, che a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus non è stato possi- bile svolgere rispettando le indicazioni previste nei rispettivi manuali in merito a contenuti, scadenze, forma e entità. Può adattare l’accertamento dell’idoneità per l’ammissione agli studi. 2 La direzione degli studi può consentire di ripetere una verifica delle competenze già ripetuta e giudicata insufficiente se la verifica delle competenze o l’insegna- mento ad essa relativo si sono tenuti secondo gli adattamenti di cui al capoverso 1. 3 Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus gli studenti devono spostare o annullare la partecipazione all’insegnamento o le verifi- che delle competenze, ritirarsi o non comparire, non ci sono per loro conseguenze finanziarie in merito agli emolumenti.
2 RS 415.021
Ordinanza sulla promozione dello sport RU 2020
4 Gli studenti che a seguito di un impiego nel quadro dell’esercito, della protezione civile o del servizio civile sostitutivo comandato per la lotta al coronavirus si sono dovuti assentare dalle lezioni per più di tre settimane hanno il diritto di chiedere il congedo per il semestre in corso. Le tasse universitarie pagate sono rimborsate.
Art. 83c Disposizione transitoria della modifica del 20 maggio 2020 L’articolo 20 capoverso 4 si applica per analogia per i quadri G+S il cui riconosci- mento ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 è scaduto fra il 1° gennaio 2019 e il 31 maggio 2020.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
2 Si applica fino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa
contenute decadono.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr