Lexipedia

AS 2020 1765

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)

del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai seguenti giornali in abbonamento: a. i giornali secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a della legge del 17 dicembre 20102 sulle poste (LPO) in combinato disposto con l’articolo 36 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 29 agosto 20123 sulle poste (OPO); b. i quotidiani e i settimanali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 ca- poversi 1 e 2 OPO ad eccezione del requisito secondo cui la tiratura autenti- cata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto non deve oltre- passare i 40 000 esemplari per edizione.

Art. 3 Importo del sostegno e scopo 1 La Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento: a. 12,5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera a; b. 5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera b.

RS 783.03

2020-1507 1765

Ordinanza COVID-19 media stampati RU 2020

2 I contributi sono versati per il finanziamento di misure transitorie temporanee e sono indipendenti dalla riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capover- so 4 lettera a LPO4. 3 Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare divi- dendi per l’esercizio 2020.

Art. 4 Misure transitorie 1 I costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera a sono interamente assunti dalla Confederazione. 2 La Confederazione partecipa ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei giornali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera b da parte della Posta Svizzera nella misura di 27 centesimi per esemplare di giornale distri- buito. 3 Non sono compresi nei costi presi a carico dalla Confederazione ai sensi dei capo- versi 1 e 2 quelli per gli inserti di terzi. 4 Se, in un determinato mese di fatturazione, il numero degli esemplari di un giorna- le nella distribuzione regolare di cui all’articolo 2 lettere a o b supera di oltre il 10 per cento la media quantitativa dell’anno precedente, i relativi costi non sono assunti dalla Confederazione nel quadro della presente ordinanza.

Art. 5 Procedura 1 Gli editori dei giornali di cui all’articolo 2 lettera b presentano all’UFCOM una richiesta scritta per ottenere sostegno ai sensi della presente ordinanza. 2 Se l’UFCOM accoglie la richiesta, l’editore ha diritto retroattivamente, dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ai contributi ai sensi della presente ordinanza. 3 L’UFCOM segnala alla Posta Svizzera le testate di cui all’articolo 2 aventi diritto al sostegno. 4 La Posta Svizzera segnala all’UFCOM i costi di cui all’articolo 4 sostenuti per la distribuzione regolare dei giornali di cui all’articolo 2. Un’eventuale riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO5 va documentata separatamente.

5 L’UFCOM versa alla Posta Svizzera i contributi conformemente alla presente

ordinanza. La Posta Svizzera accredita tali contributi agli editori dei giornali di cui all'articolo 2 sulla fattura successiva.

4 RS 783.0 5 RS 783.0

Ordinanza COVID-19 media stampati RU 2020

Art. 6 Esecuzione

1 L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Verifica se l’editore rispetta la condizione di cui all’articolo 3 capoverso 3. Se questa non viene rispettata, l’UFCOM obbliga l’editore a restituire gli importi rice- vuti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza COVID-19 media stampati RU 2020

Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati) | Lexipedia | Lexipedia