AS 2020 1773
Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)
Modifica del 24 aprile 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina
I L’allegato dell’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
24 aprile 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 831.232.51
2020-0018 1773
Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità. O del DFI RU 2020
Allegato
Lista dei mezzi ausiliari
N. 13.01*–13.03*, 13.05* e 14.04–14.06
13.01* Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine; sedili, letti e sostegni per la posizione eretta nonché superfici di lavoro adattati alla menomazione. L’assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di appa- recchi di cui necessitano anche i non disabili. Consegna in prestito. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato. Il contributo annuo dell’assicurazione all’acquisto di batte- rie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi. 13.02* Abrogato 13.03* Abrogato 13.05* Abrogato
14.04 Modifiche architettoniche nell’abitazione dell’assicurato rese necessarie
dall’invalidità. Adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte dell’abitazione o dello stabile, installazione di sbarre d’appoggio, di corri- mano, di maniglie supplementari e di apriporta per le porte dell’abitazione o dello stabile, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. L’importo massimo per gli impianti segnaletici è di
1300 franchi (IVA inclusa).
14.05 Piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe, rimozione o modifica
di elementi architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare il luogo in questione. Il diritto non sussiste in caso di soggiorno in istituto. Conse- gna di piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe in prestito.
14.06 Cani d’accompagnamento per disabili motori
se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagna- mento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, con bisogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie seguenti: spostarsi/intrattenere contatti sociali; alzarsi/sedersi/sdraiarsi; vestirsi/svestirsi. Al momento della conse- gna del cane d’accompagnamento da parte di un organo certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI) l’assicurazione
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versa un sussidio forfettario di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguen- te: 12 500 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e
3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione
dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.
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