AS 2020 1785
Ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per il declassamento dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 declassamento dei vini)
Ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per il declassamento dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 declassamento dei vini)
del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di limitare le conseguenze economiche della lotta contro l’epidemia di coronavirus (COVID-19) nel settore vitivinicolo mediante la concessione di un sostegno finanziario straordinario alle aziende che declassano vini a denominazione di origine controllata (DOC) dell’annata 2019 e di quelle preceden- ti in vini da tavola. 2 Il sostegno finanziario è concesso sotto forma di contributi alle aziende che soddi- sfano le condizioni e le esigenze di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 2 Sostegno finanziario e contributi 1 Il sostegno finanziario della Confederazione è limitato a 10 milioni di franchi. Tale importo comprende le spese per i controlli specifici di cui all’articolo 8 capoverso 1, fatta salva la durata del controllo di cui all’articolo 8 capoverso 3. 2 Il sostegno finanziario della Confederazione è ripartito tra i Cantoni proporzional- mente alla loro superficie viticola annunciata per il 2019 ai sensi dell’articolo 30b capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino. 3I Cantoni, attraverso un sostegno cantonale, possono attribuire contributi alle aziende del loro Cantone le cui offerte non possono essere considerate a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione.
RS 916.141
2020-1425 1785
Ordinanza COVID-19 declassamento dei vini RU 2020
4 Il contributo massimo per litro di vino DOC declassato in vino da tavola ammonta a 2 franchi.
Art. 3 Esigenze relative ai vini DOC declassati
1 I contributi sono versati esclusivamente per i vini DOC svizzeri che:
a. adempiono le prescrizioni dell’ordinanza del 14 novembre 20073 sul vino e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle bevande; b. dal 1° aprile 2020 sono stati declassati in vino da tavola e registrati nella contabilità di cantina con la menzione «vino il cui declassamento è stato so- stenuto finanziariamente»; c. sono commercializzati prima del 30 giugno 2022 con la denominazione «vi- no da tavola» o come vini industriali. 2 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente devono essere imma- gazzinati separatamente e i contenitori devono riportare la menzione «vino il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente». 3 I vini il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente non possono essere utilizzati per il taglio di vini DOC o con indicazione geografica tipica.
Art. 4 Aventi diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi le cantine (aziende): a. sottoposte al controllo della vendemmia secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 14 novembre 20075 sul vino; b. controllate dall’organo di controllo federale secondo l’articolo 34 dell’ordi- nanza sul vino; c. che soddisfano le esigenze relative al controllo e al pagamento degli emolu- menti ai sensi degli articoli 34 capoverso 1, 34e e 38 dell’ordinanza sul vino; e d. situate in un Cantone che per il 2020 ha ridotto le rese massime per unità di superficie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sul vino di almeno 200g/m2 per i vini bianchi e 200g/m2 per i vini rossi rispetto alle rese massime di cui all’articolo 21 capoverso 6 dell’ordinanza sul vino.
Art. 5 Bando d’asta e offerte
1 L’attribuzione dei contributi avviene mediante bando d’asta.
2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica il bando d’asta sul suo sito Internet.
3 RS 916.140 4 RS 817.022.12 5 RS 916.140
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3 L’offerente può presentare offerte per determinati quantitativi, corrispondenti ai quantitativi di vino che è disposto a declassare. Nell’offerta va indicato quale contri- buto l’offerente richiede per tali quantitativi. 4 Le offerte devono essere presentate all’UFAG, entro il termine stabilito nel bando d’asta, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’UFAG.
5 L’offerente può presentare al massimo tre offerte.
6 Un’offerta deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri di vino.
7 Scaduto il termine di presentazione, l’offerta non può più essere modificata né ritirata.
Art. 6 Attribuzione dei contributi 1 I contributi della Confederazione sono attribuiti nel primo turno tra le offerte delle aziende situate in uno stesso Cantone, nel limite del sostegno finanziario ripartito secondo l’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Se il sostegno attribuito a questo Cantone non è esau- rito al primo turno, i contributi della Confederazione sono attribuiti in un secondo turno, senza considerare la ripartizione di cui all’articolo 2 capoverso 2, in ordine crescente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso.
2 L’UFAG decide in merito all’attribuzione dei contributi e comunica agli aventi
diritto la decisione di attribuzione. 3 Se le offerte più alte che possono essere prese in considerazione superano l’im- porto rimanente del sostegno finanziario, i volumi delle offerte vengono ridotti pro- porzionalmente.
4 L’UFAG mette a disposizione dei Cantoni l’elenco delle aziende situate sul suo
territorio in cui le offerte non possono essere considerate completamente o in parte a causa dell’esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione. 5 I Cantoni attribuiscono i loro contributi in base al loro preventivo in ordine cre- scente a partire dall’offerta con il contributo per litro più basso. Informano il Con- trollo svizzero del commercio dei vini e l’UFAG delle loro decisioni di attribuzione. 6 Se la somma del volume ai sensi del capoverso 3 e del volume di attribuzione del Cantone è inferiore al volume minimo secondo l’articolo 5 capoverso 6, l’offerente può ritirare la sua offerta.
Art. 7 Versamento di contributi
1 L’azienda è tenuta a presentare all’UFAG, entro il 30 settembre 2020, i seguenti documenti: a. un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassa- mento è stato sostenuto finanziariamente; b. le fatture dei vini DOC declassati in vini da tavola già commercializzati;
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c. i contratti che l’azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da com- mercializzare entro il 30 giugno 2022.
2 L’UFAG esamina i documenti presentati e versa il contributo all’azienda.
3 L’UFAG inoltra una copia dei documenti all’organo di controllo.
Art. 8 Controllo
1 Nell’ambito dei suoi controlli di routine secondo l’ordinanza del 14 novembre
20076 sul vino o nel quadro dei controlli specifici secondo la presente ordinanza, l’organo di controllo verifica, su mandato dell’UFAG, il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 3 e la tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenu- to finanziariamente, dall’azienda all’acquirente finale o all’addetto alla trasforma- zione finale. I controlli vanno effettuati entro il 30 novembre 2022. 2 In caso d’infrazione dell’articolo 3 o delle esigenze relative alla tracciabilità dei vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente, l’organo di con- trollo informa immediatamente l’UFAG. Entro il 31 marzo 2023 redige un rapporto finale all’attenzione dell’UFAG concernente le infrazioni riscontrate. 3 Le spese di controllo sono in linea di principio a carico dell’UFAG e sono fatturate applicando un’aliquota oraria di 130 franchi. Le spese per un controllo specifico superiore a quattro ore sono a carico dell’azienda. Sono considerati tempo di lavoro anche gli spostamenti e le attese.
Art. 9 Restituzione del contributo I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
Art. 10 Esecuzione L’UFAG esegue la presente ordinanza.
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020 con effetto sino al 31 dicem- bre 2023.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente de la Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 916.140