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AS 2020 1815

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 5 Scuola dell’obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione

1 L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello

secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6. 2 I Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e nelle scuole cantonali del livello terziario. 3 Se nella scuola dell’obbligo non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Can- toni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica. 4 L’UFSP definisce per la scuola dell’obbligo, le scuole del livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, e per il settore universitario, la Confe- renza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica. 5 Per il settore dei politecnici federali (settore dei PF), l’UFSP definisce i provvedi- menti di cui al capoverso 4 in collaborazione con il Consiglio dei PF. Quest’ultimo

1 RS 818.101.24

2020-1572 1815

Ordinanza 2 COVID-19 (Fase di transizione 3: ulteriori allentamenti) RU 2020

garantisce che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nel settore dei PF. 6 Tutti gli altri centri di formazione, nonché le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono elaborare e attuare un piano di protezione. L’articolo 6d si applica per analogia. 7 L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani di protezione.

Abrogato

Art. 6 Manifestazioni

1 Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.

2 Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.

3 Alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l’articolo 6d; b. in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto; c. chi organizza la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione. 4 Alle manifestazioni private, segnatamente agli eventi familiari che non si svolgono in strutture di cui all’articolo 6a e ai cui organizzatori sono note le persone che vi partecipano si applica quanto segue: a. devono essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale; il rispetto delle raccomandazioni non è necessa- rio nei casi in cui non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica; b. in caso di contatto stretto tra persone che non vivono nella stessa economia domestica si applica l’obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all’articolo 6e capoverso 1 lettera b.

5 Ai campi di vacanze per bambini e adolescenti si applicano solo il capoverso 3

lettere a e c nonché l’obbligo di trasmettere i dati di contatto di cui all’articolo 6e capoverso 1 lettera b. 6 Alle manifestazioni sportive di applicano soltanto le prescrizioni di cui all’arti-

Art. 6a Strutture

1 Le strutture accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione

secondo l’articolo 6d e attuarlo. Ciò si applica segnatamente a:

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a. negozi e mercati che vendono principalmente merci; b. esercizi o strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, parrucchieri o studi di tatuaggio; c. musei, nonché biblioteche e archivi; d. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici, nonché impianti di trasporto turistici; e. pubblica amministrazione; f. strutture sociali (p. es. centri di consulenza); g. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale; h. alberghi e strutture ricettive, nonché campeggi e aree di sosta per nomadi; i. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti; j. strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche); k. discoteche, locali da ballo e locali notturni; l. strutture ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografiche, locali per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri be- nessere, giardini botanici e zoologici e parchi di animali; m. locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati. 2 In caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia dome- stica nelle strutture di cui al capoverso 1 lettere k–m si applica inoltre l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto. 3 Nelle discoteche, nei locali da ballo e nei locali notturni è consentito l’ingresso al massimo a 300 persone al giorno. 4 Alle strutture di ristorazione di cui al capoverso 1 lettera j si applica quanto segue:

a. i gruppi di clienti devono essere sistemati ai singoli tavoli in modo che pos- sano essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti il distan- ziamento sociale tra i gruppi; sono fatte salve le mense delle scuole dell’obbligo; b. la consumazione deve avvenire esclusivamente stando seduti; c. per ogni gruppo di clienti con più di quattro persone devono essere registrati i dati di contatto di almeno una persona. L’articolo 6e capoverso 1 è appli- cabile; sono esclusi il settore del servisol, le mense delle scuole dell’obbligo e le mense aziendali; d. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente allievi, insegnanti e dipendenti scolastici.

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5 Le strutture di ristorazione di cui al capoverso 1 lettera j, nonché le discoteche, i locali da ballo e i locali notturni devono rimanere chiusi tra le ore 00.00 e le ore 06.00.

Art. 6b Manifestazioni politiche e della società civile e raccolta di firme 1 Alle manifestazioni politiche e della società civile possono partecipare al massimo

300 persone.

2 Per le manifestazioni di cui al capoverso 1 e per la raccolta di firme l’organizzatore deve: a. elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 6d; b. designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione e che funga da persona di contatto per le autorità competenti durante la mani- festazione o la raccolta di firme.

Art. 6c Sport 1 Nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è limitato complessivamente a 300 persone. 2 Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 6d. 3 Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un contatto fisico stretto e conti- nuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue: a. gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile l’articolo 6e capoverso 1 lettere b e c; b. lo svolgimento di competizioni è vietato.

4 Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue:

a. gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona re- sponsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domesti- ca; b. in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica l’articolo 6e sulla regi- strazione dei dati di contatto.

Art. 6d Piano di protezione 1 I piani di protezione che devono essere elaborati e attuati dai gestori di strutture e dagli organizzatori di manifestazioni di cui agli articoli 6–6c devono garantire che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

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a. i clienti, i visitatori e i partecipanti; e b. le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione. 2 L’UFSP definisce in collaborazione con altre autorità federali competenti le pre- scrizioni per i piani di protezione, segnatamente con la SECO per quanto riguarda gli aspetti inerenti al diritto del lavoro, con l’Ufficio federale della sicurezza alimen- tare e di veterinaria per quanto riguarda le strutture di ristorazione e con l’Ufficio federale dello sport per quanto riguarda le attività sportive. 3 Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibi- le piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizio- ni di cui al capoverso 2. A tal fine le associazioni di categoria e professionali consul- tano le parti sociali. 4 Per l’elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basa- no di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamen- te sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

5 Le autorità cantonali competenti chiudono singole strutture o vietano singole

manifestazioni se non dispongono di un piano di protezione adeguato o non lo rispettano.

Art. 6e Registrazione dei dati di contatto alle manifestazioni e nelle strutture 1 In caso di contatto stretto, nel piano di protezione deve essere previsto quanto segue per la registrazione dei dati di contatto: a. previa informazione dei partecipanti o dei visitatori, sono registrati i loro nomi, cognomi e numeri di telefono (dati di contatto); b. su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti per l’identificazione e l’informazione delle persone sospette con- tagiate conformemente all’articolo 33 LEp; c. i dati di contatto non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazio- ne o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati; è fatto salvo il consenso esplicito della persona interessata a un ulteriore trattamen- to dei suoi dati. 2 Per contatto stretto secondo il capoverso 1 s’intende un contatto fra persone in cui la distanza di due metri non è rispettata per più di 15 minuti senza che siano state adottate misure di protezione quali l’uso della mascherina facciale o l’installazione di una barriera adeguata. 3 Nel quadro delle prescrizioni per i piani di protezione di cui all’articolo 6d capo- verso 2, l’UFSP precisa che cosa s’intende per contatto stretto con riferimento alle attività specifiche dei diversi settori o ambiti. A tal fine tiene conto dello stato attua- le delle conoscenze scientifiche.

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Art. 6f Assemblee di società 1 In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto: a. per scritto o in forma elettronica; o b. mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore. 2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 12 capoverso 11. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 7 Deroghe L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe alle prescrizioni di cui agli articoli 6–6b se: a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; e b. l’organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l’articolo 6d che comprende anche provvedimenti di prevenzione specifici, segnatamente:

1. provvedimenti per l’esclusione di persone malate o che si sentono mala-

te,

2. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio,

3. provvedimenti per evitare le catene di infezione.

1 Sono vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segna- tamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; sono fatti salvi gli assembra- menti di allievi nelle aree per la ricreazione. 2 Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazio- ni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale; le raccomandazioni di distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportu- no, segnatamente per gli allievi, i genitori e i loro figli o le persone che vivono comprovatamente nella stessa economia domestica.

Abrogato

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1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale 2, chiunque intenzional- mente: a. organizza o svolge una manifestazione vietata di cui all’articolo 6; b. in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni di cui all’articolo 6 capo- versi 3–5; c. in qualità di persona responsabile di una struttura accessibile al pubblico non rispetta o non attua le prescrizioni di cui all’articolo 6a; d. in qualità di organizzatore o persona responsabile non rispetta o non attua le prescrizioni per le manifestazioni e la raccolta di firme di cui all’articolo 6b; e. organizza o svolge attività sportive vietate di cui all’articolo 6c; f. in qualità di organizzatore o responsabile non rispetta o non attua le prescri- zioni per le attività sportive ammesse di cui all’articolo 6c.

2 È punito con la multa chi:

a. viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l’articolo 7c capoverso 1;

3 Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100

franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016 sulle multe disci- plinari: a. violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico se- condo l’articolo 7c capoverso 1;

Art. 12 cpv. 9–12

9 Abrogato

10 Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l’articolo 10f capoversi 1,

2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 5 luglio 2020.

11 L’articolo 6f si applica fino al 30 giugno 2020.

12 L’articolo 6 capoverso 1 si applica fino al 31 agosto 2020.

2 RS 311.0

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II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 6 giugno 2020 alle ore 00.003.

2 L’articolo 7c entra in vigore il 30 maggio 2020 alle ore 00.00.

3 L’articolo 6 capoverso 1 entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.

27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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