AS 2020 1823
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione)
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione)
Modifica del 27 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 3a Ammissione di stranieri che beneficiano della libera circolazione Per gli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Conven- zione AELS2 l’ammissione e la notifica di attività lucrative di breve durata non sono subordinate a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che l’ammissione o la notifica riguardi l’esercizio di un’attività lucrativa.
Art. 3b cpv.1, frase introduttiva e lett. a e d
1 Per gli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della
Convenzione AELS3 l’ammissione per un soggiorno con attività lucrativa non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica se sono adempiute le condizioni d’ammissione della LStrI4 e: a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera f o g; d. l’ammissione riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa che:
1. rientra nell’interesse pubblico predominante, in particolare nel settore
dell’approvvigionamento economico del Paese,
2. risponde a un’urgente necessità economica, o
2020-1582 1823
Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020 (Fase transitoria 3: allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione)
3. si svolge in un istituto di formazione o di formazione continua.
Art. 3c Ricongiungimento familiare Non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica l’ammissione: a. ai fini del ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–45 e 85 capo- verso 7 LStrI5 o in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS6; b. ai fini della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura prelimi- nare alla registrazione dell’unione domestica; c. di conviventi di cittadini svizzeri o di stranieri titolari di un permesso di di- mora o di domicilio.
Art. 3cbis Ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua Per gli stranieri che seguono una formazione o una formazione continua secondo l’articolo 27 LStrI7 o in virtù dell’ALC o della Convenzione AELS8 l’ammissione non è subordinata a considerazioni di protezione della salute pubblica, a condizione che si tratti di una formazione o di una formazione continua di durata superiore a
90 giorni.
Art. 3e Provvedimenti sanitari di confine 1 Previo accordo con il DFGP e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il DFI può imporre a persone che provengono da un Paese o una zona a rischio e vogliono entrare in Svizzera provvedimenti sanitari di confine secondo gli articoli 35 e 41 capoversi 2 e 4 LEp.
2 I provvedimenti sono elencati nell’allegato 7.
Art. 4a Rilascio di visti Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di permessi d’entrata a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l’allegato 1 è sospeso. Sono fatte salve le domande di persone che sono ammesse secondo gli articoli 3b capoverso 1 lettere b–d oppure 3c o che adempiono le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera f o g.
Art. 12 cpv. 4 Abrogato
5 RS 142.20 6 RS 0.632.31 7 RS 142.20 8 RS 0.632.31
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II
1 L’allegato 2 è modificato come segue:
Frase introduttiva e numeri 1–3 Abrogati 2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 7 secondo la versione qui annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore l’8 giugno 2020 alle ore 00.00.
2 L’articolo 3e entra in vigore il 3 giugno 2020 alle ore 00.009.
27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 7 Provvedimenti sanitari di confine