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AS 2020 1841

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI)

Modifica del 13 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sugli emolumenti LStrI è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 4 lett. a 4 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC 2 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato parte dell’ALC o in uno Stato membro dell’AELS per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, vigono gli emolumenti massimi seguenti: a. l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capo- verso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il ca- poverso 3 lettera b ammonta a 65 franchi al massimo;