AS 2020 1841
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI)
Modifica del 13 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sugli emolumenti LStrI è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 4 lett. a 4 Per i cittadini di uno Stato parte dell’ALC 2 o di uno Stato membro dell’AELS e per i lavoratori distaccati da un’impresa con sede in uno Stato parte dell’ALC o in uno Stato membro dell’AELS per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell’arco di un anno civile, vigono gli emolumenti massimi seguenti: a. l’emolumento per la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, b o e, nonché per l’allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capo- verso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati secondo il ca- poverso 3 lettera b ammonta a 65 franchi al massimo;