AS 2020 1887
AS 2020 1887
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 3 giugno 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20201 che istituisce provvedi- menti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 5 giugno 20202.
3 giugno 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Thomas Jemmi
1 RS 916.443.102.1 2 Pubblicazione urgente del 4 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2020-1621 1887
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2020 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV.
Allegato (art. 1–3)
Stati membri e zone interessati
N. 1
1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri
dell’UE colpiti Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione del (UE) 2020/47 20 gennaio 2020 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/711, GU L 166 del 28.5.2020, pag. 5.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza