AS 2020 1915
Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria
del 13 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
Sostituzione di un’espressione Nell’allegato 2 numero 2 «Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria» è sosti- tuito con «Commissione del trasporto ferroviario».
Art. 22a cpv. 2 lett. i
2 Non è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni con:
i. la Commissione del trasporto ferroviario;
All. 1 lett. B cifra VII/2.2.3
Schweizerische Trassenvergabestelle (Trassenvergabestelle) Service suisse d’attribution des sillons (Service d’attribution des sillons) Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce) Servetsch svizzer d’attribuziun dals trassés (Servetsch d’attribuziun dals trassés)
1 RS 172.010.1
2018-2899 1915
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
2. Ordinanza del 25 novembre 19982 sugli emolumenti dell’UFT
Titolo Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici (OEm-TP)
Ingresso visto l’articolo 40asepties capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr); visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge del 20 marzo 20094 sul trasporto di viag- giatori (LTV); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1, rubrica, nonché lett. d Oggetto
La presente ordinanza disciplina: d. gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto fer- roviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricor- so.
Art. 13 Decisione sugli emolumenti e sulle tasse
1 Gli emolumenti e le tasse sono fissati mediante una decisione.
2 Questa stabilisce le modalità di pagamento.
Art. 23 cpv. 1, primo periodo 1 L’emolumento per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 18 capoverso 1 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della proce- dura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. …
Art. 26 Emolumenti della ComFerr L’emolumento in funzione del tempo impiegato alla ComFerr è compreso tra 100 e
250 franchi per ogni ora di lavoro.
2 RS 742.102 3 RS 742.101 4 RS 745.1 5 RS 172.010
1916
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
3. Ordinanza del 14 ottobre 20156 sulle concessioni, sulla pianificazione
e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
Art. 7 cpv. 2, secondo periodo 2 … Per la pubblicazione dei piani di investimento dei gestori dell’infrastruttura si coordina con il Servizio di assegnazione delle tracce.
Art. 24, rubrica, nonché cpv. 4–6 Piano di investimento e partecipazione 4 Il gestore dell’infrastruttura fornisce alle imprese che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all’articolo 37a Lferr le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento. 5 Le imprese possono sottoporre all’UFT per decisione le proprie esigenze di cui il gestore dell’infrastruttura non ha tenuto conto. L’UFT decide definitivamente. 6 Se la controversia verte sulla violazione del diritto di partecipazione, è escluso l’esame di merito dei progetti d’investimento. La Commissione del trasporto ferro- viario (ComFerr) decide definitivamente.
Titolo prima dell’art. 37a Sezione 7a: Convenzione su compiti sistemici
Art. 37a La convenzione su compiti sistemici di cui all’articolo 37 Lferr ha durata illimitata. Può essere denunciata con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno civile.
4. Ordinanza del 25 novembre 19987 concernente l’accesso alla rete
ferroviaria
Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 12 capoversi 1 e 4, 12a capoverso 1, 12c capoversi 1 e 2 lettera c, 14 capoverso 4 e 19d capoverso 3 lettera b «gestore dell’infrastruttura» è sostituito con «Servizio di assegnazione delle tracce».
2 In tutta l’ordinanza «disdetta» è sostituito con «cancellazione».
Art. 10 cpv. 3
3 È fatta salva la competenza del Servizio di assegnazione delle tracce.
6 RS 742.120 7 RS 742.122
1917
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
Art. 11 cpv. 1, 4, 6 e 7 1 La normale attribuzione delle tracce avviene in sintonia con la procedura in mate- ria di orario. L’UFT fissa le scadenze per la richiesta delle tracce e la procedura d’at- tribuzione, applicando lo schema di cui all’allegato VII della direttiva 2012/34/UE8, unitamente a quelle per la procedura in materia di orario. 4 Il Servizio di assegnazione delle tracce, d’intesa con il gestore dell’infrastruttura, può fissare a una data successiva l’ultima scadenza possibile per la richiesta. 6 Il gestore dell’infrastruttura risponde a richieste ad hoc concernenti singole tracce
di regola entro cinque giorni lavorativi. 7 L’informazione fornita sulle riserve di capacità disponibili è comunicata a tutti i
richiedenti interessati.
Art. 11b Lavori di costruzione 1 Se a causa di lavori di costruzione su una tratta il volume di traffico giornaliero è limitato di oltre un terzo per più di sette giorni consecutivi, il gestore dell’infrastrut- tura deve pubblicare questi lavori per la prima volta almeno 24 mesi prima e aggior- narli almeno 12 mesi prima dell’inizio del periodo d’orario interessato. 2 Deve annunciare alle imprese di trasporto ferroviario e ai raccordati interessati le chiusure durante i fine settimana e le chiusure notturne prolungate tre mesi prima.
3 Può convenire a breve scadenza con le imprese di trasporto ferroviario e con i
raccordati le chiusure che non hanno ripercussioni sulla garanzia delle coincidenze nell’ambito del trasporto di viaggiatori e le chiusure per le quali sussiste la possibili- tà di deviare il traffico merci su altre tratte. 4 Presenta nell’ambito della procedura di programmazione le richieste di capacità per eseguire lavori di costruzione pianificabili. 5 Informa al più presto le imprese di trasporto ferroviario interessate dell’indisponi- bilità di capacità a causa di lavori di costruzione non pianificabili. 6 Dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e i committenti del traffico viaggiatori concessionario, definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni, d’intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari adeguati vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi sup- plementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari. 7 Nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale il gestore dell’infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo. Le impre- se di trasporto ferroviario si assumono i propri costi. 8 Nel rimanente traffico il gestore dell’infrastruttura indennizza le imprese di tra- sporto ferroviario per i costi supplementari del servizio sostitutivo e delle prestazioni
8 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; modificata da ultimo dalla decisione dele- gata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69.
1918
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
chilometriche connesse con la deviazione. L’UFT disciplina il calcolo dell’indennizzo.
9 Il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite.
10 Se non annuncia tempestivamente una limitazione, il gestore dell’infrastruttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L’UFT disciplina il calcolo dell’importo forfettario.
Art. 12 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 12a cpv. 3 e 4
3 Abrogato
4 In caso di saturazione di una tratta, il Servizio di assegnazione delle tracce esegue, con il coinvolgimento del gestore dell’infrastruttura interessato, un’analisi della capacità nella quale stabilisce le cause della saturazione e presenta misure a breve e medio termine per porvi rimedio. Pubblica questa analisi della capacità entro tre mesi dal giorno in cui la tratta è stata dichiarata saturata. Può dichiarare vincolanti per gli utenti le misure presentate nell’analisi della capacità.
Art. 12b Dichiarazione della capacità e accordo quadro 1 Il Servizio di assegnazione delle tracce stila una sintesi della capacità quadro assegnata (dichiarazione della capacità), contenente i seguenti dati: a. la capacità già attribuita e il numero di tracce; b. la capacità presumibilmente ancora disponibile per la conclusione di accordi quadro. 2 Il gestore dell’infrastruttura e le imprese interessate a svolgere il trasporto ferrovia- rio (art. 9a cpv. 4 Lferr) possono concludere un accordo quadro sull’accesso alla rete. Nell’accordo specificano le caratteristiche delle tracce da attribuire. 3 Se in caso di richieste per nuovi accordi quadro il Servizio di assegnazione delle tracce rileva conflitti, cerca una soluzione di comune intesa. Se non si perviene a una soluzione, si segue per analogia la procedura di cui all’articolo 12c capoverso 2 lettere b e c.
4 L’accordo quadro non può assicurare alcun diritto esclusivo all’utilizzazione.
5 Di regola l’accordo quadro è concluso per due periodi d’orario, tuttavia al massimo per dieci anni. Necessita dell’approvazione del Servizio di assegnazione delle tracce.
6 L’accordo quadro può essere denunciato dal gestore dell’infrastruttura, dopo
consultazione del Servizio di assegnazione delle tracce, per consentire un migliore utilizzo della tratta. L’accordo può prevedere il versamento di indennità per questi casi.
1919
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
7 Il Servizio di assegnazione delle tracce coordina gli accordi quadro per tracce transfrontaliere con i gestori dell’infrastruttura esteri interessati secondo gli artico- li 9, 10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/5459.
Art. 12c cpv. 3 3 Il Servizio di assegnazione delle tracce regola i dettagli della vendita all’asta, dopo aver consultato l’UFT.
Art. 14 cpv. 1, terzo periodo, 2, primo periodo, e 5 1 … Il gestore dell’infrastruttura informa il Servizio di assegnazione delle tracce in merito alle perturbazioni intervenute nonché alla loro eliminazione. 2 Se la perturbazione causa presumibilmente una limitazione di più giorni, il gestore dell’infrastruttura definisce in un orario d’emergenza le tratte alternative, le tracce e il servizio sostitutivo d’intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce e con le imprese di trasporto ferroviario interessate. … 5 Se la tratta alternativa attraversa le reti di più gestori dell’infrastruttura, questi istituiscono uno stato maggiore d’emergenza comune che assolve i compiti di cui ai capoversi 2 e 3. Il Servizio di assegnazione delle tracce può partecipare allo stato maggiore d’emergenza.
Art. 22 cpv. 1 lett. a Abrogata
Art. 25 ComFerr 1 La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) notifica la sua decisione alle parti entro due mesi dalla fine dell’istruzione.
2 Se deve giudicare questioni di importanza sostanziale che toccano la legge del
6 ottobre 199510 sui cartelli, la ComFerr invita la Commissione della concorrenza a esprimere un parere. Menziona tale parere nella propria decisione. 3 Assolve i compiti di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/201011. Scam- bia le informazioni e i dati necessari con gli altri organismi di regolazione competen- ti.
Art. 26 cpv. 1 Abrogato
9 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di inf- rastruttura ferroviaria, versione della GU L 94 dell’8.4.2016, pag. 1. 10 RS 251 11 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.
1920
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
Titolo prima dell’art. 27 Sezione 8: Ritiro dell’autorizzazione di accesso alla rete
Art. 27 cpv. 1 e 3 1 L’UFT ritira l’autorizzazione di accesso alla rete se il titolare non adempie più le
condizioni. 3 Ilritiro di un’autorizzazione estera riconosciuta in Svizzera vale anche per la Svizzera.
5. Ordinanza del 23 novembre 198312 sulle ferrovie
Art. 5b cpv. 4 4 L’UFT ritira il certificato di sicurezza se nel primo anno del suo rilascio non è stato
utilizzato nel modo previsto.
Art. 15f cpv. 1 e 3 1 Il Servizio di assegnazione delle tracce tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l’uso dell’infrastruttura e conforme alle specifiche dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/77713 (registro dell’infrastruttura). 3 L’UFT emana direttive sulla tenuta del registro, in particolare sulla delimitazione della rete. Il Servizio di assegnazione delle tracce, dopo aver consultato l’UFT e i gestori dell’infrastruttura, disciplina i dettagli della trasmissione delle informazioni. Assicura l’informazione dei proprietari e dei gestori di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo.
Art. 15v cpv. 5 5 L’UFT ritira il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più adempiute.
12 RS 742.141.1 13 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE, versione della GU L 139 del 27.5.2019, pag. 312.
1921
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
6. Ordinanza del 25 maggio 201614 sul trasporto di merci
Art. 6a Concessione dell’accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia Le imprese che forniscono servizi nel quadro dell’invio di convogli, carri o gruppi di carri tra infrastruttura ferroviaria e binari di raccordo o impianti di trasbordo TC garantiscono l’accesso non discriminatorio a tali servizi: a. attenendosi, per il proprio uso, alle stesse norme applicabili a terzi per la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi; b. riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nella fornitura dei servizi, nell’attribuzione delle risorse e nel calcolo dei prezzi; c. pubblicando le condizioni fondamentali per la fornitura dei servizi, per la pianificazione e l’attribuzione delle risorse nonché per il calcolo dei prezzi.
7. Ordinanza del 21 dicembre 200615 sugli impianti a fune
Art. 60 cpv. 3 3 Se non è possibile ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l’autorità ritira l’autorizzazione d’esercizio.
8. Ordinanza del 4 novembre 200916 sul trasporto di viaggiatori
Art. 11 Trasferimenti dagli aeroporti (art. 9 cpv. 2 LTV)
Nell’esaminare la domanda per un’offerta di trasferimenti da un aeroporto si suppo- ne che non nascano situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia pubblica per l’offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico.
Art. 12 cpv. 3 3 La domanda dev’essere inoltrata con firma giuridicamente valida. La domanda e la documentazione possono essere inoltrate in forma elettronica. L’UFT può esigere altre copie della domanda e della documentazione in forma cartacea.
14 RS 742.411 15 RS 743.011 16 RS 745.11
1922
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
Art. 20, rubrica Procedura in caso di modifica o trasferimento della concessione (art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)
Art. 22 e 30 Abrogati
Art. 47 Ritiro dell’autorizzazione (art. 9 cpv. 3 lett. b LTV)
Il DATEC ritira l’autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.
Art. 52a Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazionale con autobus autorizzato (art. 8 cpv. 2 LTV)
I diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazio- nale con autobus autorizzato sono retti dagli articoli 9–17 del regolamento (UE) n. 181/201117.
Art. 55 Competenza 1 Il DATEC è competente per il rilascio, la revoca e il ritiro delle autorizzazioni.
2 L’UFT è competente per il rinnovo e la modifica delle autorizzazioni.
Art. 55b Obbligo d’informazione (art. 15a LTV) 1 Nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato le imprese forniscono le seguenti informazioni prima del viaggio: a. condizioni generali applicabili al contratto; b. orari e condizioni per il viaggio più veloce; c. orari e condizioni per la tariffa più bassa; d. accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e le persone a mobilità ridotta; e. accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette; f. nel traffico a lunga distanza, disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette; g. attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
17 Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, versione della GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.
1923
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
h. disponibilità di servizi; i. procedure per il recupero di bagagli smarriti; j. possibilità di reclamo. 2 Nel traffico concessionario le imprese forniscono le seguenti informazioni durante il viaggio: a. servizi disponibili; b. prossima fermata; c. ritardi; d. principali coincidenze; e. indicazioni sulla sicurezza.
Art. 55c Reclami (art. 18 cpv. 1 lett. c LTV) 1 Le imprese istituiscono una procedura per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo.
2 Il viaggiatore può presentare il reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel
viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l’impresa interessata forni- sce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa il viaggiatore della data alla quale può aspettarsi la risposta; quest’ultima deve allora essere fornita entro tre mesi dalla presentazione del reclamo.
Art. 55d Rapporto sulla qualità del servizio (art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)
Le imprese pubblicano ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, un rappor- to sulla qualità del servizio nel trasporto internazionale di viaggiatori. Nel rapporto riferiscono su: a. disponibilità di titoli di trasporto; b. puntualità dei servizi di trasporto; c. soppressioni di corse; d. pulizia dei veicoli e delle stazioni e fermate; e. grado di soddisfazione della clientela; f. trattamento dei reclami, rimborsi e indennizzi per il prezzo del trasporto.
Art. 61 Indennizzo per il prezzo del trasporto (art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV) 1 L’indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso
1924
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti. 2 I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi durante il periodo di validità dello stesso possono chiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell’impresa. Le imprese definiscono i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell’indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo. 3 L’indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relati- va richiesta. L’indennizzo può essere effettuato sotto forma di buoni o altri servizi se le loro condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono chiedere l’indennizzo sotto forma di denaro. 4 Le imprese possono stabilire un importo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 5 franchi.
5 I viaggiatori non hanno diritto all’indennizzo se:
a. sono informati del ritardo prima dell’acquisto del titolo di trasporto; o b. giungono a destinazione con un ritardo pari o inferiore a 60 minuti. 6 Il ritardo nel trasporto a fune o nella navigazione concessionari non dà diritto a un indennizzo.
Art. 61a Assistenza ai viaggiatori (art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV) 1 In caso di ritardo alla partenza o all’arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l’impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo. 2 In caso di ritardo superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente:
a. vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia di- sponibile sul veicolo o nella stazione o fermata o possa essere ragionevol- mente fornito; b. adeguata sistemazione in albergo o in altro alloggio, e il trasporto tra la sta- zione o fermata e il luogo di alloggio, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti e sia fisicamente possibile. 3 Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l’impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa.
Art. 61b Diritto a proseguire il viaggio e al rimborso del prezzo del trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus (art. 8 cpv. 2 LTV) 1 L’impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragione- volmente che una corsa subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di
1925
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
almeno 120 minuti o una sovraprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra: a. il viaggio verso la destinazione finale, senza supplementi e a condizioni si- mili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; o b. il rimborso del prezzo del trasporto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al luogo di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile. 2 Qualora l’impresa non offra tale scelta, il viaggiatore ha diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L’impresa versa l’indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. 3 Se un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l’impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire. 4 Se una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, il viaggiatore ha diritto alla continuazione del viaggio con un’altra corsa o un altro itinerario o al rimborso del prezzo del trasporto da parte dell’impresa. 5 L’impresa rimborsa il prezzo del trasporto entro 14 giorni dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. Rimborsa il prezzo del trasporto integrale se il viaggio non serve più allo scopo originario del viaggiatore. In caso di abbonamenti il rim- borso è pari alla corrispondente percentuale del costo completo dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, salvo che il viaggiatore accetti un’altra forma.
Art. 61c Assistenza in caso d’incidente nel servizio di linea internazionale con autobus (art. 8 cpv. 2 LTV)
Nel servizio di linea internazionale con autobus in caso d’incidente l’impresa presta assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche immediate del viaggia- tore a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, al- loggio, vitto, indumenti, trasporto e prima assistenza. Per ciascun viaggiatore, l’im- presa può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti.
Art. 61d Assistenza in caso di cancellazione della corsa o ritardo alla partenza nel servizio di linea internazionale con autobus (art. 8 cpv. 2 LTV)
Nel servizio di linea internazionale con autobus, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti di una corsa la cui durata prevista supera le tre ore, l’impresa offre al viaggiatore gratuitamente: a. vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia di- sponibile sull’autobus o nella stazione o fermata o possa essere ragionevol- mente fornito; b. sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché assistenza nell’organizza- zione del trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio, qualora ri-
1926
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
sulti necessario un soggiorno di una o più notti. Per ciascun viaggiatore, l’impresa può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 100 franchi a not- te, per un massimo di due notti.
Art. 61e Pagamento anticipato in caso di decesso (art. 44a LTV)
Il pagamento anticipato in caso di decesso ammonta a un minimo di 40 000 franchi per viaggiatore.
Art. 66, rubrica e cpv. 6 Trasporto di bagagli nel servizio di linea internazionale con autobus (art. 8 cpv. 2 LTV) 6 Nel servizio di linea internazionale con autobus i viaggiatori hanno diritto a un risarcimento o rimborso per la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a un incidente. L’impresa risarcisce o rimborsa esclusivamente: a. il danno comprovato, tuttavia per un massimo di 2000 franchi per unità di bagaglio; e b. il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per i bagagli persi.
Art. 78a Relazione sull’applicazione dei diritti dei passeggeri nel servizio di linea internazionale con autobus (art. 52 LTV)
L’UFT pubblica ogni due anni un rapporto sull’applicazione degli articoli 52a, 55b, 61b–61d e 66 nei due anni civili precedenti. Il rapporto contiene in particolare statistiche relative ai reclami e alle sanzioni irrogate.
All. n. I lett. o Tutte le domande di concessione devono contenere: o. l’attestazione dell’esistenza di una procedura per il trattamento dei reclami di cui all’articolo 55c.
All. n. V lett. a Le domande di concessione per le ferrovie devono contenere, oltre a quanto menzio- nato nel numero I: a. l’attestazione del diritto di utilizzare l’infrastruttura ferroviaria conforme- mente agli articoli 8c e 8d della legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie o all’articolo 3 dell’ordinanza del 25 novembre 199819 concernente l’accesso alla rete ferroviaria;
18 RS 742.101 19 RS 742.122
1927
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
9. Ordinanza del 4 novembre 200920 sugli orari
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «tracciato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammati- cali, con «traccia».
Art. 5 Progetto d’orario Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell’orario e che il Servizio di assegnazione delle tracce ha attribuito provvisoriamente le tracce secon- do l’OARF21 le imprese allestiscono un progetto d’orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
2 Le disposizioni seguenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021:
a. ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (cifra I/3): articoli 7 capover- so 2, secondo periodo, nonché 24, rubrica, e capoversi 4–6; b. ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (cifra I/4): sostituzione di un’espressione, articoli 10 capoverso 3, 11 capo- versi 1, 4, 6 e 7, 11b, 12 capoverso 1, 12a capoversi 3 e 4, 12b, 12c capover- so 3, 14 capoversi 1, terzo periodo, 2, primo periodo, e 5 nonché 22 capover- so 1 lettera a; c. ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (cifra I/5): articolo 15f capo- versi 1 e 3; d. ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (cifra I/8): artico- li 52a, 55b–55d, 61–61e, 66, 78a, nonché allegato numero I lettera o; e. ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (cifra I/9): articolo 5.
13 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
20 RS 745.13 21 RS 742.122
1928
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
1929
Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. O RU 2020
1930