AS 2020 2027
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin) (Promozione della distribuzione in Svizzera nel contesto del COVID-19)
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin) (Promozione della distribuzione in Svizzera nel contesto del COVID-19)
Modifica dell’8 maggio 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione cinemato- grafica è modificato come segue:
Numero 2.2.8 2.2.8 Gli accrediti possono essere utilizzati a copertura di spese che esulano dalle quote di cui all’articolo 24 e al numero 2.2.7 per finanziare uscite nei cinema o garanzie minime di film svizzeri e di coproduzioni riconosciute con regia svizzera relative al periodo tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2020. Può esse- re coperto fino al 90 per cento delle spese sostenute per la distribuzione. So- no computabili i costi per l’acquisizione dei diritti cinematografici e per mi- sure promozionali, segnatamente la pubblicità, il marketing, le copie di film e l’audiodescrizione, pagate entro 12 mesi dall’inoltro della domanda a terzi indipendenti con sede o domicilio in Svizzera. È esclusa la cumulazione con la promozione della distribuzione di cui al numero 2.1.5. Possono fare do- manda le imprese di distribuzione. Le domande devono essere presentate tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020.
1 RS 443.113
2020-1146 2027
Promozione cinematografica. O del DFI RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020.
8 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset