AS 2020 2031
Ordinanza sul Servizio informazioni dell'esercito
Ordinanza sul Servizio informazioni dell’esercito (O-SIEs)
Modifica del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sul Servizio informazioni dell’esercito è modi- ficata come segue:
Inserire la sezione 5a (art. 10a–10e) e la sezione 5b (art. 10f–10j) prima del titolo della sezione 6
Sezione 5a: Sistema informatico Servizio informazioni militare
Art. 10a Organo responsabile e scopo 1 Il SIEs gestisce il Sistema informatico Servizio informazioni militare (Sist infm SIM) per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 99 LM. 2 Il Sist infm SIM serve ad archiviare dati e prodotti informativi fino al livello di classificazione SEGRETO.
Art. 10b Dati Il Sist infm SIM contiene i seguenti dati: a. dati e prodotti rilevanti per le attività informative quali rapporti e risultati di attività di esplorazione; b. dati personali trattati secondo l’articolo 8; c. dati da fonti pubblicamente accessibili.
1 RS 510.291
2020-0617 2031
Servizio informazioni dell’esercito. O RU 2020
Art. 10c Raccolta dei dati Il SIEs raccoglie i dati per il Sist infm SIM: a. per mezzo di attività informative proprie; b. presso l’esercito e l’amministrazione militare; c. presso gli addetti alla difesa svizzeri all’estero; d. presso altri servizi informazioni svizzeri ed esteri; e. presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; f. da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10d Comunicazione dei dati 1 I prodotti del Servizio informazioni militare (SIM) contenuti nel Sist infm SIM sono comunicati al Comando dell’esercito, agli organi di comando dell’esercito e a organi interessati della Confederazione e dei Cantoni ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali. 2 Tutti i rimanenti dati del Sist infm SIM sono resi accessibili, mediante procedura di richiamo, unicamente ai collaboratori del SIM e del Servizio di protezione pre- ventiva dell’esercito ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10e Conservazione dei dati I dati del Sist infm SIM sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
Sezione 5b: Imagery analyst system
Art. 10f Organo responsabile e scopo
1 Il SIEs gestisce l’Imagery analyst system (Sist IA) per l’adempimento dei suoi
compiti secondo l’articolo 99 LM.
2 Il Sist IA serve:
a. all’acquisizione e all’analisi di informazioni concernenti l’estero basate su immagini e rilevanti per l’esercito; b. all’osservazione e alla registrazione di fatti e installazioni, segnatamente per mezzo di aeromobili e satelliti.
Art. 10g Dati Il Sist IA contiene i seguenti dati: a. dati di immagini digitali sotto forma di dati grezzi o metadati, segnatamente quelli ottenuti per mezzo di aeromobili e satelliti che realizzano immagini; b. prodotti e prodotti intermedi digitali con dati di immagini analizzati;
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c. dati personali trattati secondo l’articolo 8.
Art. 10h Raccolta dei dati Il SIEs raccoglie i dati per il Sist IA: a. presso l’Ufficio federale di topografia; b. presso l’esercito e l’amministrazione militare; c. presso altre unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; d. presso partner esteri; e. da fonti pubblicamente accessibili.
Art. 10i Comunicazione dei dati 1 Il SIEs rende accessibili i dati del Sist IA alle persone seguenti, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali: a. mediante procedura di richiamo: ai collaboratori del National imagery in- telligence center; b. mediante procedura di comunicazione automatica: ai collaboratori del SIM presso l’esercito e l’amministrazione militare nonché a quelli del SIC. 2 Può comunicare i dati del Sist IA, in maniera selettiva e in forma orale o scritta a seconda dei contenuti e della classificazione, a persone selezionatein seno all’eser- cito, all’amministrazione militare, al resto dell’Amministrazione federale e alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, nella misura in cui ciò è necessario per l’adem- pimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 10j Conservazione dei dati I dati del Sist IA sono conservati sino alla loro revoca, ma al massimo per una durata di 45 anni a decorrere dalla loro acquisizione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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