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AS 2020 2035

Ordinanza sui sistemi d'informazione militari

Ordinanza sui sistemi d’informazione militari (OSIM)

Modifica del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3

1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:

2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA. 3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.

Art. 6 Concerne soltanto il testo francese

Art. 7, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. k L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: k. i servizi e le persone di cui all’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comuni- cano segni o indizi seri relativi a motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale o dell’arma in prestito.

1 RS 510.911

2019-1627 2035

Sistemi d’informazione militari. O RU 2020

Art. 37, rubrica, e cpv. 2 Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (art. 86 e 87 lett. a LSIM) 2 La persona interessata può trasmettere i dati ai comandi militari anche tramite un portale elettronico gestito dall’Aggruppamento Difesa.

Art. 50 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Inserire la sezione 3a (art. 52a–52e) prima del titolo della sezione 4 del capitolo 3

Sezione 3a: Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

Art. 52a Scopo e organo responsabile 1 Il sistema d’informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all’amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all’elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l’accesso a piattaforme e sistemi d’informazione differentemente classificati di detta rete.

2 I dati del PEGASUS secondo l’allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono

trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.

3 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.

Art. 52b Dati I dati personali contenuti nel PEGASUS sono indicati nell’allegato 23a.

Art. 52c Raccolta dei dati I dati nel PEGASUS sono raccolti: a. dal Sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG); b. dal sistema PISA; c. dal sistema di gestione delle identità gestito sotto la responsabilità della Se- greteria generale del DDPS conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lette- ra c dell’ordinanza del 19 ottobre 20162 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM);

2 RS 172.010.59

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Sistemi d’informazione militari. O RU 2020

d. dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM.

Art. 52d Comunicazione dei dati

1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:

a. agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a nume- ri 1–28 e 35; b. alle persone competenti per l’amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 29–37; i dati secondo il numero 36 pos- sono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono es- sere visibili tramite le interfacce per utenti; c. al «Sistema d’informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati secondo l’allegato 33c numero 1; d. al Sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l’allegato 33d numero 1; e. alle piattaforme e ai sistemi d’informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tec- niche: i dati necessari per l’accesso a tali piattaforme e sistemi d’informa- zione. 2 Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.

Art. 52e Conservazione dei dati 1 I dati secondo l’allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso. 2 Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.

Art. 56 cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 57f cpv. 1

1 Per fornire tempestivamente prestazioni, l’Aggruppamento Difesa può determina-

re, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.

Art. 59 cpv. 2 2 I dati per l’LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell’allegato 26.

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Art. 66 Conservazione dei dati I dati dell’ISFA sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dal rileva- mento.

Art. 70n lett. d I dati del sistema FABIS sono raccolti: d. dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33c numero 1;

Art. 70s lett. d I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti: d. dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33d numero 1;

Capitolo 6, sezione 2 (art. 72a–72e) Abrogata

Art. 74 cpv. 3, frase introduttiva, lett. a e c

3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS,

all’attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito: a. allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM; c. al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.

Art. 75 lett. b Concerne soltanto i testi tedesco e francese

II

1 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 23a secondo la versione qui an-

nessa. 2 Gli allegati 1, 1a, 2, 26, 33c e 33d sono modificati secondo la versione qui annessa.

3 L’allegato 35a è abrogato.

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Sistemi d’informazione militari. O RU 2020

Allegato 1 (art. 2a)

Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa

Abrogare la riga della tabella concernente il sistema d’informazione «CT-SPA» CT-SPA Sistema d’informazione per la Art. 72a–72e OSIM, BLEs circolazione e il trasporto del allegato 35a OSIM Servizio preposto alle autovet- ture

Modificare le righe della tabella concernenti i sistemi d’informazione «OpenRID», «IPont» e «ISGMP» OpenRID Sistema d’informazione Art. 15–19 OSIM, Cdo Istr Contatti all’estero allegato 10 OSIM

IPont Sistema d’informazione Art. 30–34 OSIM, Cdo Istr Pontonieri allegato 13 OSIM

ISGMP Sistema d’informazione per i Art. 132–137 LSIM, SM Es certificati di formazione in art. 60 OSIM, materia di buona prassi di allegato 27 OSIM fabbricazione

Inserire una nuova riga della tabella, concernente il sistema d’informazione «PEGASUS», sotto la riga della tabella concernente il sistema d’informazione «AIS» PEGASUS Sistema di automazione Art. 52a–52e OSIM, BAC e di aiuto alla gestione guidato allegato 23a OSIM dai processi e dagli eventi

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Allegato 1a (art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Dati del PISA

Inserire il n. 89a prima del titolo «1.7 Pene, pene accessorie e misure penali» 89a. Incorporazione in gruppi d’impiego in relazione con la valutazione della funzione

Titolo «1.7 Pene, pene accessorie e misure penali», n. 93

93. Esclusione dall’esercito conformemente al Codice penale militare del

13 giugno 19273

Titolo «1.8 Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata»), n. 101a Concerne soltanto il testo francese

3 RS 321.0

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Allegato 2 (art. 6)

Dati del MEDISA

Titolo Concerne soltanto il testo francese

N. 7 lett. a

7. Certificati e perizie di medici militari e civili:

a. certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare;

N. 10 lett. b

10. Corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona

soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile: b. in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’ob- bligo di leva/del militare al Servizio medico militare.

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Allegato 23a (art. 52b)

Dati del PEGASUS

1. Cognome

2. Nome

3. Iniziali

4. Indirizzo e-mail

5. Numero personale

6. Data di nascita

7. Funzione

8. Appellativo/titolo

9. Gruppo di utenti

10. Tipo di utente

11. Statuto di utente

12. Ufficio

13. Numeri telefonici

14. Fax

15. Pager

16. Indirizzo

17. Datore di lavoro

18. Unità amministrativa, primo livello

19. Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello

20. Paese

21. Stato (Cantoni ecc.)

22. Numero d’assicurato AVS

23. Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comu-

ni)

24. Certificati pubblici

25. Amministratore

26. Numeri degli apparecchi e delle tessere di identificazione personali

27. Ubicazione di rete

28. Collocazione dell’elenco personale

29. Durata di validità del conto

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30. Data dell’ultimo log in

31. Numero di log in eseguiti

32. Data dell’ultima modifica della password

33. Password

34. Autorizzazioni d’accesso

35. Opzioni di telefonia (autorizzazioni di selezione)

36. Livello di controllo conformemente all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza

del 4 marzo 20114 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e data del passaggio in giudicato della dichiarazione di sicurezza notificata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP alla persona auto- rizzata ad accedere; termine della successiva ripetizione del controllo di si- curezza relativo alle persone conformemente all’articolo 18 capoverso 1 OCSP

37. I seguenti dati biometrici (template) della persona: impronta delle vene,

scansione dell’iride, impronte digitali

4 RS 120.4

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Allegato 26 (art. 59)

Dati del LMS DDPS

N. 5, 14, 19, 22 e 25–31

5. Luogo di lavoro / luogo di servizio (numero postale d’avviamento)*

14. Livello gerarchico/gruppo d’impiego

19. Dati rilevanti per la formazione (formazioni particolari, distinzioni, brevetti)

22. Capacità e competenze acquisite nel quadro di formazioni

25. Categorie di autorizzazione a condurre

26. Corso per pontonieri

27. Formazione e formazione continua civile e militare

28. Competenze personali

29. Competenze sociali

30. Competenze di condotta

31. Competenze specialistiche

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Allegato 33c (art. 70m)

Dati del sistema FABIS

N. 2 2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP5 alla persona autorizzata ad accedere

5 RS 120.4

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Sistemi d’informazione militari. O RU 2020

Allegato 33d (art. 70r)

Dati del sistema MIL PLATTFORM

N. 2 2. Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP6 alla persona autorizzata ad accedere

6 RS 120.4

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