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AS 2020 2049

Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche

Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

Modifica del 20 dicembre 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 30 aprile 20191; visto il parere del Consiglio federale del 14 agosto 20192, decreta:

I La legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche è modificata come segue:

Art. 58a cpv. 5 5 Per la definizione di misure di protezione, di ripristino e di sostituzione secondo la legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio, lo stato iniziale ai sensi dell’articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge del 7 otto- bre 19835 sulla protezione dell’ambiente corrisponde allo stato al momento della presentazione della domanda.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2019 Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2019 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol