AS 2020 2051
Regolamento interno della Commissione del trasporto ferroviario
Regolamento interno della Commissione del trasporto ferroviario
del 25 ottobre 2019 Approvato dal Consiglio federale il 13 maggio 2020
La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), visto l’articolo 40a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), adotta il regolamento seguente:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della ComFerr nonché la sua collaborazione con gli altri servizi incaricati dell’attuazione della Lferr.
Art. 2 Commissione
1 La ComFerr si compone del presidente, del vicepresidente e degli altri membri.
2 Il vicepresidente assume la supplenza per tutti i compiti presidenziali.
Art. 3 Sede
1 La sede della ComFerr è Berna.
2 La sede è considerata come luogo di lavoro per il presidente e il personale della segreteria.
3 Di regola, è il luogo in cui si svolgono le sedute.
Art. 4 Segreteria
1 La segreteria si compone:
a. del capo; b. degli altri impiegati.
RS 742.101.4 1 RS 742.101
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2 Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la
risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria. 3 Il presidente consulta gli altri membri della ComFerr prima di nominare un nuovo capo. 4 Decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri impiegati della segreteria dopo aver sentito il capo.
Sezione 2: Competenze e compiti
Art. 5 Competenze della ComFerr Le competenze della ComFerr sono rette dalla Lferr.
Art. 6 Compiti del presidente
1 Il presidente dirige i procedimenti.
2 Ilpresidente sbriga autonomamente i compiti non giudiziari della ComFerr e
informa regolarmente gli altri membri della ComFerr. Può attribuire a un membro la preparazione di singoli affari e il resoconto alla ComFerr.
Art. 7 Compiti della segreteria La segreteria prepara gli affari della ComFerr, le sottopone proposte e attua le deli- bere della ComFerr. In particolare: a. gestisce i lavori della ComFerr dal punto di vista tecnico e amministrativo; b. su incarico del presidente prepara l’istruzione del procedimento su azione e del procedimento d’inchiesta; c. redige pareri, decisioni e comunicazioni della ComFerr; d. rileva e tratta i dati; e. effettua l’osservazione e il monitoraggio del mercato; f. prepara l’informazione per il pubblico; g. coordina i lavori tra la ComFerr e l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Art. 8 Compiti del capo della segreteria 1 Il capo dirige la segreteria e ne garantisce l’adempimento dei compiti. Tiene il verbale delle sedute della ComFerr e informa gli altri impiegati della segreteria in merito alle delibere.
2 Designa un supplente per la gestione della segreteria.
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Art. 9 Collaborazione con l’UFT 1 La ComFerr assicura lo scambio di informazioni con l’UFT su tutti i fatti determi- nanti per l’adempimento dei compiti.
2 La ComFerr informa l’UFT delle sue decisioni.
3 L’UFT trasmette alla ComFerr i dati necessari per l’osservazione e il monitoraggio del mercato.
4 L’UFT informa la ComFerr in particolare su:
a. il rilascio e il ritiro di autorizzazioni di accesso alla rete, autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza; b. la subordinazione di impianti di trasbordo per il traffico combinato, binari di raccordo e impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato all’accesso non discriminatorio; c. l’assunzione di compiti sistemici. 5 L’UFT invita la ComFerr a esprimere il proprio parere nell’ambito dei suoi com- piti.
Art. 10 Cooperazione internazionale Il presidente rappresenta la ComFerr nei confronti delle autorità estere di regolazio- ne e in seno alle organizzazioni internazionali specializzate. Può farsi assistere da altri membri della ComFerr o da impiegati della segreteria.
Art. 11 Segreto d’ufficio 1 I membri della ComFerr, il personale della segreteria nonché gli esperti consultati sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la ComFerr. Sono confidenziali in particolare i dibatti- menti, i verbali, i documenti di lavoro e i progetti di decisione della ComFerr. 2 La ComFerr è considerata autorità superiore, autorizzata a dispensare dal segreto d’ufficio le persone tenute all’obbligo d’edizione o di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale2).
Art. 12 Informazione del pubblico
1 La ComFerr fissa i principi della sua politica d’informazione.
2 Il presidente è responsabile dell’informazione del pubblico. Può delegare l’infor- mazione su affari e decisioni a un altro membro della ComFerr o al capo della segre- teria. 3 Le decisioni sono pubblicate in forma anonima. Non sono pubblicate le decisioni concernenti i processi che non sono di interesse pubblico.
2 RS 311.0
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Art. 13 Rapporto La ComFerr presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulle proprie attività, le proprie decisioni e i propri obiettivi.
Art. 14 Preventivo 1 La ComFerr allestisce il proprio preventivo insieme alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazio- ni (DATEC).
2 La Segreteria generale del DATEC tiene la contabilità della ComFerr.
Sezione 3: Sedute della Commissione
Art. 15 Convocazione
1 Il presidente convoca la ComFerr secondo necessità.
2 Egli è tenuto a convocare la ComFerr se un membro ne fa richiesta motivata.
Art. 16 Delibere
1 La ComFerr delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente
partecipa alla votazione.
2 Il presidente decide in caso di parità.
Sezione 4: Procedimento su azione e procedimento d’inchiesta
Art. 17 Apertura 1 La ComFerr può effettuare inchieste preliminari d’ufficio, su richiesta degli inte- ressati o su denuncia di terzi. 2 La procedura di inchiesta preliminare non dà diritto alla consultazione degli atti.
3 La ComFerr decide in merito all’apertura dell’inchiesta.
Art. 18 Istruzione 1 Il presidente chiarisce i fatti e raccoglie le prove secondo l’articolo 39 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale. Può delegare tale compi- to a un membro. 2 Il presidente emana decisioni incidentali, segnatamente su provvedimenti cautelari. Può ordinare, in particolare, un ulteriore scambio di atti scritti o una deliberazione.
3 RS 173.32
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3 Sottopone agli altri membri che partecipano alla decisione una proposta scritta di liquidazione della procedura.
Art. 19 Decisioni
1 Il presidente ordina un dibattimento. Quest’ultimo non è pubblico.
2 Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la decisione può essere
presa mediante circolazione degli atti. Si applicano le regole valide per le delibere.
Art. 20 Testo della decisione 1 La decisione menziona i nomi dei membri della ComFerr e del collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato. 2 Le decisioni sono firmate dal presidente, da un membro della ComFerr e dal colla- boratore della segreteria che vi hanno partecipato. 3 Le decisioni incidentali sono firmate dal presidente e dal collaboratore della segre- teria che vi hanno partecipato.
4 La segreteria informa gli altri membri della ComFerr delle decisioni emanate.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento interno della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 20134 è abrogato.
Art. 22 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020.
25 ottobre 2019 In nome della ComFerr: La presidente, Patrizia Danioth Halter
4 RU 2013 1911
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