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AS 2020 2071

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Modifica del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20141 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen è modificata come segue:

Preambolo visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014), 2216 (2015) e 2511 (2020)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1a cpv. 4 4 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se applicabili, in confor- mità delle decisioni di tale Comitato.

Art. 1b Deroghe a scopi umanitari La SECO può, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del DFF e in conformi- tà con le decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, concedere deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 1a: a. per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanita- rie nello Yemen; o

3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all’indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

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Provvedimenti nei confronti dello Yemen. O RU 2020

b. per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015).

Art. 3 cpv. 2 lett. b

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

b. in conformità con i paragrafi 16 della risoluzione 2140 (2014) e 3 della riso- luzione 2511 (2020) nonché con le decisioni corrispondenti del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 4 cpv. 1

1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 1–1b.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020.

27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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