AS 2020 2081
Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Decisione RC-9/7 della Conferenza delle Parti concernente l'adozione dell'allegato VII
Traduzione
Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale Decisione RC-9/7 della Conferenza delle Parti concernente l’adozione dell’allegato VII
Adottata il 10 maggio 2019 in occasione della nona sessione della Conferenza delle Parti a Ginevra Entrata in vigore per la Svizzera il 6 novembre 20201
La Conferenza delle Parti, adotta l’allegato VII della Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale2 nella forma annessa alla presente decisio- ne.
Allegato VII Procedure e meccanismi di controllo dell’adempimento della Convenzione di Rotterdam
1. I presenti hanno istituito un Comitato di controllo dell’adempimento (detto in seguito «Comitato»).
Membri 2. Il Comitato è composto da 15 membri designati dalle Parti ed eletti dalla Confe- renza delle Parti tenendo conto di una rappresentazione geografica equa dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite. 3. I membri dispongono di competenze tecniche e qualifiche specifiche nell’ambito di competenza della Convenzione. Si riuniscono in tutta obiettività nell’interesse superiore della Convenzione.
1 Confronta le disposizioni per l’entrata in vigore di cui all’articolo 22
della Convenzione di Rotterdam. 2 RS 0.916.21
2019-3954 2081
Convenzione di Rotterdam. Decisione RC-9/7 RU 2020
Elezione dei membri 4. In occasione della prima riunione successiva all’entrata in vigore del presente allegato, la Conferenza delle Parti elegge otto membri del Comitato per un mandato e sette membri per due mandati. In occasione di ogni riunione ordinaria successiva, la Conferenza delle Parti eleggerà nuovi membri per due mandati completi in sosti- tuzione dei membri il cui mandato è giunto o giungerà a scadenza. I membri non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Nel presente allegato, con «mandato» si intende il periodo che inizia con la chiusura di una riunione ordi- naria della Conferenza delle Parti e termina con la chiusura della riunione ordinaria successiva della Conferenza delle Parti. 5. Se un membro del Comitato rassegna le dimissioni o non è altrimenti in grado di portare a termine il suo mandato o di svolgere le sue funzioni, la Parte che lo ha designato nomina un sostituto per la durata del mandato rimanente.
Ufficio 6. Il Comitato elegge il proprio presidente. Un vicepresidente e un relatore sono eletti a turno dal Comitato conformemente all’articolo 30 del regolamento interno della Conferenza delle Parti.
Riunioni 7. Il Comitato si riunisce quando necessario, se possibile in contemporanea con la Conferenza delle Parti o altri organi della Convenzione. 8. Fatto salvo il paragrafo 9 qui sotto, le riunioni del Comitato sono aperte alle Parti e al pubblico, a meno che il Comitato non decida altrimenti. Quando il Comitato esamina comunicazioni conformemente ai paragrafi 12 o 13 qui sotto, le sue riunioni sono aperte alle Parti e chiuse al pubblico, a meno che la Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa non decida altrimenti. Le Parti o gli osservatori che posso- no assistere alle riunioni non sono autorizzati a parteciparvi a meno che il Comitato e la Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa non decidano altrimenti.
9. Quando viene presentata una comunicazione sul presunto mancato adempimento
di una Parte, il Comitato invita tale Parte a partecipare all’esame della comunicazio- ne. Tuttavia, la Parte non può partecipare né all’elaborazione né all’adozione di una raccomandazione o di una conclusione del Comitato a tale riguardo. 10. Il Comitato si adopera per giungere a un accordo consensuale su tutte le que- stioni di fondo. Se ciò si rivela impossibile, il rapporto del Comitato riporta i pareri di tutti i suoi membri. Se tutti gli sforzi risultano vani e non è possibile raggiungere un consenso, le decisioni sono adottate, in ultima istanza, con la maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti oppure con una maggioranza di otto membri, se quest’ultima maggioranza è composta da un numero maggiore di mem- bri. Il quorum è costituito da dieci membri del Comitato. 11. Ogni membro del Comitato deve evitare qualsiasi conflitto di interessi diretto o indiretto sulle questioni esaminate dallo stesso. Se un membro è confrontato con un
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conflitto d’interessi diretto o indiretto oppure se è cittadino di un Paese il cui adem- pimento degli obblighi è in causa, deve informarne il Comitato prima dell’esame della questione. Il membro interessato non partecipa né all’elaborazione né all’ado- zione di una raccomandazione del Comitato concernente tale questione.
12. Comunicazioni scritte possono essere trasmesse mediante il Segretariato da:
a) una Parte la quale ritiene che, nonostante gli sforzi, non è o non sarà in grado di adempiere alcuni dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione. La comu- nicazione deve precisare gli obblighi interessati e analizzare la ragione per cui la Parte non è in grado di adempierli. Per quanto possibile, possono esse- re fornite informazioni a sostegno della comunicazione o indicazioni su co- me ottenerle. La comunicazione può includere suggerimenti sulle soluzioni che la Parte ritiene più adeguate per il caso specifico; b) una Parte direttamente toccata o che potrebbe essere direttamente toccata da un presunto mancato adempimento di un’altra Parte degli obblighi ai sensi della Convenzione. Ogni Parte che intende presentare una comunicazione in virtù del presente paragrafo dovrebbe innanzitutto avviare consultazioni con la Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa. La comunicazione de- ve precisare gli obblighi interessati e includere informazioni a sostegno, in- dicando in particolare la ragione per cui la Parte è o potrebbe essere toccata.
13. Per determinare le difficoltà che le Parti potrebbero incontrare nell’adem-
pimento dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, dell’articolo 5 paragra- fi 1 e 2 e dell’articolo 10 della Convenzione, il Comitato, dopo aver ricevuto dal Segretariato le informazioni su tali disposizioni comunicategli dalle Parti, informa per scritto la Parte in merito al problema. Se la questione non viene risolta con la mediazione del Segretariato entro 90 giorni attraverso consultazioni con la Parte interessata e se il Comitato esamina più tardi la questione, lo farà conformemente ai paragrafi 16–24 qui sotto. 14. Il Segretariato trasmette, entro due settimane dal loro ricevimento, ai membri del Comitato le comunicazioni redatte conformemente al paragrafo 12 lettera a) qui sopra per esame durante la riunione successiva del Comitato.
15. Il Segretariato, entro due settimane dal ricevimento di una comunicazione
redatta conformemente al paragrafo 12 lettera b) o al paragrafo 13 qui sopra, invia copia della comunicazione alla Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa e ai membri del Comitato, per esame durante la riunione successiva della stessa. 16. Le Parti il cui adempimento degli obblighi è in causa possono presentare rispo- ste od osservazioni in ogni fase della procedura descritta nel presente allegato. 17. Senza portare pregiudizio al paragrafo 16 qui sopra, i complementi di informa- zione forniti, quale risposta a una comunicazione, da una Parte il cui adempimento degli obblighi è in causa devono pervenire al Segretariato nei tre mesi successivi alla data alla quale la Parte ha ricevuto la comunicazione, sempre che circostanze speci- fiche non giustifichino una scadenza più lunga. Queste informazioni sono trasmesse immediatamente ai membri del Comitato per esame durante la riunione successiva dello stesso. Se una comunicazione è stata presentata conformemente al paragrafo
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12 lettera b) qui sopra, il Segretariato trasmette le informazioni anche alla Parte che ha presentato la comunicazione.
18. Il Comitato può decidere di non dare seguito alle comunicazioni che ritiene:
a) de minimis; b) manifestamente mal fondate.
Agevolazione
19. Il Comitato esamina tutte le comunicazioni che gli sono presentate conforme-
mente al paragrafo 12 o al paragrafo 13 qui sopra per determinare i fatti e le cause profonde del problema e collaborare alla loro risoluzione tenendo conto dell’articolo
16 della Convenzione. A tal fine, il Comitato può fornire a una Parte:
a) consulenza; b) raccomandazioni non vincolanti; c) informazioni supplementari richieste per aiutare detta Parte a elaborare un piano comprendente scadenze e obiettivi che le consenta di ottemperare alla Convenzione.
Misure possibili per trattare le questioni di mancato adempimento 20. Se, dopo aver avviato la procedura di agevolazione prevista dal paragrafo 19 qui sopra e tenuto conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza delle difficoltà in materia di adempimento degli obblighi, comprese le capacità finanziarie e tecni- che delle Parti il cui adempimento degli obblighi è in causa, il Comitato ritiene necessario proporre misure supplementari per aiutare una Parte a ovviare alle diffi- coltà in materia di adempimento dei propri obblighi, può raccomandare alla Confe- renza delle Parti, tenendo conto delle sue capacità ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 5 lettera c) della Convenzione, di prevedere le misure seguenti, da adottare confor- memente al diritto internazionale, per garantire il rispetto della Convenzione: a) fornire alla Parte interessata un sostegno supplementare nel quadro della Convenzione, segnatamente facilitandone, se del caso, l’accesso alle risorse finanziarie, all’assistenza tecnica e a un potenziamento delle capacità; b) fornire consulenza sull’adempimento futuro degli obblighi per aiutare le Par- ti ad applicare le disposizioni della Convenzione e promuovere la coopera- zione fra tutte le Parti; c) chiedere alla Parte interessata di fare il punto sui progressi ottenuti; d) redigere una dichiarazione sullo stato delle preoccupazioni in merito a pos- sibili mancati adempimenti futuri; e) redigere una dichiarazione sullo stato delle preoccupazioni in merito alla si- tuazione attuale di mancato adempimento;
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f) chiedere al Segretariato esecutivo di rendere pubblici tutti i casi di mancato adempimento; g) raccomandare alla Parte che non adempie alle disposizioni della Convenzio- ne di risolvere il problema del mancato adempimento, al fine di garantire nuovamente il rispetto della Convenzione.
Trattamento dell’informazione 21.