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AS 2020 2121

AS 2020 2121

Ordinanza del DEFR sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA-DEFR)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR del 15 novembre 20161 sull’utilizzo di indica- zioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

Allegato 1 (art. 1)

Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

Le seguenti voci sono sostituite dalla versione seguente

Prodotto naturale Specifica Termine dell’esclusione

Amido Amido di frumento assoluto; 31.12.2022 di frumento per l’utilizzo in farciture e impasti. Concentrato Proteine (N x 6,38): 45–92 % nella sostanza secca; 31.12.2022 di proteine lattosio: 3–45 %; di siero di grasso: 1,5–6,0 %; latte, tenore di ceneri 2,5–5,5 %; proteine min. tenore di residui di pesticidi relativi ad alimenti per lattanti e

43 % di proseguimento: conformemente all’articolo 22 capoverso 4

dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE); tenori concernenti agenti contaminanti: melammina: max. particolari criteri microbiologici: conformemente all’articolo

69 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163

sui requisiti igienici (ORI); per l’utilizzo in alimenti per lattanti e di proseguimento e alimenti dietetici a fini medici speciali conformemente all’ODPPE o secondo il corrispondente diritto estero. Farina di grano Tenore di micotossine conformemente all’ordinanza del 31.12.2021 tenero per 16 dicembre 20164 sui contaminanti (OCont) per alimenti a alimenti a base base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cereali nella prima infanzia. Per l’utilizzo negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia secondo il capitolo

2 sezione 3 dell’ODPPE.

Farina di Tenore di micotossine conformemente all’OCont per alimenti 31.12.2021 segale per a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai alimenti a base bambini nella prima infanzia. di cereali Per l’utilizzo negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia secondo il capitolo 2 sezione

3 dell’ODPPE.

Farina di spelta Tenore di micotossine conformemente all’OCont per alimenti 31.12.2021 per alimenti a a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai base di cereali bambini nella prima infanzia. Per l’utilizzo negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia secondo il capitolo 2 sezione

3 dell’ODPPE.

2 RS 817.022.104 3 RS 817.024.1 4 RS 817.022.15

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O RU 2020

Prodotto naturale Specifica Termine dell’esclusione

Lattosio Lattosio anidro nella sostanza secca: min. 99 % m/m; 31.12.2022 per alimenti tenore di residui di pesticidi: conformemente agli allegati 2, 3 speciali e 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 concernen- te i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA) e all’articolo 22 dell’ODPPE; melammina: max. 1 mg/kg; piombo: max. 0,05 mg/kg polvere; criteri microbiologici: conformemente all’allegato 1 e all’articolo 69 capoverso 3 dell’ORI; per l’utilizzo in alimenti per persone con particolari esigenze alimentari conformemente all’ODPPE o secondo il corri- spondente diritto estero; per l’utilizzo in alimenti speciali con profili dei valori nutriti- 31.12.2021 vi prescritti dalla legge secondo l’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 sugli alimenti speciali. Siero di latte Proteine (N x 6,38): min. 10–13 %; 31.12.2022 in polvere, lattosio: 80–90 %; tenore di grasso: < 1,5 %; proteine ceneri: 0,6–3,0 %; min. 10–13 %, tenore di residui di pesticidi: conformemente all’articolo 22 demineraliz- capoverso 4 dell’ODPPE; zato tenori di altri agenti contaminanti: melammina: max. 1 particolari criteri microbiologici conformemente all’articolo

69 capoverso 3 dell’ORI;

per l’utilizzo in alimenti per lattanti e di proseguimento conformemente al capitolo 2 sezioni 1 e 2 dell’ODPPE o secondo il corrispondente diritto estero. Zucchero Zucchero cristallizzato prodotto giusta l’ordinanza del 22 31.12.2022 bian- settembre 19977 sull’agricoltura biologica da barbabietole da co biologico zucchero, per l’utilizzo in prodotti ottenuti giusta l’ordinanza da barbabietole sull’agricoltura biologica. da zucchero

5 RS 817.021.23 6 RU 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405 7 RS 910.18

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O del DEFR RU 2020