AS 2020 2129
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Droghiera/Droghiere con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Droghiera/Droghiere con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 20 maggio 2020
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 20 settembre 20101 sulla formazione professionale di base droghiera/droghiere con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art.10 Piano di formazione 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne2 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. precisa anche le conoscenze specifiche per la fornitura di sostanze e prepara- ti secondo l’articolo 66 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 3 sui prodotti chimici e secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 28 giugno
20054 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate
sostanze e preparati pericolosi; c. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
1 RS 412.101.221.36 2 Il piano del 20 maggio 2020 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z 3 RS 813.11 4 RS 813.131.21
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d. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza- zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professio- nale di base; e. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 12, rubrica, frase introduttiva e lett. c Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti: c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del droghiere AFC e almeno
5 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
Art. 13 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di
persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
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Titolo prima dell’art. 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 14, rubrica Documentazione dell’apprendimento
Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 15, rubrica Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola
Art. 16, rubrica Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali
Art. 17 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi: a. ha assolto la formazione professionale di base:
1. secondo le disposizioni della presente ordinanza,
2. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone, o
3. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
– ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr, – ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo del droghiere AFC, e – rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva proce- dura di qualificazione; e
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b. ha conseguito il certificato che comprova il possesso delle nozioni fonda- mentali secondo l’ordinanza del DFI del 28 giugno 20055 sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati peri- colosi.
Art. 20 cpv. 5 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.
Titolo prima dell’art. 24 Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 24 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione dei droghieri AFC è composta da: a. da tre a cinque rappresentanti dell’Associazione svizzera dei droghieri; b. tre rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.
5 RS 813.131.21
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Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del 20 maggio 2020 1 I formatori di cui all’articolo 12 lettera c che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 maggio 2020 sono già titolari di un’autorizzazione valida per formare apprendisti continuano a svolgere l’attività di formatore.
2 L’articolo 17 lettera b si applica dal 1° gennaio 2024.
3 Per le persone che hanno iniziato la formazione di droghiere AFC prima del
1° gennaio 2020 valgono le condizioni di ammissione alle procedure di qualificazio- ne (art. 17) secondo il diritto anteriore, al massimo però fino al 31 dicembre 2025.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
20 maggio 2020 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
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