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AS 2020 2137

Ordinanza sulle strade nazionali

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Modifica del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 e 3 2 L’attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. 3 Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti e i gabinetti devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 725.111

2019-2826 2137

Strade nazionali. O RU 2020

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