AS 2020 2145
Ordinanza sulla segnaletica stradale
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Modifica del 20 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 Intutta l’ordinanza «tavola complementare» è sostituito, con i necessari
adeguamenti grammaticali, con «cartello complementare». 2 In tutta l’ordinanza «tavole e cartelli», «tavole o cartelli», «tavole risp. cartelli», «cartelli o tavole» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «cartelli». 3 In tutta l’ordinanza «a ruote disposte simmetricamente», «aventi ruote affiancate», «con ruote disposte simmetricamente», «aventi le ruote disposte in senso trasversale» sono sostituiti con «pluritraccia».
4 In tutta l’ordinanza «dispositivi di guida», «dispositivi di delimitazione del
tracciato stradale», «dispostivi di delimitazione», «impianti di direzione», «dispositivi di rotta» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «delineatori».
Art. 1 cpv. 9 e 10 Abrogati
Art. 6 cpv. 2 Abrogato
1 RS 741.21
2019-2824 2145
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Art. 19 cpv. 1 lett. d 1 I divieti parziali di circolazione vietano il transito di determinati veicoli e hanno il significato seguente: d. Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose e per gli autoveicoli di lavoro pesanti.
Art. 21 cpv. 1 e 2
1 Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui
larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l’utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è disciplinata nell’articolo 64 capoverso 2 ONC2. 2 Il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. È collocato vicino all’ostacolo prima di sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata ecc., quando i veicoli di 4,00 m di altezza non possono passare senza pericolo in tali luoghi.
Art. 26 cpv. 2 2 Il segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) vieta ai conducenti di autoveicoli pesanti per il trasporto di cose e autoveicoli di lavoro pesanti di sorpassare veicoli a motore pluritraccia nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento.
Art. 31 cpv. 3 Abrogato
Art. 33 cpv. 1 1 Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC si applicano alla precedenza nonché all’uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada.
Art. 36 cpv. 8 8 Su una strada principale la cui precedenza è soppressa a favore di un’altra strada principale, i segnali di «Stop» e «Dare precedenza» possono essere collocati come segnali avanzati prima delle intersezioni. I segnali cui è aggiunto un «Cartello di distanza» (5.01) sono collocati sul margine destro della carreggiata, fuori delle località a 150–250 m dall’intersezione e all’interno delle località a circa 50 m da
2 RS 741.11
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essa. Sulle strade a più corsie nella stessa direzione i segnali sono di norma ripetuti sulla sinistra.
Art. 48 Segnalazione di parcheggi 1 I parcheggi sono indicati dai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) o «Parcheggio contro pagamento» (4.20).
2 Le prescrizioni relative alla durata della sosta e il regolamento interno del
parcheggio figurano su un cartello complementare. 3 In caso di limitazione temporale della sosta, i veicoli devono lasciare il parcheggio al più tardi alla scadenza del tempo consentito, a meno che, secondo le istruzioni sul parchimetro, sia ammesso il pagamento di un nuovo importo prima del termine del tempo autorizzato. 4 Se il parcheggio è riservato a determinate categorie di veicoli o di utenti, ciò è indicato nel campo blu del relativo segnale o su un cartello complementare. La regolamentazione della sosta può essere indicata anche mediante demarcazione sul parcheggio. Alla segnalazione mediante demarcazione si applica l’articolo 79 capoverso 4. 5 Se i parcheggi sono destinati in particolare ai conducenti che intendono utilizzare in seguito un mezzo di trasporto pubblico, se ne può indicare la tipologia nel campo blu del segnale con parole o simboli (4.25). 6 All’occorrenza, distanza e direzione di un parcheggio sono indicate nel campo blu del segnale «Parcheggio» (4.17) o su un cartello complementare. 7 In caso di aree di parcheggio coperte, il campo blu del segnale può essere integrato con un tetto stilizzato (ad es. segnale «Parcheggio coperto», 4.21).
Art. 48a Parcheggio con disco 1 Il segnale «Parcheggio con disco» (4.18) indica i parcheggi nei quali è richiesto l’uso di un apposito disco secondo l’allegato 3 numero 1. Questi parcheggi possono essere utilizzati da autoveicoli, altri veicoli a motore pluritraccia, motoveicoli con carrozzino laterale e altri veicoli di dimensioni simili.
2 Il segnale ha il seguente significato:
a. senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): tra le ore 08.00 e le 19.00 dei giorni feriali la sosta dei veicoli è di durata limitata. Se valida anche la domenica e nei giorni festivi, la limitazione è indicata su un cartello complementare. Il disco secondo l’allegato 3 numero 1 regola la durata della sosta; b. con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i veicoli possono rimanere posteggiati al massimo per la durata indicata sul cartello complementare. La limitazione temporale della sosta deve essere di almeno mezz’ora.
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3 Chi sosta in un parcheggio segnalato secondo il capoverso 1 deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva di arrivo. Le indicazioni del disco non possono essere modificate prima della partenza del veicolo. 4 Sugli autoveicoli il disco deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza, su altri veicoli deve essere posizionato in maniera ben visibile.
Art. 48b Parcheggio contro pagamento 1 Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i parcheggi in cui i veicoli possono sostare solo contro il pagamento di una tassa e secondo le istruzioni indicate sul parchimetro. Le istruzioni possono ammettere il pagamento di un nuovo importo prima del termine del tempo autorizzato. 2 L’indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su un cartello complementare fissato al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che un parchimetro è destinato a più posti di parcheggio. Se al pagamento della tassa di parcheggio l’apparecchio emette un tagliando, questo deve essere collocato in modo ben visibile dietro il parabrezza degli autoveicoli.
Art. 55 cpv. 2bis 2bis Per indicare una deviazione per velocipedi e ciclomotori possono essere utilizzati i segnali di cui all’articolo 54a con fondo arancione. Tali segnali possono essere utilizzati anche per indicare una deviazione per i pedoni se riportano il simbolo di un pedone. I simboli del velocipede e del pedone possono essere raffigurati insieme su uno stesso segnale.
Art. 65 cpv. 13 e 14
13 Il cartello complementare con il simbolo della «Stazione di ricarica» (5.42)
aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l’area interessata può essere utilizzata soltanto per la ricarica di veicoli a propulsione elettrica.
14 Il cartello complementare « permessa» aggiunto al segnale «Divieto di
parcheggio» (2.50) indica che l’area interessata può essere utilizzata per la ricarica di veicoli a propulsione elettrica.
Titolo prima dell’art. 68 Capitolo 8: Segnali luminosi e relative informazioni complementari
Art. 69a Cartelli complementari ai segnali luminosi 1 Se accanto alla luce rossa è collocato il segnale «Svolta a destra consentita ai ciclisti» (5.18), velocipedi e ciclomotori possono svoltare a destra con il rosso. La luce rossa associata al segnale significa che gli utenti autorizzati a svoltare a destra sono tenuti a «dare la precedenza» (art. 36 cpv. 2).
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2 Il segnale «Svolta a destra consentita ai ciclisti» (5.18) può essere collocato accanto alla luce rossa soltanto se è garantita la sicurezza stradale. La corsia interessata deve essere dotata di una corsia ciclabile e di una linea di arresto gialla situata dopo la linea di arresto bianca valida per gli altri veicoli. Non è necessaria una corsia ciclabile se: a. esiste una corsia separata per la svolta a destra o agli altri veicoli non è consentito svoltare a destra; e b. la corsia è sufficientemente larga.
Art. 70 cpv. 3, primo periodo, 4, 4bis, 5 e 6 3 Non sono ammessi le luci rosse adoperate da sole, le frecce rosse, i semafori senza luce rossa e, eccetto ai passaggi a livello (art. 93), i segnali a luce lampeggiante. ... 4 I semafori con luce rossa e gialla, ma sprovvisti di luce verde, possono essere adoperati soltanto in casi speciali, segnatamente presso le autorimesse del servizio antincendio, i cantieri, i capolinea dei veicoli pubblici in servizio di linea, gli aeroporti, all’entrata e all’interno delle gallerie e nei pressi di passaggi sulle rotaie. 4bis I semafori con luce rossa e verde, ma sprovvisti di luce gialla, possono essere adoperati soltanto in casi speciali e solo in connessione con la gestione di rampe di accesso ad autostrade e semiautostrade. La luce lampeggiante verde all’accensione dell’impianto significa che il semaforo sta per diventare rosso. 5 Se le luci del semaforo sono collocate l’una sopra l’altra, la luce rossa si trova in alto, la luce verde in basso e l’eventuale luce gialla in mezzo. Le luci sono di forma rotonda.
6 Se le luci di un semaforo sospeso sopra la carreggiata sono collocate l’una di
fianco all’altra, la luce rossa si trova a sinistra, la luce verde a destra e l’eventuale luce gialla in mezzo. Le luci sono di forma rotonda.
Art. 71 cpv. 1, 1bis, 2, frase introduttiva e lett. a, 3, 4 e 6 1 I semafori veicolari sono collocati sul margine destro della carreggiata. Possono essere ripetuti al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall’altra parte dell’intersezione. 1bis I semafori possono essere:
a. collocati esclusivamente sul lato sinistro della corsia sinistra, in caso di più corsie nella stessa direzione; b. collocati esclusivamente al di sopra della carreggiata, se ciò è opportuno; c. in casi speciali, per esempio nel caso di ferrovie sul proprio tracciato direttamente lungo la carreggiata, disposti a coppie per un’unica corsia, per regolare diverse direzioni di marcia; la corsia deve avere una larghezza di almeno 4,5 m e i semafori devono poter essere chiaramente attribuiti ai rispettivi flussi di traffico;
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d. collocati sull’altro lato dell’intersezione, se destinati esclusivamente a velocipedi e ciclomotori.
2 Il margine inferiore dei semafori si trova:
a. al bordo della carreggiata a un’altezza di 2,35 m fino a 3,5 m; i semafori destinati unicamente ai pedoni o ai ciclisti possono trovarsi a un’altezza inferiore; 3 I segnali luminosi devono impedire l’incontro di veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l’incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in senso inverso e quello di velocipedi e ciclomotori che svoltano a destra secondo l’articolo 69a capoverso 1 con utenti aventi la precedenza. Se il via libera è dato da frecce verdi e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che svoltano in un’altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a sinistra e quelli che giungono in senso inverso. 4I veicoli che provengono da destra possono essere fatti passare contemporaneamente a quelli che proseguono diritto soltanto se dopo l’intersezione ciascuna delle due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria. Fanno eccezione i velocipedi e i ciclomotori che provengono da destra secondo l’articolo 69a capoverso 1. 6 Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi comple- mentari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni e ciclisti, dispositivi acustici e/o tattili per ciechi. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri.
Art. 73 cpv. 7 7 Se affiancata da una linea parallela corta e discontinua (bianca), in questo punto la linea di sicurezza può essere attraversata dai veicoli che si trovano sul lato della linea discontinua. Se la linea corta e discontinua è gialla, è destinata esclusivamente a bus pubblici del servizio di linea e a velocipedi e ciclomotori.
Art. 74a cpv. 1, 3, 7 lett. b, f, g, nonché 8 1 Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclopiste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull’area d’intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono.
3 Abrogato
7 Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni: b. sui posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori;
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f. f. nella «Zona di attesa per velocipedi» (6.26) presso le installazioni di segnali luminosi; g. sulla carreggiata delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h, se la strada fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi e ha diritto di precedenza. 8 Su strade destinate contemporaneamente a due categorie d’utenti (art. 33 cpv. 4 e 65 cpv. 8), a titolo di chiarimento possono essere dipinti in colore giallo i simboli dei segnali corrispondenti.
Art. 75 cpv. 7 7 I segnali luminosi possono essere preceduti da una linea di arresto gialla tracciata sull’intera larghezza della corsia per contrassegnare una zona di attesa per velocipedi e ciclomotori dopo la linea di arresto bianca («Zona di attesa per velocipedi»; 6.26). Nella zona di attesa, a velocipedi e ciclomotori è permesso affiancarsi se la luce è rossa. Al rosso, gli altri veicoli devono fermarsi innanzi alla prima linea di arresto (bianca). Le zone di attesa sono consentite soltanto se vi sbocca una corsia ciclabile. Una corsia ciclabile che sbocca in una zona di attesa può essere omessa se: a. non è possibile svoltare a destra o la svolta a destra all’intersezione è vietata agli altri veicoli; e b. la corsia è sufficientemente larga.
Art. 79 Demarcazione di parcheggi 1 I posti di parcheggio sono contrassegnati esclusivamente da demarcazioni oppure contrassegnati a complemento della segnaletica. 2 I posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «zona blu» è blu. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiara- mente dal resto della carreggiata.
3 L’inizio e la fine di una «zona blu» possono essere indicati per mezzo di una
doppia linea trasversale di colore blu e bianco; la linea blu si trova sul lato interno della zona. 4 I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti: a. velocipedi e ciclomotori mediante il simbolo «Velocipede» (5.31); b. motoveicoli mediante il simbolo «Motoveicolo» (5.29); c. titolari di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» mediante il simbolo «Invalidi» (5.14); d. veicoli elettrici in fase di ricarica mediante il simbolo «Stazione di ricarica» (5.42).
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5 I posti di parcheggio riservati a determinate categorie di utenti sono contrassegnati in giallo. Anche i posti di parcheggio per velocipedi e ciclomotori possono essere contrassegnati in giallo.
6 Laddove i posti di parcheggio sono demarcati, i veicoli possono parcheggiare
soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati. I posti riservati a una determinata categoria di veicoli o utenti possono essere utilizzati soltanto da tale categoria.
Art. 79a Demarcazione di divieti di fermata e sosta 1 Le linee sul bordo della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (linee gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano la sosta nel luogo demarcato. Se il posto in cui è vietata la sosta è contrassegnato da una scritta come «Taxi» o un numero di targa, il simbolo degli «Invalidi» (5.14) o della «Colonnina di ricarica» (5.42), è consentita la fermata per far scendere o salire i passeggeri nonché caricare o scaricare le merci soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati. 2 Le linee (gialle, continue; 6.25) sul bordo della carreggiata vietano la fermata volontaria nel punto indicato. 3 Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) contrassegnano le fermate dei trasporti pubblici del servizio di linea. Su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere, purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati.
Art. 99 cpv. 1
1 La posa e la modifica di pubblicità stradale sono soggette all’autorizzazione
dell’autorità competente in base al diritto cantonale. Per la pubblicità sulle strade nazionali di prima e seconda classe l’autorizzazione è di competenza dell’USTRA, qualora si tratti di terreno di proprietà della Confederazione.
Art. 102 cpv. 2 e 5 2 Il formato grande è riservato alle autostrade; per le semiautostrade e le strade con costruzione simile si adopera il formato grande o il formato intermedio; per le strade principali e le strade secondarie il formato normale. Il formato piccolo può essere adoperato su strade campestri, alle uscite e simili, nonché nelle località. Sulle aree di traffico riservate ai pedoni o ai ciclisti, in casi speciali possono essere adoperati i segnali di pericolo come anche i segnali triangolari di precedenza di piccolo formato, ridotto di un terzo. 5 Per le scritte sui segnali si utilizza il carattere «ASTRA Frutiger». Fanno eccezione i numeri, gli indicatori di direzione per aziende, la segnaletica turistica e gli indicatori di direzione per gli alberghi.
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Art. 107 cpv. 3
3 Non sono necessarie decisioni formali o pubblicazioni per:
a. la collocazione di demarcazioni, ad eccezione di quelle dei posti di parcheggio di cui al capoverso 1 lettera b; b. la collocazione dei seguenti segnali:
1. segnali luminosi,
2. segnali non menzionati al capoverso 1,
3. «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose»
(2.10.1),
4. «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le
acque» (2.11),
5. «Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali elencate nell’alle-
gato 2 lettera C dell’ordinanza del 18 dicembre 19913 concernente le strade di grande transito,
6. «Altezza massima» (2.19),
7. «Velocità massima» (2.30), che indica il limite generale di velocità
sulle semiautostrade,
8. «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1),
9. «Fermata al posto di dogana» (2.51),
10. «Polizia» (2.52),
11. «Strada principale» (3.03),
12. «Autostrada» (4.01),
13. «Semiautostrada» (4.03);
c. le disposizioni in relazione ai cantieri di durata non superiore a sei mesi.
Art. 109 cpv. 2 e 3 2 L’autorità determina il tracciato della strada principale nelle località situate sulla rete delle strade principali secondo l’ordinanza di cui al capoverso 1; con il consenso dell’USTRA può, nelle località di una certa importanza, designare o sopprimere altre strade principali. 3 Quando due o più strade principali si incontrano, l’autorità sopprime a favore di una delle strade la precedenza delle altre collocando il segnale di «Stop» (3.01) o il segnale «Dare precedenza» (3.02), dispone un’area con percorso rotatorio obbligato o, in casi speciali, ordina la precedenza da destra prevista per legge collocando il segnale «Fine della strada principale» (3.04).
3 RS 741.272
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Art. 115a Norme applicabili a tempo determinato Le seguenti norme4 sono applicabili fino al 31 dicembre 2024: a. disposizione delle corsie: SN (norma svizzera) 640 814b, versione maggio 1998; b. segnaletica su autostrade e semiautostrade, indicatori di direzione, presen- tazione: SN 640 820a, versione giugno 2004; c. tavole numerate sulle strade europee, nonché su autostrade e semiautostrade: SN 640 821a, versione marzo 2003; d. segnaletica turistica su strade principali e secondarie: SN 640 827c, versione giugno 1995; e. indicatori di direzione per alberghi: SN 640 828, versione novembre 1979; f. segnaletica del traffico lento: SN 640 829a, versione dicembre 2005; eccetto numero 10; g. demarcazioni: aspetto e settori d’applicazione: SN 640 850a, versione novembre 2004; h. demarcazioni tattilo-visuali per pedoni non vedenti e ipovedenti: SN 640 852, versione maggio 2005; i. luci incassate: SN 640 853, versione dicembre 2006; eccetto capitolo D «Gestione e manutenzione».
II Gli allegati 1, 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 Le norme possono essere richieste, a pagamento, presso l’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurigo, www.vss.ch.
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Allegato 1 (art. 102 cpv. 1)
Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni
Cifra II n. 5, cifra IV lett. A n. 1, 2 e 3 lett. c e g, lett. B n. 6 lett. b, lett. C n. 2 lett. c e d, cifra V voce 5.18 nonché cifre VI e VII Le norme svizzere (SN) menzionate nel presente allegato possono essere richieste, a pagamento, presso l’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurigo, www.vss.ch. Le direttive dell’USTRA menzionate nel presente allegato sono scaricabili gratuitamente dal sito dell’USTRA, www.ustra.admin.ch
Formato Formato Formato Formato grande intermedio normale piccolo
II. Segnali di prescrizione 5. Sistema di segnali luminosi per la chiusura Per quanto concerne l’aspetto e le temporanea delle corsie (2.65) dimensioni si applica la norma SN
640 802 (versione novembre 1999).
IV. Segnali di indicazione A. Segnali che indicano norme di comportamento e segnali di informazione
1. Segnali quadrati (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.09.1,
4.14, 4.17–4.21, 4.25) – Lunghezza del lato 90 cm 70 cm 50 cm 35 cm – Larghezza del bordo bianco 2 cm 1,5 cm 1 cm 0,7 cm
2. Segnali rettangolari (4.01–4.04, 4.07, 4.08.1,
4.10–4.13, 4.15–4.25, 4.79–4.90, 4.92) – Larghezza 90 cm 70 cm 50 cm 35 cm – Altezza 125 cm 100 cm 70 cm 50 cm – Larghezza del bordo bianco 2 cm 1,5 cm 1 cm 0,7 cm – Lunghezza del lato del campo interno 62 cm 50 cm 35 cm 25 cm quadrato (segnali 4.07, 4.10, 4.79–4.90, 4.92)
3. Casi speciali
c. Segnali «Disposizione delle corsie» (4.77) e Per quanto concerne l’aspetto e le «Disposizione delle corsie con restrizioni» dimensioni si applica la norma SN (4.77.1) 640 814b (versione maggio 1998). g. Segnali «Direzione della prossima uscita di Per quanto concerne l’aspetto e le sicurezza e distanza da essa» (4.94) e «Uscita dimensioni va tenuto conto della direttiva di sicurezza» (4.95) USTRA 13010 (edizione 2011). B. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie
6. Tavolette numerate
b. Tavolette numerate per le strade europee Per quanto concerne l’aspetto e le (4.56), Tavolette numerate per le autostrade e dimensioni si applica la norma SN le semiautostrade (4.58), Tavoletta numerata 640 821a (versione marzo 2003). per raccordi (4.59), Tavoletta numerata per ramificazioni (4.59.1)
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Formato Formato Formato Formato grande intermedio normale piccolo
C. Indicazione della direzione sulle autostrade e sulle semiautostrade
2. Casi speciali
c. Cartelli indicanti i chilometri (4.72) Per quanto concerne l’aspetto e le d. Cartelli indicanti gli ettometri (4.73) dimensioni si applica la norma SN
640 820a (versione giugno 2004).
V. Cartelli complementari
5.18 Il cartello è quadrato. La lunghezza del
lato corrisponde al diametro della lente rossa dell’installazione luminosa (10 cm,
20 cm o 30 cm).
VI. Colonnette (6.30, 6.31) Per quanto concerne l’aspetto e le dimensioni si applica la norma SN
640 822 (versione giugno 1997).
VII. Demarcazioni (6.01–6.26) Per quanto concerne l’aspetto e le dimensioni si applica la norma SN
640 850a (versione novembre 2004).
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Allegato 2
Figure dei segnali e delle demarcazioni (art. 1 cpv. 3)
Rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato (art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1bis, 49 cpv. 2, 51 cpv. 3 e 64 cpv. 7)
N. 4.22, 4.25, 5.18, 5.42 e 6.26
4. Segnali di indicazione (art. 44–62 e 84–91)
a. Segnali indicanti norme di comportamento (art. 44–48 e 54) …
4.22 Abrogato
…
4.25 Parcheggio con
collegamento a un mezzo di trasporto pubblico (esempio) (art. 48)
5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63–65 e 69a)
5.18 Svolta a destra
consentita ai ciclisti (art. 69a)
5.42 Stazione di ricarica
(art. 65)
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6. Demarcazioni e delineatori (art. 72–79 e art. 82)
6.26 Zona di attesa per velocipedi (esempi)
(art. 75)
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Allegato 3 Titolo Disco per il parcheggio e contrassegno di parcheggio per persone disabili
Rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato (art. 48a cpv. 1 e 2 e 65 cpv. 5)
N. 1 parte introduttiva
1 Disco per il parcheggio (art. 48a)
Larghezza minima 11 cm, altezza minima 15 cm Recto: fondo blu; segni grafici, freccia e incorniciatura della «P» in bianco; cifre nonché indicazione delle ore e delle mezze ore in nero o blu su fondo bianco. Verso: sullo spazio rimanente accanto al testo menzionato sotto sono ammesse indicazioni supplementari anche a scopo pubblicitario.
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