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AS 2020 2191

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)

Modifica del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20201, decreta:

I La legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 60a Sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus 1 Oltre al sistema d’informazione di cui all’articolo 60, l’UFSP gestisce un sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (sistema TP). Il sistema TP registra la prossimità tra i telefoni cellullari di persone partecipanti al si- stema e le informa se sono state potenzialmente esposte al coronavirus. 2 Il sistema TP e i dati con esso trattati servono a informare le persone di cui al capo- verso 1 e ad allestire statistiche relative al sistema TP. Il sistema TP e i dati non pos- sono essere utilizzati per altri scopi, in particolare dalle autorità cantonali per ordina- re ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative. 3 La partecipazione al sistema TP è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipa- zione al sistema TP; eventuali accordi derogatori non hanno effetto. 4 Chi è stato informato attraverso il sistema TP di essere stato potenzialmente espo- sto al coronavirus può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratui- tamente a test per determinare se presenta un’infezione da coronavirus e se ha svi- luppato corrispondenti anticorpi.

5 Il sistema TP è concepito in base ai seguenti principi:

a. per il trattamento dei dati devono essere adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;

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b. i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzati e in- stallati dai partecipanti sul loro telefono cellulare. In particolare, i dati su al- tre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare; c. sono raccolti o trattati in altro modo soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni, ma non dati sulla posizione; d. i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle infor- mazioni; e. il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutti i componenti del sistema TP sono pubblici; i programmi leggibili da una macchina devono comprova- tamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.

6 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.

7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’organizzazione e dell’esercizio del sistema TP, nonché del trattamento dei dati. 8 Il Consiglio federale prevede la sospensione del sistema TP, segnatamente la disat- tivazione o la disinstallazione di tutti i componenti installati sui telefoni cellulari, non appena il sistema TP non è più necessario o non si rivela sufficientemente effi- cace per lottare contro l’epidemia causata dal coronavirus.

Inserire prima del titolo del capitolo 8

Art. 62a Collegamento del sistema TP a sistemi esteri Il sistema TP di cui all’articolo 60a può essere collegato a sistemi esteri corrispon- denti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità me- diante: a. la legislazione; o b. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.

Art. 80 cpv. 1 lett. f

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

f. il collegamento del sistema TP di cui all’articolo 60a a sistemi esteri corri- spondenti.

Art. 83 cpv. 1 lett. n

1 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

n. rifiuta a una persona, perché questa non partecipa al sistema TP (art. 60a cpv. 3), un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

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II 1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]3). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, con decorrenza al più tardi dal 1° luglio 2020. La presente legge ha effetto sino al 30 giugno 2022; dopo tale da- ta tutte le modifiche in essa contenute decadono.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il 20 giugno 20204.

19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

3 RS 101 4 Pubblicazione urgente del 19 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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