AS 2020 2223
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
Modifica del 19 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per il 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; al calcolo del reddito determinante per il 2019 si applica per analogia l’articolo 5 capoverso 2 secondo periodo. La condizione di cui al capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
Art. 5 cpv. 2 2 All’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre
2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.
2020-1771 2223
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
Art. 6 Prescrizione In deroga all’articolo 24 LPGA3, il diritto alle prestazioni si estingue il 16 settembre 2020.
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 20204.
19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 830.1 4 Pubblicazione urgente del 19 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).