AS 2020 2225
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica del 5 giugno 2020
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 42 cpv. 4–6 4 I viaggi in aereo possono essere autorizzati se la loro durata è inferiore a quella del viaggio in treno e se: a. la durata del viaggio in treno è di almeno 6 ore; oppure b. la durata del viaggio in treno è inferiore a 6 ore, ma con il treno si rendereb- bero necessari uno o più pernottamenti supplementari. 5 D’intesa con l’UFPER, la Centrale viaggi della Confederazione (CVC) stabilisce la durata determinante dei viaggi di servizio in treno con partenza da Berna verso le maggiori destinazioni europee. L’UFPER pubblica la relativa lista sulla sua pagina Intranet. 6 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. A tale scopo, tiene conto della conciliabilità tra famiglia e lavoro e di eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia, nonché delle esigenze aziendali.
Art. 47 Viaggi in aereo (art. 72 cpv. 2 lett. a e b OPers) 1 I viaggi in aereo sono effettuati in linea di principio mediante il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA. 2 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un volo in classe «Busi- ness» anziché in classe «Economy» (pacchetto più vantaggioso in classe «Business»