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AS 2020 2229

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso (ODerr)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. a nota a piè di pagina e 4 lett. e 3 L’espressione «preparato» utilizzata in relazione agli oggetti d ’uso nella presente ordinanza e nelle ordinanze del DFI o dell’USAV fondate sulla medesima corri- sponde all’espressione «miscela» utilizzata nei seguenti atti legislativi dell’Unione europea (UE): a. regolamento (CE) n. 1223/20092; 4 Fatte salve le definizioni divergenti nella legislazione svizzera sulle derrate alimen- tari, i restanti termini della presente ordinanza e delle ordinanze del DFI o dell’USAV fondate su di essa sono utilizzati in base alle definizioni contenute nelle seguenti disposizioni dell’UE:

1 RS 817.02 2 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novemb- re 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2228, GU L 319 del 4.12.2017, pag. 2.

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e. articolo 3 del regolamento (UE) 2017/6253;

Art. 5 cpv. 2 lett. a

2 L’autorizzazione si estingue se:

a. il suo contenuto è ripreso nella normativa d’attuazione; oppure

Art. 14 cpv. 2

2 Le derrate alimentari possono essere unicamente designate tramite la denomina-

zione specifica di una derrata alimentare specificata se corrispondono alla specifica- zione e ai requisiti ad essa associati; sono fatte salve: a. le denominazioni nella rispettiva lingua di cui all’allegato 1 della decisione 2010/791/UE4; b. le eccezioni stabilite dal DFI.

Art. 31 Obbligo di autorizzazione

1 L’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono

o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell’autorizzazione dell’USAV.

2 L’autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1:

a. sono sicuri in base allo stato attuale della scienza; b. soddisfano le disposizioni e i requisiti secondo le seguenti leggi:

1. legge federale del 16 dicembre 20055 sulla protezione degli animali,

2. LPAmb,

3. LIG,

4. legge del 28 settembre 20126 sulle epidemie,

3 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire lʼapplicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, re- cante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111. 4 2010/791/UE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa lʼelenco dei prodotti di cui allʼallegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 336 del 21.12.2010, pag. 55. 5 RS 455 6 RS 818.101

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5. legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura,

6. legge del 1° luglio 19668 sulle epizoozie;

c. soddisfano anche i requisiti relativi alla legislazione in ambito ambientale previsti per tali prodotti dall’ordinanza del 10 settembre 20089 sull’emis- sione deliberata nell’ambiente; sono esclusi i prodotti ricavati da OGM. 3 In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, lʼUSAV trasmette la domanda di autorizzazione all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L’USAV rilascia l’autorizzazione se l’UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all’immissione sul mercato. 4 In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19: a. le derrate alimentari sono state ottenute da microorganismi geneticamente modificati; b. sono state fabbricate in un sistema chiuso secondo l’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 9 maggio 201210 sull’impiego confinato; c. sono state separate da tali organismi, sono depurate e chimicamente defini- bili. 5 Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. 6 Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un’autorità estera con una procedura comparabile a quella dell’articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell’USAV. 7 Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI.

Art. 37 Derrate alimentari geneticamente modificate

1 Occorre indicare che si tratta di OGM nel caso di:

a. derrate alimentari che sono prodotti OGM; b. derrate alimentari che contengono microorganismi geneticamente modifica- ti; c. coadiuvanti tecnologici che sono consegnati come tali e sono prodotti OGM; d. microorganismi che sono consegnati come tali e sono geneticamente modi- ficati.

2 Il DFI disciplina il tipo e la modalità della caratterizzazione.

3 Esso può prevedere deroghe agli obblighi di caratterizzazione di cui al capo-

verso 1.

7 RS 910.1 8 RS 916.40 9 RS 814.911 10 RS 814.912

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4 Le derrate alimentari di origine animale possono essere contrassegnate con

l’indicazione «senza OGM» se per l’alimentazione degli animali non sono state utilizzate piante foraggere geneticamente modificate o prodotti da esse derivati.

5 Nello stesso campo visivo dell’indicazione di cui al capoverso 4, deve essere

apposta in maniera chiara e facilmente leggibile l’indicazione «Per l’alimentazione degli animali non sono state utilizzate piante geneticamente modificate o prodotti da esse derivati».

Art. 38 cpv. 2 e 3 2 L’USAV può, in singoli casi, autorizzare ulteriori indicazioni sulla salute non ammesse, se: a. può essere dimostrato per mezzo di dati e informazioni scientifici univer- salmente riconosciuti che la categoria alimentare, la derrata alimentare o il componente della derrata alimentare presenta le proprietà indicate; e b. le indicazioni non inducono i consumatori in inganno sulle proprietà della della categoria alimentare, della derrata alimentare o del componente della derrata alimentare. 3 Per il resto, la procedura di autorizzazione si basa sugli articoli 4–7. Il DFI può disciplinare i dettagli della procedura di autorizzazione.

Art. 39 cpv. 2 lett. a

2 In ogni caso devono essere indicate per scritto:

a. nel caso della carne di ungulati addomesticati, pollame domestico, ratiti e pesce: la provenienza dell’animale utilizzato per la produzione della derrata alimentare;

Art. 40 Commercio intermedio Nel commercio di materie prime, prodotti intermedi, semilavorati e derrate alimenta- ri non destinate a essere consegnate direttamente ai consumatori (commercio inter- medio), le indicazioni devono essere tali per cui le derrate alimentari possano essere composte e caratterizzate in conformità alla legge.

Art. 48 cpv. 2 2 Non sono considerati materiali e oggetti quelli consegnati in qualità di articoli d’antiquariato.

Art. 81 cpv. 3 3 Il DFI può dichiarare vincolanti determinate procedure di analisi e di campiona- tura.

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Titolo dopo l’art. 85 Capitolo 4a: Obblighi delle aziende alimentari e delle aziende di oggetti d’uso nei controlli ufficiali e in altre attività ufficiali

Art. 85a 1 Le aziende consentono alle autorità di esecuzione, su loro richiesta, l ’accesso:

a. agli edifici, all’attrezzatura, ai mezzi di trasporto, all’area dell’azienda e ad altri luoghi sotto la loro responsabilità e nel loro ambiente circostante; b. alle merci sotto la loro responsabilità; c. ai loro sistemi d’informazione; d. ai loro documenti e ad altre informazioni utili. 2 Durante i controlli ufficiali e altre attività ufficiali, esse sostengono il personale delle autorità di esecuzione competenti nell’adempimento dei loro compiti, collabo- rando con esso. 3 Durante il controllo sul posto, esse mettono a disposizione delle autorità di esecu- zione competenti, su carta o in forma elettronica, tutte le informazioni sulle merci e sulle loro attività. 4 Gli obblighi delle aziende secondo il presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali sono eseguiti da terzi ai sensi dell ’articolo 55 LDerr.

Art. 90 Modalità di importazione 1 Chiunque importa per via aerea attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo derrate alimentari che secondo l’allegato 2 o 3 dell’ordinanza del 27 maggio 202011 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr) sono sottopo- ste a controlli approfonditi deve notificare preventivamente per via elettronica all’autorità competente del controllo ufficiale: a. la data e l’orario dell’arrivo della spedizione al punto di entrata designato nonché eventuali ritardi; b. il tipo di spedizione.

2 L’importatore è responsabile della dichiarazione preventiva conformemente

all’articolo 2 capoverso 1 lettera i OELDerr. Egli può incaricare, per tale compito, una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

3 Per la notifica preventiva occorre compilare la parte I del modulo di cui agli

articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/62512 (documento sanitario comune di entrata, DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)13. Il DSCE deve

11 RS 817.042

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4 lett. e.

13 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle infor- mazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC), GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

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essere trasmesso all’autorità di esecuzione del punto di entrata almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo della spedizione. 4 Per le spese causate da spedizioni importate o fatte transitare senza la necessaria dichiarazione preventiva è riscosso un emolumento supplementare secondo il nume- ro 1.6 dell’allegato 4 OELDerr. 5 L’importatore o la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione sono tenuti a:

a. mettere a disposizione dell’USAV tutti i documenti necessari per il con- trollo; b. coadiuvare l’USAV presentandogli le spedizioni da controllare secondo le sue disposizioni e riprendendone possesso al termine; e c. trasmettere le istruzioni dell’USAV all’impresa di spedizione o all’impor- tatore.

6 Nella dichiarazione doganale devono indicare il numero del DSCE e gli emolu-

menti fissati dall’USAV al momento del controllo.

7 Alle autorità responsabili dei controlli occorre mettere a disposizione:

a. risorse sufficienti in termini di personale e di logistica per lo scarico e la pre- sentazione della spedizione; b. attrezzatura idonea alla campionatura (p. es. mezzi di trasporto o imballaggi particolari), qualora le attrezzature standard non permettano di effettuare un prelievo rappresentativo.

Art. 91 cpv. 1, 1bis, 3, 3bis e 6 1 Le derrate alimentari da sottoporre a controlli approfonditi secondo l’articolo 90 capoverso 1 possono essere importate in Svizzera soltanto su presentazione della parte II del DSCE debitamente compilata e firmata dal posto d’ispezione frontaliero. 1bis L’originale del DSCE accompagna la spedizione durante il trasporto successivo fino al luogo di destinazione citato nel documento stesso. L’USAV può disporre deroghe. 3 Per le derrate alimentari che devono essere sottoposte a controlli approfonditi secondo l’allegato 3 OELDerr, oltre al DSCE deve essere disponibile un certificato ufficiale conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 14. Tale certificato deve essere rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o dall’autorità competente del Paese da cui la spedizione è stata spedita. Esso è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio oppure per un periodo di sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio.

14 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

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3bis Ogni spedizione secondo l’allegato 3 OELDerr deve essere caratterizzata da un codice di identificazione, che deve riferirsi al certificato ufficiale allegato. Ogni singola confezione o altra unità di imballaggio della partita deve essere caratterizzata con questo codice. Se un imballaggio contiene diverse piccole unità imballate, è possibile riportare il codice sull’involucro esterno.

6 L’USAV può emanare disposizioni riguardanti:

a. la procedura che deve essere osservata per garantire la rintracciabilità; b. i documenti che devono accompagnare le merci, se le autorità competenti devono prelevare campioni.

Art. 95a Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 e consegna- te ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 settembre 199715 sull’agricoltura biologica

Art. 3 lett. c La produzione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti: c. non possono essere utilizzati nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali o come derrate alimentari, alimenti per animali, coadiuvanti tecno- logici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale di moltiplica- zione vegetale, microrganismi o animali:

1. gli organismi geneticamente modificati;

2. i prodotti derivati da organismi geneticamente modificati;

3. i prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati.

Art. 16j cpv. 2 lett. e Abrogata

2. Ordinanza del 14 novembre 200716 sul vino

Art. 27c L’edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine controllata (DOC) è vietata. I Cantoni possono autorizzare l’edulcorazione dei vini DOC se sono adem- piute le condizioni secondo l’allegato 9 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre

201617 sulle bevande.

15 RS 910.18 16 RS 916.140 17 RS 817.022.12

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3. Ordinanza del 19 maggio 201018 sull’immissione in commercio di

prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. b n. 1, 8 e 9 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: b. le seguenti derrate alimentari:

1. Abrogato

8. derrate alimentari che recano una menzione «senza OGM19» non con-

forme ai requisiti di cui all’articolo 37 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 201620 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

9. derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizzazio-

ne secondo l’articolo 28 capoverso 1 ODerr, nonché derrate alimentari che sono OGM, li contengono o sono da essi ottenute e che necessitano dell’autorizzazione secondo l’articolo 31 della suddetta ordinanza,

18 RS 946.513.8

19 «Organismi geneticamente modificati»

20 RS 817.02

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