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AS 2020 2353

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vege- tale, i funghi e il sale commestibile è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 e 3 2 Il Paese di produzione può essere indicato con «miscela di olio d’oliva di Paesi diversi», purché si tratti di una miscela di oli d’oliva di Paesi diversi. Il Paese di provenienza delle olive deve essere sempre indicato, in deroga all’articolo 16 capo- verso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), se il Paese non coincide con il Paese di produzione dell’olio di oliva.

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 16 cpv. 1 1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 OID3 deve figurare il tenore di grasso in per cento.

Art. 31 Requisiti I funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti e i relativi requisiti sono riportati nell’allegato 4.

2019-3895 2353

Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2020

Art. 34 cpv. 7 7 Il «succo di tartufi» è un estratto liquido che viene ottenuto alla prima sterilizza- zione dei tartufi interi oppure di parti di tartufi delle specie Tuber.

Art. 37 cpv. 1 lett. c, 2 lett. b e 3

1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID4 devono figurare:

c. per i funghi commestibili freschi di cui allʼallegato 4, i requisiti specifici in riferimento alla preparazione.

2 Le derrate alimentari tartufate devono essere caratterizzate come segue:

b. «trifolato al X %», «tartufato al X %» oppure «con X % di tartufi», se la quota di tartufi è inferiore al 3 per cento in massa, riferita al prodotto finito.

3 Abrogato

Art. 124a Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno

2021 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

1 Gli allegati 1 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 2 e 4 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

4 RS 817.022.16

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Allegato 1 (art. 3)

Elenco delle piante, delle parti di piante e dei prodotti preparati a base di esse che non sono ammessi nelle derrate alimentari

Sostituire le otto seguenti voci in ordine alfabetico in base alla seguente tabella:

La voce Hyoscyamus concerne soltanto il testo francese.

Denominazione scientifica, botanica Denominazione italiana Parti di piante Osservazioni:

Erysimum cheiri (L.) CRANTZ Violacciocca gialla Tutte le parti Galanthus spp. Bucaneve Tutte le parti Gelsemium sempervirens (L.) JAUME ST.-HIL. Gelsemio Rizoma Hyoscyamus spp (concerne soltanto il testo francese) Rauvolfia serpentina (L.) BENTH. Ex KURZ Segno serpentino Radice Rheum officinale BAILLON e Rheum palmatum L. Rabarbaro Radice Solo come aroma in bevande alcoliche Schoenocaulon officinale (SCHLECHTEND. et Sabadiglia Semi CHAM.) A. GRAY Urginea maritima (L.) BAKER Cifaglia, Cipolla marina, Scilla Bulbo

Stralciare la seguente voce: Cheiranthus cheiri L.

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Allegato 2 (art. 9 lett. d e 10 cpv. 2)

Requisiti per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva

Per l’olio d’oliva e l’olio di sansa di oliva valgono i requisiti previsti dall’allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2568/915. Si applicano i metodi di campionamento e di analisi secondo le disposizioni degli allegati Ia e II–XX dello stesso regolamento.

5 Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dellʼ11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli dʼoliva e degli oli di sansa dʼoliva nonché ai metodi ad essi atti- nenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1604, GU L 250 del 30.9.2019, pag. 14.

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Allegato 4 (art. 31 e 37 cpv. 1 lett. c)

Funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti, e i relativi requisiti Nome latino Sinonimi del nome latino Nome italiano Requisiti

Albatrellus Albatrellus conflu- Albatrellus conflu- Albatrellus confluens Evitare gli esemplari ens (Alb. & ens (Alb. & vecchi (amari). Schwein.) Schwein.) Kotl. & Pouzar Scutiger confluens (Alb. & Schwein.) Bondartsev & Sin- ger Albatrellus ovinus Scutiger ovinus Albatrellus ovinus Evitare gli esemplari (Schaeff.) Kotl.& (Schaeff.) Murrill vecchi (amari). Pouzar

Amanita Amanita Amanita caesarea Amanita caesarea Non sono ammessi (Scop.) Pers. ovoli chiusi. Amanita rubescens Amanita rubescens Cuocere per almeno Pers. 20 minuti.

Armillaria Armillaria Armillaria borea- Armillaria borealis Solo esemplari lis Marxm. & giovani: Korhonen Cuocere separata- Armillaria cepisti- Armillaria cepistipes mente in acqua per 5 pes Velen. [as minuti, quindi gettare 'cepaestipes'], l’acqua di cottura e České Houby continuare la cottura. Armillaria gallica Armillaria bulbosa Armillaria gallica Può essere essiccato Marxm. & Ro- sensu auct. brit. senza precottura e magn. utilizzato successi- Armillaria mellea Armillaria mellea vamente come di (Vahl) P. Kumm. consueto (cuocere per agg. almeno 20 minuti). Armillaria ostoyae Armillaria obscu- Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink ra sensu auct. Armillaria tabe- Desarmillaria Armillaria tabescens scens Scop. tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime

Boletus Boletus erythropus Neoboletus eryth- Boletus erythropus Cuocere per almeno Pers. ropus (Pers.) C. 20 minuti. Hahn

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Nome latino Sinonimi del nome latino Nome italiano Requisiti

Chlorophyllum Chlorophyllum Macrolepiota Chlorophyllum Cuocere/soffriggere rhacodes (Vittad.) rachodes (Vittad.) rhacodes per almeno 20 minuti. Vellinga Singer Cucinare solo il Macrolepiota cappello, non il rhacodes (Vittad.) gambo. Singer

Kuehneromyces Kuehneromyces Pholiota mutabilis Kuehneromyces Solo da coltivazione mutabilis (Schaeff.) P. mutabilis (pericolo di confusio- (Schaeff.) Singer Kumm. ne con Galerina & A.H. Sm. marginata).

Lentinula Lentinula edodes Lentinus edodes Lentinula edodes Cuocere per almeno (Berk.) Pegler (Berk.) Singer 20 minuti.

Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota procera Cuocere/soffriggere procera (Scop.) per almeno 20 minuti. Singer Cucinare solo il cappello, non il gambo.

Russula Russula olivacea Russula olivacea Cuocere per almeno (Schaeff.) Fr. 20 minuti.

Sarcodon Sarcodon imbri- Sarcodon imbrica- Sarcodon imbricatus Evitare gli esemplari catus (L.) P. Karst. tum (L.) P. Karst vecchi (amari).

Suillus Suillus bovinus Suillus bovinus Rimuovere la pelle (L.) Roussel del cappello. Suillus collinitus Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Suillus granulatus Suillus granulatus (L.) Roussel Suillus grevillei Suillus flavus Suillus grevillei (Klotsch) Singer (With.) Singer Suillus luteus (L.) Suillus luteus Roussel

Derrate alimentari di origine vegetale, funghi e sale commestibile. O del DFI RU 2020

Allegato 11 (art. 92, 97, 100, 111 e 115)

Requisiti per sale commestibile, condimenti e salse

Concerne soltanto il testo francese

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