AS 2020 2531
Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione
Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione (OIgM)
Modifica del 27 maggio 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I Gli allegati 1, 3 e 5–7 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella macellazione sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 817.190.1
2019-3907 2531
Igiene nella macellazione. O del DFI RU 2020
Allegato 1 (art. 1)
Esigenze riguardanti i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
N. 5 cpv. 2 e 3 2 Per le persone che trattano volatili vivi o che spiumano volatili, nelle grandi azien- de sono necessari uno spogliatoio e servizi igienici separati.
3 Ex cpv. 2
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Igiene nella macellazione. O del DFI RU 2020
Allegato 3 (art. 3)
Misure d’igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
N. 2.1 cpv. 2 lett. a
2 Sono inoltre consentiti:
a. Concerne soltanto il testo tedesco
N. 2.3 cpv. 1 e 6bis
1 Concerne soltanto il testo francese
6bis In deroga al capoverso 6 lettera a, gli stomaci dei vitelli destinati alla produzione di caglio devono essere soltanto svuotati.
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Igiene nella macellazione. O del DFI RU 2020
Allegato 5 (art. 5 cpv. 1 e 12 cpv. 1)
Preparazione della carcassa per il controllo delle carni
N. 1, titolo e 2, titolo
1 Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi
2 Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi
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Igiene nella macellazione. O del DFI RU 2020
Allegato 6 (art. 6 cpv. 1 e 12 cpv. 1)
Prescrizioni per il controllo delle carni
N. 1, titolo e 2, titolo Parti della carcassa da effettuare:
1 Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi
2 Animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi
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Igiene nella macellazione. O del DFI RU 2020
Allegato 7 (art. 6 cpv. 2bis, 7 cpv. 2 e 10 cpv. 2 e 3)
Motivi di contestazione e misure nel controllo delle carni
N. 1.1.5 lett. b
1.1 Carcassa intera non idonea al consumo
La carcassa e le sue parti, compreso il sangue, devono essere eliminate come sottoprodotti di origine animale se si costata quanto segue: 1.1.5 alterazioni estremamente gravi con disturbo del benessere generale a causa di malattie infiammatorie, segnatamente ai seguenti organi: b. cuore e pericardio;
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