AS 2020 2537
Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi
Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI)
Modifica del 4 giugno 2020
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 13 novembre 20121 sullo scambio di dati relativi alla ridu- zione dei premi è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 106c capoverso 2 e 106d capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno
19952 sull’assicurazione malattie (OAMal);
visto l’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMUE); visto l’articolo 54a capoversi 5bis e 6 dell’ordinanza del 15 gennaio 19714 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità (OPC-AVS/AI),
Art. 2 cpv. 2 2 L’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal notifica i dati necessari per l’esecuzione della ORPMUE. Essa è equiparata a un servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal.
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Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi. O del DFI RU 2020
Art. 5 cpv. 1 lett. e
1 Lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:
e. notifica da parte dell’assicuratore del premio effettivo ai sensi dell’articolo 16d OPC-AVS/AI5.
Art. 6 Standard per lo scambio di dati 1 Per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1, i membri della rete devono rispettare la struttura e la semantica dei dati da notificare (formato delle notifiche), le azioni, reazioni e opzioni dei membri della rete (comportamento) e i requisiti tecnici per collegarsi al gruppo (trasmissione delle notifiche) secondo il «Concept Echange de données sur la réduction des primes» (progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 4.1 del 25 marzo 20206 (standard RP). 2 Il termine «premio tariffario» ai sensi della cifra 3.2.5 dello standard RP corrispon- de al termine «premio effettivo» secondo l’articolo 16d OPC-AVS/AI7.
Art. 9 Disposizione transitoria della modifica del 4 giugno 2020 I membri della rete possono utilizzare il «progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi» nella versione 2.4 del 9 maggio 2017 fino al 31 ottobre 2020.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
4 giugno 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
5 RU 2020 599 6 Il documento può essere consultato all’indirizzo www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi tra assicuratore e Cantoni 7 RU 2020 599
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