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AS 2020 2539

AS 2020 2539

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 27 maggio 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 4 lett. c n. 5 L’assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d’immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici: c. mezzi e apparecchi:

5. i prodotti del gruppo 35. Materiale per medicazione;

1ter La terapia medica di allenamento inizia con un’introduzione all’allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. È preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.

5 Concerne soltanto il testo francese

Art. 6 cpv. 5 Concerne soltanto il testo francese

Art. 12a Vaccinazioni profilattiche L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condi- zioni elencate:

1 RS 832.112.31

2020-0847 2539

O sulle prestazioni RU 2020

Misura Condizione

a. Vaccinazione e richiami contro Secondo il «Calendario vaccinale sviz- difterite, tetano, pertosse, zero 2020» (Calendario vaccinale poliomielite; vaccinazione contro 2020)2 curato dall’Ufficio federale della morbillo, orecchioni, rosolia sanità pubblica (UFSP) e dalla Commis- sione federale per le vaccinazioni (CFV). b. Vaccinazione contro l’Haemophilus Secondo il Calendario vaccinale 2020, influenzae per i bambini fino al compimento dei

5 anni.

c. Vaccinazione contro l’influenza 1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo il Calendario vaccinale 2020.

2. In caso di minaccia di pandemia

d’influenza o nel corso di tale pan- demia, per coloro ai quali l’UFSP raccomanda una vaccinazione3. Que- sta prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccina- zione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario. d. Vaccinazione contro l’epatite B Secondo il Calendario vaccinale 2020. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. e. Vaccinazione passiva con Epatite Per i neonati di madri HBsAg-positive. B-Immunglobuline f. Vaccinazione contro gli Secondo il Calendario vaccinale 2020, pneumococchi per i bambini fino al compimento dei

5 anni.

g. Vaccinazione contro Secondo il Calendario vaccinale 2020. i meningococchi Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

2 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

3 Vedi l’O del 29 apr. 2015 sulle epidemie (RS 818.101.1).

O sulle prestazioni RU 2020

Misura Condizione

h. Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo il Calen- dario vaccinale 2020. i Vaccinazione contro l’encefalite Secondo il Calendario vaccinale 2020. da zecca (FSME) Se effettuata per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. j. Vaccinazione contro la varicella Secondo il Calendario vaccinale 2020. k. Vaccinazione contro i virus del 1. Secondo il Calendario vaccinale papilloma umano (HPV) 2020: a. vaccinazione di base delle ragaz- ze dal compimento dell’11° anno di età al compimento del 15° anno di età; b. vaccinazione delle ragazze e delle donne dal compimento del 15° anno di età al compimento del 27° anno di età; c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini dal com- pimento dell’11° anno di età al compimento del 27° anno di età.

2. Vaccinazione nel quadro di pro-

grammi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. l’informazione ai giovani appar- tenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomanda- zioni dell’UFSP e della CFV se- condo il numero 1 è garantita; b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata; c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccina- zioni e degli assicuratori-malattie sono definiti; d. il rilevamento di dati, il conteg- gio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

O sulle prestazioni RU 2020

Misura Condizione

3. Questa prestazione non è soggetta

ad alcuna franchigia. Per la vac- cinazione, compreso il vaccino, vie- ne concordato un rimborso forfetta- rio.

4. L’assunzione dei costi del vaccino

nonavalente è in fase di valutazione fino al 31 dicembre 2022. l. Vaccinazione contro l’epatite A Secondo il Calendario vaccinale 2020. Per le seguenti persone: – per pazienti affetti da una malattia cronica del fegato – per bambini provenienti da Paesi con un’endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d’origine per un soggi- orno temporaneo – per persone che si iniettano droghe – per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile. Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall’esposizione. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. m. Vaccinazione contro la rabbia Vaccinazione post-esposizione dopo il morso di un animale affetto, o sospetta- to di essere affetto, dalla rabbia. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

O sulle prestazioni RU 2020

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura Condizione

d. Individuazione precoce del Persone di età compresa tra i 50 e carcinoma del colon i 69 anni. Metodi d’esame: – identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo, oppure – colonoscopia, ogni dieci anni. Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Città, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Neuchâtel, San Gallo, Uri, Vaud, del Vallese o nella regione amministrativa del Giura bernese per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

Art. 19b Anestesia generale in caso di cure dentarie L’assicurazione assume i costi dell’anestesia generale per l’esecuzione di: a. cure dentarie di cui agli articoli 17–19a, nel caso in cui non siano possibili senza anestesia generale; b. trattamenti di medicina dentaria non contemplati dagli articoli 17–19a, nel caso in cui non siano possibili senza anestesia generale a causa di gravi disa- bilità mentali o fisiche dell’assicurato.

O sulle prestazioni RU 2020

II 1 L’allegato 14 («Allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)») è modificato.

2 L’allegato 25 («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

3 L’allegato 36 («Elenco delle analisi») è modificato.

III 1 Fatti salvi i capoversi 2–5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

2 L’articolo 12a capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3 Le posizioni dell’allegato 2 capitoli 05.16, 05.17, 06.01, 14.03, 15.01 e 21.01 (cifra II cpv. 2) entrano in vigore il 1° ottobre 2020. 4 Le posizioni dell’allegato 2 capitoli 01.02, 14.11, 14.12, 30.01, 30.03, 31 e 99.20 (cifra II cpv. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

5 L’allegato 3 (cifra II cpv. 3) entra in vigore il 1° gennaio 2021.

27 maggio 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

4 Non pubblicato nella RU (art. 1). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). 5 Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). 6 Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).

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