Lexipedia

AS 2020 2563

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua

del 24 giugno 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

RS 946.231.158.5 1 RS 946.231

2020-1543 2563

Provvedimenti nei confronti del Nicaragua. O RU 2020

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sotto- stanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche. 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, ammi- nistrativa o arbitrale; d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure e. tutelare interessi svizzeri.

4 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 quando le

transazioni finanziarie sono necessarie per fornire aiuto umanitario, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Nicaragua. 5 La SECO rilascia le autorizzazioni di cui ai capoversi 3 e 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

a. per motivi umanitari comprovati; b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazio- nali o a un dialogo politico riguardanti il Nicaragua; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.

2564

Provvedimenti nei confronti del Nicaragua. O RU 2020

Art. 4 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4.

2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui

all’articolo 3.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

2565

Provvedimenti nei confronti del Nicaragua. O RU 2020

Sezione 4: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Pubblicazione La pubblicazione delle voci di cui all’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 24 giugno 2020 alle ore 18.002.

24 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 24 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2566

Provvedimenti nei confronti del Nicaragua. O RU 2020

Allegato3 (art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 4 lett. a e 8)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

3 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera

2567

Provvedimenti nei confronti del Nicaragua. O RU 2020

2568