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AS 2020 2599

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della lettura

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della lettura

Modifica del 12 giugno 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 5 luglio 20161 concernente il regime di promozione in favore della lettura è modificata come segue:

Art. 7 lett. a e b I progetti di promozione della lettura sono valutati secondo i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica del progetto; b. chiarezza e plausibilità della strategia;

Art. 8 cpv. 2 2 Il volontariato può essere preso in considerazione come prestazione propria fino al

10 per cento dei costi per l’attività corrente.

Art. 10 cpv. 2 e 5 2 Le richieste di contributi d’esercizio devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° ottobre dell’anno precedente il periodo di promozione quadriennale. 5 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rapporto dell’anno precedente, previsto dal contratto di prestazioni.

Art. 11 cpv. 3 e 5

3 Indicedue bandi all’anno. Le richieste di contributi devono essere inoltrate

all’UFC entro il 1° marzo, rispettivamente il 1° settembre di ogni anno.

1 RS 442.127

2020-0275 2599

Regime di promozione in favore della lettura. O del DFI RU 2020

5 L’UFC può concludere contratti di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Vi fissa in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i bene- ficiari devono fornire.

Art. 14a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 12 giugno 2020 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2020 si applica il diritto previgente.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2020.

12 giugno 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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