AS 2020 2611
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell'entrata e dell'ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro)
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro)
Modifica del 24 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 4 Passaggio della frontiera e controlli 1 Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio, che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), è rifiutata l’entrata per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa (art. 10 della legge del 16 dicembre
20054 sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI).
2 Sono escluse dal presente divieto d’entrata le persone che rendono verosimile di trovarsi in una situazione di assoluta necessità. La Segreteria di Stato della migra- zione (SEM) emana le necessarie istruzioni. 3 Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l’articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto so- spensivo.
2020-1862 2611
Ordinanza 3 COVID-19 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata RU 2020 e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro)
4 Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d’entrata può inoltre essere pronunciato un divieto d’entrata.
Art. 5, 6 e 7 Abrogati
Art. 10 Rilascio di visti Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC 5 o dell’accordo AELS6 è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 10a Estensione dei termini 1 Gli stranieri che a causa di provvedimenti legati al coronavirus sono stati impossi- bilitati ad agire tempestivamente secondo gli articoli 47 o 61 LStrI7 possono compie- re l’atto omesso fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza. 2 Il compimento dell’atto omesso reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell’atto. 3 Se i termini per il rinnovo dei dati biometrici di cui all’articolo 59b o 102a LStrI per la concessione o la proroga di un permesso non hanno potuto essere rispettati a causa del coronavirus, i permessi possono essere concessi o rinnovati fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.
II La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020.
24 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 7 RS 142.20