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AS 2020 2735

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

Modifica del 2 luglio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 3, rubrica Principio

Art. 3a Viaggiatori sui trasporti pubblici 1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest’obbligo: a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali. 2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s’intendono i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori. Sono escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione.

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