AS 2020 2737
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
del 2 luglio 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp), ordina:
Art. 1 Oggetto e scopo La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internaziona- le viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS- CoV-2.
Art. 2 Quarantena per le persone in entrata Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi ininterrot- tamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).
Art. 3 Stato o regione con rischio elevato di contagio
1 Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta
almeno una delle condizioni seguenti: a. nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per
100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
RS 818.101.27 1 RS 818.101
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O COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale RU 2020
b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in que- stione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione; c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione. 2 L’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell’allegato. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.
Art. 4 Deroghe alla quarantena
1 Sono esentate dall’obbligo di quarantena di cui all’articolo 2 le persone che:
a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea; b. svolgono un’attività assolutamente necessaria per mantenere:
1. il funzionamento del settore sanitario,
2. l’ordine e la sicurezza pubblici,
3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 ca-
poverso 1 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospite; c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell’ambito della loro atti- vità professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navi- gabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio; d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili; e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di con- tagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito; f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l’intenzione e la possi- bilità di recarsi direttamente in un altro Paese. 2 Il datore di lavoro verifica se sussiste un’attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.
3 In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe
all’obbligo di quarantena o concedere agevolazioni. 4 Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.
2 RS 192.12
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Art. 5 Obbligo di notifica per le persone in entrata
1 Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare
la sua entrata entro due giorni all’autorità cantonale competente e seguirne le istru- zioni.
Art. 6 Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20203
Art. 8 Abrogato
2. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20204
2bis In caso di quarantena ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza COVID-19 provve- dimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 20205 non sussiste alcun diritto all’indennità.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.006.
2 luglio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 818.101.24 4 RS 830.31 5 RS 818.101.27 6 Pubblicazione urgente del 2 luglio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato (art. 3 cpv. 2)
Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio
Arabia Saudita Argentina Armenia Azerbaigian Bahrein Bielorussia Bolivia Brasile Capo Verde Cile Colombia Honduras Iraq Isole Turks e Caicos Israele Kosovo Kuwait Macedonia del Nord Moldavia Oman Panama Perù Qatar Repubblica Dominicana Russia Serbia Stati Uniti d’America Sudafrica Svezia