AS 2020 2741
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Modifica del 12 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 febbraio 20101 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «AFD» è sostituito con «UDSC».
Art. 7 cpv. 2 lett. e
2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:
e. elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d’intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 6: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
1 RS 172.215.1
2019-3982 2741
Organizzazione del Dipartimento federale delle finanze. O RU 2020
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
Allegato 1 Lett. B cifra V / 1.6
1.6 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) Uffizi federal de la duana e de la segirezza dals cunfins (UDSC))
2. Ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva 1 Nell’enclave doganale, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può svolgere segnatamente i seguenti compiti:
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
12 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 172.010.1 3 RS 631.01
2742