AS 2020 2743
Ordinanza sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo
Ordinanza sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo
del 12 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore
Sostituzione di un’espressione 1 In tutta la legge «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».
2 Nell’articolo 77 capoverso 1, «Amministrazione» è sostituito con «UDSC».
Titolo prima dell’art. 75 Capitolo 4: Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Art. 75 cpv. 1 1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare i titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell’imminente importazio-
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ne, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini.
2. Legge del 9 ottobre 19923 sulle topografie
Art. 12 Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini L’intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è retto dagli articoli 75–77h della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d’autore.
3. Legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «UDSC».
Titolo prima dell’art. 70 Capitolo 3: Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Art. 70 cpv. 1 1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza.
4. Legge del 5 ottobre 20016 sul design
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «UDSC».
3 RS 231.2 4 RS 231.1 5 RS 232.11 6 RS 232.12
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Titolo prima dell’art. 46 Sezione 5: Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Art. 46 cpv. 1 1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.
5. Legge del 21 giugno 20137 sulla protezione degli stemmi
Titolo prima dell’art. 32 Capitolo 5: Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Art. 32 cpv. 1
1 All’interventodell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
(UDSC) si applicano per analogia gli articoli 70–72h LPM8.
6. Codice penale9
Art. 246, primo periodo Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
7. Legge del 18 marzo 201610 sulle multe disciplinari
Art. 2 cpv. 2 2 Nella misura in cui il diritto federale gli conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, l’Ufficio federale della dogana e
7 RS 232.21 8 RS 232.11 9 RS 311.0 10 RS 314.1
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della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’UDSC trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.
8. Legge federale del 7 ottobre 199411 sugli Uffici centrali di polizia
giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati
1bis L’Ufficio federale di polizia (fedpol), d’intesa con l’Ufficio federale della doga- na e della sicurezza dei confini (UDSC), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell’UDSC. Nel quadro dei compiti dele- gati da fedpol, gli agenti di collegamento dell’UDSC sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.
9. Legge del 17 giugno 201112 sulla promozione dello sport
Art. 20 cpv. 2 e 3
2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica
alle autorità cantonali di perseguimento penale gli accertamenti che lo inducono a sospettare una violazione delle disposizioni della presente legge. 3 Nei casi di sospetta violazione delle disposizioni della presente legge, l’UDSC è autorizzato a trattenere alla frontiera o in depositi doganali i prodotti dopanti e a far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19. Quest’ultimo procede agli accertamenti del caso e adotta le misure necessarie.
Art. 23 cpv. 1 1 L’azione penale compete ai Cantoni. Nell’ambito dell’inchiesta, le autorità canto- nali di perseguimento penale possono far capo all’organo competente per le misure antidoping di cui all’articolo 19 e all’UDSC.
11 RS 360 12 RS 415.0
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10. Legge federale del 16 marzo 201213 sulla circolazione delle specie di
fauna e di flora protette
Art. 27 cpv. 1 1 L’USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 26. Se vi è simulta- neamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200514 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200915 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo.
11. Legge federale del 16 dicembre 200517 sulla protezione degli animali
Art. 31 cpv. 2 e 3 2 L’USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 com- messe all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200518 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200919 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). 3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno
2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.
12. Legge federale del 3 ottobre 200820 sui sistemi d’informazione
militari
Art. 16 cpv. 2 lett. c 2 L’Aggruppamento Difesa e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni comunicano i dati del PISA relativi ai rispettivi settori agli organi e alle persone seguenti: c. all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, se ciò è neces- sario per impieghi d’appoggio dei militari;
13 RS 453 14 RS 631.0 15 RS 641.20 16 RS 313.0 17 RS 455 18 RS 631.0 19 RS 641.20 20 RS 510.91
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13. Legge del 20 giugno 199721 sulle armi
Art. 22c Controllo da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) effettua con- trolli a campione per verificare se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all’esportazione.
Art. 36 cpv. 2 2 L’UDSC è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.
Art. 40 cpv. 4
4 Può deferire compiti d’esecuzione all’UDSC.
14. Legge del 17 giugno 201622 sull’approvvigionamento del Paese
Art. 55 cpv. 2 e 3 2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) persegue e giudica le infrazioni alle prescrizioni della presente legge concernenti l’obbligo di autorizzazione per l’importazione (art. 7 cpv. 3) e la limitazione delle importazioni (art. 31 cpv. 2 lett. i). 3 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 e un’infrazione perseguibile dall’UDSC, si applica la pena comminata per l’infrazione più grave. L’UDSC può aumentare adeguatamente la pena.
Art. 64 cpv. 3 3 Nonostante l’obbligo del segreto, l’UDSC mette gli atti e i dati a disposizione dell’UFAE, dei settori specializzati, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e delle organizzazioni dell’economia, nella misura indispensabile per l’esecuzione della presente legge.
21 RS 514.54 22 RS 531
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15. Legge federale del 13 dicembre 199623 sul materiale bellico
Art. 28 cpv. 2 2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comu- nali, dagli organi inquirenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, come pure dal Servizio delle attività informative della Confederazione.
16. Legge del 18 marzo 200524 sulle dogane
Sostituzione di un’espressione 1 In tutta la legge «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC». 2 Nell’articolo 101 capoverso 1 «Amministrazione stessa» è sostituito con «UDSC».
Art. 1 lett. c La presente legge disciplina: c. la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non do- ganale, sempre che spetti all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
Titolo prima dell’art. 91 Titolo quinto: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Capitolo 1: Organizzazione e personale
Art. 91, rubrica UDSC
Art. 112 cpv. 2 lett. c 2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati e connessioni di dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: c. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competen- ze dell’UDSC;
23 RS 514.51 24 RS 631.0
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17. Legge del 9 ottobre 198625 sulla tariffa delle dogane
Sostituzione di un’espressione Nella nota 2 dell’articolo 9 «Amministrazione federale delle dogane» è sostituito con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».
Art. 15 cpv. 2 2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica la tariffa d’uso.
18. Legge del 12 giugno 200926 sull’IVA
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».
Art. 23 cpv. 2 n. 3
2 Sono esenti dall’imposta:
3. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di transito (art. 49 LD27), del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD), del regime di am- missione temporanea (art. 58 LD) o del regime di perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso regolarmente o con autorizzazio- ne successiva dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
19. Legge del 21 marzo 196928 sull’imposizione del tabacco
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «UDSC».
25 RS 632.10 26 RS 641.20 27 RS 631.0 28 RS 641.31
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Art. 2 II. Autorità Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità. Esso ha la facoltà d’impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli.
20. Legge del 6 ottobre 200629 sull’imposizione della birra
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «UDSC».
Art. 5 Autorità fiscale L’autorità fiscale è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
21. Legge federale del 21 giugno 199630 sull’imposizione degli
autoveicoli
Art. 3 Autorità fiscale L’autorità fiscale è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Esso esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un’altra autorità.
Art. 36 cpv. 4
4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o una sottrazione
dell’imposta e un’infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l’UDSC è tenuto a perseguire o un’infrazione doganale, si applica la pena corrispon- dente all’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.
29 RS 641.411 30 RS 641.51
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Art. 40 cpv. 2
2 L’autorità competente per perseguire e giudicare è l’UDSC.
22. Legge federale del 21 giugno 199631 sull’imposizione degli oli
minerali
Art. 5 cpv. 1 1 L’autorità fiscale è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Esso esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un’altra autorità.
Art. 38 cpv. 4
4 Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o sottrazione
dell’imposta e un’infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l’UDSC è tenuto a perseguire, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 42 cpv. 2
2 L’autorità competente per perseguire e giudicare è l’UDSC.
23. Legge del 23 dicembre 201132 sul CO2
Art. 45 cpv. 2 e 3 2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni. 3 Se il fatto costituisce contemporaneamente un’infrazione secondo gli articoli 42 o 43 e un’infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all’UDSC, è inflitta la pena prevista per l’infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.
31 RS 641.61 32 RS 641.71
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24. Legge del 19 dicembre 199733 sul traffico pesante
Art. 20 cpv. 4
4 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo
della tassa e un’infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) oppure un’infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all’infrazione più grave; la pena è adeguatamente aumentata.
Art. 22 Perseguimento penale da parte dell’UDSC L’UDSC persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del 22 marzo 197434 sul diritto penale amministrativo.
25. Legge del 21 giugno 193235 sull’alcool
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».
Art. 4 cpv. 1 1 Per la fabbricazione e per la rettificazione delle bevande distillate, la Confedera- zione accorda concessioni che prevedono il diritto di presa in consegna da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nonché, per la fabbricazione delle specialità e per la distillazione per conto di terzi, concessioni che non prevedono questo diritto.
26. Legge federale del 21 marzo 200336 sull’energia nucleare
Art. 72 cpv. 5 5 Le autorità di vigilanza possono far capo alla polizia dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli organi d’inchiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono far capo agli organi di polizia competenti della Confederazione. Il controllo alla frontiera incom- be agli organi doganali.
33 RS 641.81 34 RS 313.0 35 RS 680 36 RS 732.1
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27. Legge del 19 marzo 201037 sul contrassegno stradale
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito, con i necessari ade- guamenti grammaticali, con «UDSC».
Art. 9 cpv. 1 1 Il contrassegno è rilasciato dall’Ufficio federale delle dogane (UDSC). Esso ri- scuote la tassa al confine e all’estero.
28. Legge federale del 20 dicembre 195738 sulle ferrovie
3 L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Ufficio federale
della dogana e della sicurezza dei confini gli notifichi l’importazione di componenti di interoperabilità, designati con precisione.
29. Legge federale del 21 dicembre 194839 sulla navigazione aerea
Art. 38 cpv. 2 2 Gli aeromobili a servizio dell’esercito, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l’aviazione civile.
30. Legge del 15 dicembre 200040 sugli agenti terapeutici
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «AFD» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UDSC».
1 L’Istituto e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sono autorizzati, previa ponderazione degli interessi, a comunicare nel singolo caso
37 RS 741.71 38 RS 742.101 39 RS 748.0 40 RS 812.21
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al titolare di un’autorizzazione d’esercizio o di un’omologazione di un medicamen- to, nonché a chiunque immette in commercio dispositivi medici, i dati confidenziali raccolti secondo la presente legge, inclusi i dati personali degni di particolare prote- zione di cui all’articolo 3 lettera c numero 4 della legge federale del 19 giugno 199241 sulla protezione dei dati, se ritengono una simile misura necessaria per sco- prire e combattere un presunto commercio illegale di agenti terapeutici.
31. Legge del 7 ottobre 198342 sulla protezione dell’ambiente
4 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). 5 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi dei capoversi 1–
3 e un’infrazione a un altro atto normativo federale che l’UDSC è incaricato di
perseguire, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.
32. Legge del 20 giugno 201443 sulle derrate alimentari
Art. 62 cpv. 4 lett. c e 5 lett. c 4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono trattare online i dati nel sistema d’informazione dell’USAV: c. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC): ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 38 capoverso 1; 5 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità e i servizi qui appresso possono richiamare online i dati seguenti nel sistema d’informazione dell’USAV: c. l’UDSC: i dati per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 38 capover- so 1;
Art. 66 cpv. 3 e 4
3 L’UDSC e l’USAV perseguono e giudicano, nei loro ambiti di competenza, le
infrazioni alle prescrizioni concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito previste dalla presente legge e dalle sue disposizioni di esecuzione. 4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 3 e un’altra infrazione perseguibile dall’UDSC, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; l’UDSC può aumentare la pena adeguatamente.
41 RS 235.1 42 RS 814.01 43 RS 817.0
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33. Legge del 29 aprile 199844 sull’agricoltura
Art. 175 cpv. 3 3 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi del capoverso 2 e un’infrazione il cui perseguimento incombe all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
34. Legge del 1° luglio 196645 sulle epizoozie
Art. 24 cpv. 4 4 L’USAV, d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), designa i posti d’importazione, esportazione e transito.
Art. 52 cpv. 2 e 3 2 L’USAV persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200546 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200947 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC. 3 Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno
2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.
35. Legge del 20 giugno 198648 sulla caccia
Art. 21 cpv. 2 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200549 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200950 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
44 RS 910.1 45 RS 916.40 46 RS 631.0 47 RS 641.20 48 RS 922.0 49 RS 631.0 50 RS 641.20
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36. Legge federale del 21 giugno 199151 sulla pesca
Art. 20 cpv. 2 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200552 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200953 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
37. Legge federale del 25 marzo 197754 sugli esplosivi
Art. 28 cpv. 2
2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini vigila
sull’importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici.
38. Legge del 13 dicembre 199655 sul controllo dei beni a duplice
impiego
Art. 10 cpv. 2 2 Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dagli organi d’inchiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare interve- nire il Servizio delle attività informative della Confederazione e gli organi di polizia federali competenti.
39. Legge del 22 marzo 200256 sugli embarghi
Art. 4 cpv. 2 2 Essi possono avvalersi delle polizie dei Cantoni e dei Comuni e degli organi istrut- tori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
51 RS 923.0 52 RS 631.0 53 RS 641.20 54 RS 941.41 55 RS 946.202 56 RS 946.231
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
12 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr