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Ordinanza sugli assegni familiari
Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)
Modifica del 19 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20071 sugli assegni familiari è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» è sostituito con «UFAS».
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam) 1 Il diritto all’assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli articoli 49bis e 49ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola
dell’obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell’obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.
Art. 3 cpv. 3 lett. b e c, nonché 4
3 L’assegno di adozione è versato se:
b. è stata rilasciata definitivamente l’autorizzazione ad accogliere l’adottando in vista d’adozione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 29 giugno 20113 sull’adozione; e
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c. l’adottando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi. 4 Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di adozione per il medesimo adot- tando, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l’adot- tando in questione. Se l’assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.
Art. 7 cpv. 1bis 1bis Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che conti- nuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d’età.
Art. 8 cpv. 2–4 2 Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica. 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di domici- lio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’acquisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l'adegua. Sono determinanti i dati pubblica- ti dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell'adeguamento. 4 L’UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.
Art. 16a Madri disoccupate (art. 19 cpv. 1ter LAFam)
1 Sono considerate madri disoccupate le donne che al momento della nascita del
proprio figlio adempiono le condizioni di cui all'articolo 29 dell’ordinanza del 24 novembre 20044 sulle indennità di perdita di guadagno. 2 È considerata indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) anche l’indennità di maternità di durata maggiore prevista dai Cantoni conformemente all'articolo 16h LIPG. 3 Il diritto agli assegni familiari per il figlio inizia il primo giorno del mese della sua nascita.
Art. 18a cpv. 1 lett. a
1 Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:
a. numero d’assicurato, cognome, nome, data di nascita, sesso e Stato di domi- cilio del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
4 RS 834.11 5 RS 834.1
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Art. 18h cpv. 1 lett. b e c
1 La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono retti:
b. dagli articoli 10 e 11 dell’ordinanza del 9 dicembre 20116 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF), nonché dalle istruzioni emanate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14 lettera e OIAF. c. Abrogata
Art. 21 Esecuzione e vigilanza 1 L’UFAS ha il compito di eseguire la presente ordinanza, fatti salvi gli articoli 15 e
23 capoverso 2.
2 Esso provvede all’applicazione uniforme del diritto e, a tal fine, può impartire istruzioni generali agli organi esecutivi in merito all’applicazione delle disposizioni.
Art. 23b Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020 La ripartizione degli Stati di domicilio secondo l’articolo 8 capoverso 3 è effettuata la prima volta al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.
19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 172.010.58
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