AS 2020 2783
Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari
Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)
del 19 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 21i capoverso 4 della legge del 24 marzo 20061 sugli assegni familiari (LAFam), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività negli ambiti di promozione di cui all’articolo 21f LAFam.
Art. 2 Ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori»
1 L’ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle fami-
glie e formazione dei genitori» si articola nei settori «accompagnamento delle fami- glie e consulenza alle famiglie» e «formazione dei genitori». 2 Nel settore «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano le famiglie in diverse fasi, situazioni e composizioni familiari. 3 Nel settore «formazione dei genitori» possono essere sostenute organizzazioni che trasmettono ai genitori conoscenze e competenze per l’educazione dei figli e la convivenza familiare.
RS 836.22 1 RS 836.2
2020-0794 2783
Aiuti finanziari a organizzazioni familiari. O RU 2020
Art. 3 Ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» 1 L’ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazio- ne» si suddivide nei settori «custodia di bambini complementare alla famiglia» e «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie».
2 Nel settore «custodia di bambini complementare alla famiglia» possono essere
sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano i fornitori di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. La custodia di bambini com- plementare alla famiglia comprende la custodia istituzionale di bambini in età pre- scolastica e scolastica. 3 Nel settore «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che promuovono la creazione di condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie.
Art. 4 Copertura geografica
Un’organizzazione familiare è considerata attiva sull’intero territorio nazionale se la sua offerta si rivolge alle famiglie di almeno tre delle quattro regioni linguistiche e l’ampiezza dell’offerta è simile in tutte le regioni in questione.
Art. 5 Attività
La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per attività regolari o singole.
Art. 6 Organizzazioni familiari con organizzazioni affiliate
Un’organizzazione familiare con organizzazioni affiliate può svolgere autonoma- mente le attività per le quali chiede gli aiuti finanziari o incaricare le sue organizza- zioni affiliate di svolgerle parzialmente o interamente.
Sezione 2: Procedura e concessione degli aiuti finanziari
Art. 7 Domanda: contenuto 1 La domanda di aiuti finanziari di un’organizzazione familiare deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a. le condizioni istituzionali di cui all’articolo 21g LAFam che l’organizza- zione familiare è tenuta ad adempiere; b. le attività previste per le quali chiede aiuti finanziari;
Aiuti finanziari a organizzazioni familiari. O RU 2020
c. modalità di finanziamento delle attività previste; d. le altre autorità e organizzazioni private cui l’organizzazione familiare chie- de contributi; e. il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell’anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell’anno corrente. 2 Se l’organizzazione familiare intende affidare a organizzazioni affiliate lo svolgi- mento di attività per le quali richiede aiuti finanziari, la sua domanda deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a. le condizioni istituzionali di cui all’articolo 21g LAFam che le organizza- zioni affiliate in questione sono tenute ad adempiere; b. le attività che intende affidare alle organizzazioni affiliate; c. l’indennità che intende versare alle organizzazioni affiliate per queste attivi- tà; d. il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell’anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell’anno corrente per ogni organizzazione affiliata che intende incaricare dello svolgimento di attività. 3 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può esigere ulteriori indica- zioni e documenti.
Art. 8 Domanda: scadenze e forma 1 L’UFAS stabilisce le scadenze per l’inoltro delle domande e pubblica le informa- zioni pertinenti sul suo sito Internet2. 2 Mette a disposizione il modulo di domanda sul suo sito Internet. L’organizzazione familiare deve presentare la domanda utilizzando tale modulo.
Art. 9 Contratto: contenuto
Il contratto di diritto pubblico per la concessione di aiuti finanziari concluso tra l’UFAS e l’organizzazione familiare stabilisce in particolare: a. gli obiettivi da raggiungere mediante gli aiuti finanziari; b. le attività che l’organizzazione familiare svolge autonomamente; c. le attività da essa affidate alle sue organizzazioni affiliate; d. l’importo degli aiuti finanziari.
2 www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Organizzazioni familiari.
Aiuti finanziari a organizzazioni familiari. O RU 2020
Art. 10 Contratto: durata e periodicità 1I contratti conclusi con le organizzazioni familiari hanno una durata di quat- tro anni. Tutti i contratti iniziano e terminano contemporaneamente. 2 L’UFAS stabilisce il periodo contrattuale. Il primo periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2022.
Art. 11 Aiuti finanziari per le attività di organizzazioni affiliate 1 Se riceve aiuti finanziari per attività che affida alle sue organizzazioni affiliate, l’organizzazione familiare disciplina contrattualmente con esse tali attività. 2 Essa riceve aiuti finanziari supplementari per il coordinamento delle attività delle organizzazioni affiliate.
Art. 12 Calcolo e importo degli aiuti finanziari
1 Per il calcolo degli aiuti finanziari si considerano in particolare:
a. il genere, l’importanza e la qualità delle singole attività; b. le prestazioni proprie che si possono esigere dall’organizzazione familiare, tenuto conto della sua capacità economica. 2 L’importo degli aiuti finanziari è stabilito singolarmente per ogni attività convenu- ta per contratto.
Art. 13 Spese computabili 1 Sono computabili le spese effettivamente sostenute e necessarie per lo svolgimento adeguato delle attività.
2 Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento di tali spese.
3 L’organizzazione familiare provvede a indennizzare le organizzazioni affiliate per le attività loro affidate nella misura del 50 per cento al massimo delle spese compu- tabili.
Sezione 3: Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici
Art. 14 Versamento degli aiuti finanziari L’UFAS versa gli aiuti finanziari annualmente, in più rate.
Aiuti finanziari a organizzazioni familiari. O RU 2020
Art. 15 Impiego e conteggio degli aiuti finanziari L’organizzazione familiare rende conto all’UFAS della correttezza dell’impiego e del conteggio degli aiuti finanziari e delle indennità versate alle organizzazioni affiliate incaricate.
Art. 16 Rapporti periodici
1 L’organizzazione familiare presenta annualmente all’UFAS un rapporto
sull’impiego degli aiuti finanziari e sul raggiungimento degli obiettivi convenuti.
2 A tal fine sottopone all’UFAS i seguenti documenti:
a. il rapporto annuale e il conto annuale riveduto dell’anno precedente; b. il rapporto dell’ufficio di revisione; c. il preventivo dell’anno corrente; d. il rapporto di controlling dell’anno corrente. 3 Essa si assicura a che le organizzazioni affiliate incaricate le forniscano le indica- zioni e i documenti di cui ai capoversi 1 e 2 e garantisce di poterli presentare all’UFAS. 4 L’UFAS mette a disposizione dell’organizzazione familiare il modulo per i rappor- ti. L’organizzazione familiare deve utilizzare tale modulo per la presentazione dei rapporti.
Art. 17 Obbligo di comunicazione e di dichiarazione
1 L’organizzazione familiare deve informare immediatamente l’UFAS in caso di
cambiamenti sostanziali nella propria organizzazione o se il raggiungimento degli obiettivi è compromesso. 2 Deve poter fornire in qualsiasi momento all’UFAS informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e autorizzare la consultazione della documentazione rilevante da parte dell’UFAS o di terzi da esso incaricati di svolgere attività di verifica e conce- dere loro l’accesso ai propri locali.
Art. 18 Verifica L’UFAS verifica regolarmente se l’organizzazione familiare adempie i requisiti legali e contrattuali. A tal fine può svolgere valutazioni o audit oppure farli svolgere da terzi.
Art. 19 Principio di trasparenza L’UFAS può pubblicare i contratti relativi agli aiuti finanziari conclusi con le orga- nizzazioni familiari.
Aiuti finanziari a organizzazioni familiari. O RU 2020
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFAS.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.
19 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr