AS 2020 2827
Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (Riforma delle PC)
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) (Riforma delle PC)
Modifica del 22 marzo 2019 (RU 2020 585; RS 831.30)
Invece di: 1bis Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è calcolato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune delle prestazioni complementari secondo l’articolo 9 capoverso 2 e diviso per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. Supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.
Leggasi: 1bis Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l’articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il nume- ro di persone che vivono nell’economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.
30 giugno 2020 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2020-1969 2827
LF sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2020 i superstiti e l’invalidità. Correzione