AS 2020 2835
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
Modifica del 12 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di tra- sporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 11 capoverso 2, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1, 19 capoversi 1 e 5, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 22 capoverso 3, 23 capoversi 1 e 2, 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 «Ufficio federale» è sostituito con «UFT».
Art. 3a Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili 1 Un servizio incaricato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piatta- forma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate con- formi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera. 2 Su questa piattaforma i gestori dell’infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7bis del regolamento (UE) n. 1300/20143 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.
3 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag 1.
2019-1160 2835
Concezione di una rete di trasporti pubblici conforme RU 2020 alle esigenze dei disabili. O
3 Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023. 4 Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informa- zioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano. 5 Se una fermata non è di proprietà dell’impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest’ultima dei rispettivi adeguamenti.
Art. 9 cpv. 4, secondo periodo
4 … L’UFT decide se una misura è da considerarsi realizzata anticipatamente. …
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.
12 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr