AS 2020 2841
AS 2020 2841
Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)
Modifica del 1° luglio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 marzo 20131 sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. bbis
1 La presente ordinanza disciplina:
bbis. la competenza per concludere trattati di portata limitata in relazione con i seguenti regolamenti:
1. regolamento (UE) 2018/18612;
2. regolamento (UE) 2018/18623;
1 RS 362.0
2 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schen- gen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applica- zione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.
3 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.
2020-1088 2841
O N-SIS RU 2020
3. regolamento (UE) 2019/8174;
4. regolamento (UE) 2019/8185;
5. regolamento (UE) 2020/4936.
Titolo dopo l’art. 7 Capitolo 3a: Autorità competente per la conclusione di trattati internazionali
Art. 7a Conclusione di trattati internazionali concernenti il Sistema d’informazione di Schengen 1 Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del rece- pimento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2018/18618 e (UE) 2018/18629 e disciplinino: a. i compiti dell’ufficio SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari sotto forma di un manuale intitolato «manuale SIRENE» (art. 8 par. 4 dei regolamenti [UE] 2018/1861 e [UE] 2018/1862); b. le norme, i protocolli e le procedure tecniche comuni per N-SIS (art. 9 par. 5 dei regolamenti [UE] 2018/1861 e [UE] 2018/1862); c. il contenuto del registro delle consultazioni informatizzate di veicoli nel si- stema «Ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)» (art. 12 par. 8 del regolamento [UE] 2018/1862); d. le norme tecniche necessarie per la registrazione, l’aggiornamento, la cancel- lazione e la consultazione dei dati e delle informazioni supplementari (art. 20 par. 3 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 20 par. 4, 26 par. 6, 32 par. 9, 34 par. 3, 36 par. 6 e 62 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1862);
4 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Con- siglio, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
5 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazio- ne dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. 6 Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio, versione della GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1. 7 RS 172.010
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 1
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 2
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e. le norme relative alla categorizzazione delle segnalazioni di persone e dei tipi di casi e alla registrazione dei dati in caso di connessione con segnala- zioni di oggetti (art. 32 par. 9 del regolamento [UE] 2018/1862); f. le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche di fotogra- fie, immagini del viso, dati dattiloscopici e profili del DNA (art. 32 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 42 par. 5 del regolamento [UE] 2018/1862); g. le norme tecniche necessarie per la registrazione e il successivo trattamento di casi di usurpazione di identità (art. 47 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 62 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1862); h. le norme tecniche necessarie per la connessione tra segnalazioni (art. 48 par. 6 del regolamento [UE] 2018/1861 e art. 63 par. 6 del regolamento [UE] 2018/1862). 2 È competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempre che gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 e disciplinino: a. gli altri casi in cui è possibile ricorrere a fotografie e immagini del viso per identificare le persone (art. 33 par. 4 del regolamento [UE] 2018/1861); b. le nuove sottocategorie di oggetti (art. 38 cpv. 3 del regolamento [UE] 2018/1862).
Art. 7b Conclusione di trattati internazionali concernenti l’interoperabilità tra sistemi d’informazione della cooperazione Schengen/Dublino Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA10 e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/81711 e (UE) 2019/81812 e disciplinino: a. le modalità tecniche dei profili degli utenti del portale di ricerca europeo (art. 8 par. 2 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818); b. le norme per creare collegamenti tra i dati di diversi sistemi d’informazione Schengen/Dublino (art. 28 par. 7 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818); c. le modalità di cooperazione tra gli Stati Schengen interessati, l’unità centrale ETIAS, Europol ed eu-LISA in caso di incidente di sicurezza (art. 43 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).
10 RS 172.010
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 3
12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 4
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Art. 7c Conclusione di trattati internazionali concernenti il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA13 e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/49314 e disciplinino: a. l’architettura del sistema; b. le specifiche tecniche relative alla registrazione e alla memorizzazione delle informazioni; c. le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel si- stema FADO.
II Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 20 settembre 200215 sui documenti d’identità è modificata come segue:
Art. 5a, nota a piè di pagina Il Dipartimento può stipulare accordi internazionali concernenti la lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip con gli Stati che rispettano il regola- mento (CE) n. 2252/200416 e le relative disposizioni d’esecuzione.
Art. 5b Conclusione di trattati internazionali concernenti le norme sulle caratteristiche di sicurezza e sui dati biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio 1 Fedpol è competente per la conclusione di trattati internazionali in vista del rece- pimento di atti di esecuzione della Commissione europea, sempre che questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 199717 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e sempre che gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 2 del rego- lamento (CE) n. 2252/200418 e disciplinino, per quanto concerne i passaporti e i documenti di viaggio:
13 RS 172.010
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. bbis n. 5
15 RS 143.11 16 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1. 17 RS 172.010
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a
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a. ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza; b. le specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione dei dati biome- trici e alla relativa sicurezza; c. i requisiti qualitativi e le norme comuni relativi all’immagine del viso e alle impronte digitali.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.
1° luglio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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