AS 2020 2855
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le automobili nuove (OEEA)
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove (OEEA)
del 1° luglio 2020
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica, ordina:
Art. 1 Limiti delle categorie di efficienza energetica Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 2 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) (veicoli WLTP), per il 2021 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)
A ≤ 6,21
Art. 2 Media delle emissioni di CO2 Per il 2021, la media delle emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta è di 169 g/km.
RS 730.022.2
2020-1286 2855
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove. O del DATEC RU 2020
Art. 3 Calcolo dell’equivalente benzina3 L’equivalente benzina è calcolato come segue: a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,80; d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 0,72; e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia f. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno)
Art. 4 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria4 L’equivalente benzina per l’energia primaria è calcolato come segue: a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,78; d. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 1,67; e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in f. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno)
3 Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l’Ufficio federale dell’energia 2019 e fattori di emissione di CO2 dell’Inventario svizzero dei gas serra dell’UFAM 2019.
4 Basi di calcolo conformemente alla banca dati ecoinvent
(stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove. O del DATEC RU 2020
Art. 5 Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica5 Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km si calcolano come segue: a. per le automobili alimentate con benzina: consumo di energia (benzina) b. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) c. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- d. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 386 g CO2/l; e. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 465 g CO2/l; f. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia g. per le automobili alimentate a idrogeno: consumo di energia (idrogeno)
Art. 6 Disposizioni speciali per i veicoli NEDC 1 Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV 6 (veicoli NEDC), per il 2021 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:
Categoria di efficienza energetica Limiti (base: equivalenti benzina per l’energia primaria)
A ≤ 4,80
5 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent
(stato dei dati ecoinvent v2.2, aggiornamento dei dati DATEC DQRv2:2018); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch. 6 RS 741.41
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove. O del DATEC RU 2020
2 L’etichettaEnergia per i veicoli NEDC contiene:
a. un’indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC); b. l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km. 3 Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).
4 Nei listini prezzi e nei configuratori online si deve indicare:
a. l’obiettivo di emissioni di CO2 pari a 95 g/km; b. la media delle emissioni di CO2 pari a 136 g/km per le automobili immatri- colate per la prima volta.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 7 novembre 20197 concernente le indicazioni sull’effi- cienza energetica delle automobili nuove è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
1° luglio 2020 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
7 RU 2019 3567