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AS 2020 2875

AS 2020 2875

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 1° luglio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 4 e 5 4 Se al momento dell’introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l’azienda o per il settore d’esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro. 5 Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi 12 mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

Art. 50 cpv. 2 2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d’attesa di un giorno.

Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

1 RS 837.02

2020-1946 2875

O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2020

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.

2 L’articolo 57b si applica fino al 31 dicembre 2021; dopo tale data questa modifica decade.

1° luglio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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