AS 2020 2877
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 26 marzo 2020 Entrata in vigore il 1° luglio 2020
Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c; vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti», decide:
Art. 1 Il nuovo testo della regola 142 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione della CBE è il seguente: «(2) Se conosce l’identità della persona abilitata a proseguire la procedura nei casi di cui al paragrafo 1 lettera a) o b), l’Ufficio europeo dei brevetti indirizza a questa persona ed eventualmente alle altre parti una notificazione nella quale è indicato che la procedura sarà ripresa alla scadenza di un termine da stabilire. Se, tre anni dopo la pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della data dell’interruzione non è venuto a conoscenza dell’identità della persona abilitata a proseguire la procedura, l’Ufficio europeo dei brevetti può stabilire un termine entro il quale intende ripren- dere d’ufficio la procedura interrotta.»
1 RS 0.232.142.2
2020-0955 2877
Conv. sul brevetto europeo. RE RU 2020
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2020. La regola 142 paragrafo 2 modificata dall’articolo 1 della presente decisione si applica a tutte le procedure già interrotte in tale data o interrotte a partire da tale data.
Fatto a Monaco il 26 marzo 2020.
Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Josef Kratochvíl
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