AS 2020 2911
AS 2020 2911
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica del 13 luglio 2020
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:
I
1 Gli allegati 1 e 3 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 2015 2 concernente
l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 20203.
13 luglio 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente del 14 luglio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2020-2072 2911
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2020
Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 11, 13, 43, 50 e 64
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
11. Abrogato
13. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consi- n. 999/2001 glio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/772, GU L 184 del 12.6.2020, pag. 43
43. Decisione Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che
2007/453/CE fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/919, GU L 209 del 2.7.2020, pag. 19.
50. Abrogato
64. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del
n. 142/2011 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regola- mento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/797, GU L 194 del 18.6.2020, pag. 1
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2020
Allegato 3 (art. 3)
Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari
I prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti documenti di accompagnamento: 1. Certificato per la spedizione o il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per lʼalimentazione di animali da pelliccia secondo lʼallegato XV capo- verso 3 (D) del regolamento (UE) n. 142/20114. 2a. Certificato per la spedizione o il transito di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti deri- vati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d’allevamento se- condo l’allegato XV capo 4 lettera C del regolamento (UE) n. 142/2011; per prodotti animali che comportano rischi elevati di epizoozie e di igiene delle derrate alimentari non si intendono tuttavia prodotti sanguigni per i quali non si applicano le condizioni di cui alla nota a piè di pagina 4 del certificato. 9. Certificato per la spedizione di gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell’industria fotografica secondo l’allegato XV capo 19 del rego- lamento (UE) n. 142/2011.
4 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/797, GU L 194 del 18.6.2020, pag. 1.
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2020
Allegato 4 (art. 5)
Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali
I. Non possono essere importati o fatti transitare: a. sottoprodotti di origine animale nonché sperma, ovuli ed embrioni destinati alla riproduzione per i quali è prescritto un controllo veterinario di confine secondo l’articolo 6, ad eccezione degli alimenti destinati a fini medici spe- ciali per gli animali di cui alla cifra III numero 1; e b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui alla cifra II e dell’importazione di cui alla cifra III numero 4: Voce di tariffa Designazione Campo di applicazione
1. ex capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Tutte, ad eccezione delle
cosce di rana
2. 0401–0406 Latte e derivati del latte Tutti
3. 0504 Budella, vesciche e stomaci di animali Tutti
diversi dai pesci
4. 1501 Grassi di maiale, compreso lo strutto, Tutti
e grassi di volatili
5. 1502 Grassi di animali della specie bovina, Tutti
ovina o caprina
6. 1503 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, Tutti
oleomargarina e olio di sevo
7. 1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni Tutti
8. 1601 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, Tutti
di carne, di frattaglie o di sangue; prepara- zioni alimentari a base di tali prodotti
9. 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, Tutte
di frattaglie o di sangue
10. 1702.1100 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti
1702.1900
11. ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari Soltanto preparazioni
di farine, semole, semolini, amidi, fecole contenenti carne, prodotti a o estratti di malto base di carne, latte o pro- dotti a base di latte
12. ex 1902 Paste alimentari come spaghetti, macchero- Soltanto preparazioni
ni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli o contenenti carne, prodotti a cannelloni; cuscus base di carne, latte o pro- dotti a base di latte
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2020
Voce di tariffa Designazione Campo di applicazione
13. ex 1905 90 Pane e altri prodotti di panetteria comuni, Soltanto preparazioni
torte, biscotti e altri prodotti di panetteria; contenenti carne, prodotti a ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per base di carne, latte o pro- medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfo- dotti a base di latte glie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
14. ex 2004, Ortaggi, preparati o conservati, ma non Soltanto preparazioni
ex 2005 nell’aceto o nell’acido acetico contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o pro- dotti a base di latte
15. ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; Soltanto preparazioni
condimenti composti contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o pro- dotti a base di latte
16. ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; Soltanto preparazioni
zuppe, minestre o brodi preparati; prepara- contenenti carne, prodotti a zioni alimentari composte omogeneizzate base di carne, latte o pro- dotti a base di latte
17. ex 2105 Gelati Soltanto preparazioni
contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o pro- dotti a base di latte
18. ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né Soltanto preparazioni
comprese altrove contenenti carne, prodotti a base di carne, latte o pro- dotti a base di latte
II. Possono essere importate o fatte transitare senza restrizioni le seguenti derrate alimentari: a. estratti e concentrati di carne; b. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali; c. le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne o preparati a base di carne:
1. paste alimentari,
2. pane, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria,
3. cioccolato,
4. prodotti dolciari, compresi i dolciumi,
5. olive ripiene di pesce,
6. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali che non
contengono prodotti non trasformati di origine animale; d. altri prodotti composti se: – non contengono carne, prodotti a base di carne, latte né prodotti a base di latte, e – sono composti per meno della metà da ovoprodotti o prodotti della pesca.
Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2020
III. I seguenti prodotti animali possono essere importati o fatti transitare solo nei quantitativi indicati di seguito: Prodotto Provenienza Condizioni
1. Latte in polvere per neonati, alimenti Isole Faeröer, Al massimo 10 kg per perso- per la prima infanzia e alimenti destina-Groenlandia na risp. per animale traspor- ti a fini medici speciali per l’uomo e gli tato animali se: Altri Paesi terzi Al massimo 2 kg per persona – i prodotti sono conservabili a tem- risp. per animale trasportato peratura ambiente; – si tratta di prodotti di marca confe- zionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e – la confezione è integra, a meno che non venga attualmente utilizza- ta. 2. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a Isole Faeröer, Senza limitazioni di peso base di pesce. Groenlandia Altri Paesi terzi Al massimo 20 kg per perso- na o un pesce intero, sventra- to, senza limitazione di peso per persona
3. Derrate alimentari non elencate alla Isole Faeröer, Al massimo 10 kg per
cifra I, II o III numeri 1 e 2, come Groenlandia persona uova, miele, cosce di rana, gelatina, Altri Paesi terzi Al massimo 2 kg per persona lumache terrestri (non vive), insetti (non vivi) o collagene.
4. Derrate alimentari elencate alla Isole Faeröer, Al massimo 10 kg per
cifra I lettera b e sottoprodotti di origi- Groenlandia persona ne animale destinati all’alimentazione degli animali da compagnia.