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AS 2020 3355

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 1° luglio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «autorità fiscale».

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione 1 Le restituzioni dell’imposta ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda. 2 Per le merci consumate più di due anni prima dell’inoltro della domanda non esiste più nessun diritto alla restituzione dell’imposta. 3 In singoli casi, l’autorità fiscale può prevedere la restituzione dell’imposta anche per merci consumate anteriormente se il richiedente non ha osservato, senza sua colpa, il termine o se il pagamento dell’imposta costituisce un rigore inaccettabile.

Art. 50 Condizioni materiali 1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo. 2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni veicolo. Devono contenere almeno i seguenti dati:

1 RS 641.611

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Imposizione degli oli minerali. O RU 2020

a. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamen- to all’inizio e alla fine del periodo di restituzione; b. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento, suddivise tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell’agevolazione fiscale; c. i dati necessari per l’identificazione del veicolo, in particolare il numero di telaio o il numero di serie.

Art. 51 cpv. 1 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all’autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.

Art. 57c Condizioni materiali 1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per il funzionamento dei veicoli adibiti alla preparazione di piste per un impiego secondo l’articolo 57b; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo. 2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni veicolo adibito alla preparazione di piste. Devono contenere almeno i seguenti dati: a. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamen- to all’inizio e alla fine del periodo di restituzione; b. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento; c. i dati necessari per l’identificazione del veicolo adibito alla preparazione di piste, in particolare il numero di telaio o il numero di serie.

Art. 57d cpv. 1 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all’autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.

Art. 62b Condizioni materiali 1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo. 2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni veicolo e macchina. Devono contenere almeno i seguenti dati: a. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamen- to all’inizio e alla fine del periodo di restituzione; b. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento, suddivise tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell’agevolazione fiscale; c. i dati necessari per l’identificazione del veicolo o della macchina, in partico- lare il numero di telaio o il numero di serie.

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Art. 62c cpv. 1 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all’autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.

Art. 63 cpv. 1 e 1bis 1 L’imposta è restituita ai titolari di una patente cantonale di pescatore professionale; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché alla quantità consumata. 1bis È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è consumata per il funzio- namento di pescherecci.

Art. 64 Condizioni materiali 1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per il funzionamento del peschereccio; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo. 2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni peschereccio. Devono contenere almeno i dati necessari per l’identificazione del peschereccio, in particolare il numero dello scafo o il numero di serie.

Art. 65 Condizioni formali 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all’autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

Art. 66 Genere e portata

1 L’imposta è restituita alla persona che consuma carburante per il quale il DFF

prevede la restituzione a tenore dell’articolo 18 capoverso 3 LIOm o dell’articolo 22 capoverso 2 della presente ordinanza per scopi diversi da quelli previsti nel capi- tolo 5 sezioni 5–7; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché alla quantità consumata. 2 Il DFF stabilisce per quali scopi e per quali macchine e impianti è accordata la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte.

Art. 66a Condizioni materiali 1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo. 2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni macchina o impianto. Devono contenere almeno i seguenti dati:

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a. la cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento all’inizio e alla fine del periodo di restituzione; b. la quantità di ore di funzionamento, suddivise tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell’agevolazione fiscale; c. i dati necessari per l’identificazione della macchina o dell’impianto, in parti- colare il numero di serie.

Art. 66b Condizioni formali 1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all’autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

Art. 91 cpv. 4 4 Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all’imposta, quest’ultima può essere restituita; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota d’imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull’articolo 66b.

II L’allegato 2 è modificato come segue:

Le iscrizioni della voce di tariffa 2711.1910 hanno ora il tenore seguente: Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota d’imposta Supplemento fiscale ... per 1000 kg per 1000 kg fr. fr.

2711.1910 Biogas, liquefatto 0.00 0.00

... per 1000 kg per 1000 kg fr. fr.

2711.1910 – gas sintetico, liquefatto 0.00 0.00

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C fr. fr. ...

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III

Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2020 Le agevolazioni fiscali per biocarburanti la cui durata di validità non è ancora scadu- ta il 30 giugno 2020 rimangono valide fino al 31 dicembre 2023.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

1° luglio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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